Come è noto, dopo il superamento del periodo di prova, il personale docente,
educativo ed ATA che abbia prestato servizi nella scuola prima della stipula
del contratto a tempo indeterminato, può chiedere il riconoscimento di tali
servizi, ai fini del trattamento economico e della progressione di carriera.
Superati i cinque anni dall’anno di prova senza aver prodotto domanda di
ricostruzione, si perde il diritto allesigibilità degli arretrati, mentre
superati i dieci anni si perde il diritto al riconoscimento dei servizi pre
ruolo ai fini stipendiali. La legge 107/2015, all art. 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento di detti servizi, siano presentate al Dirigente Scolastico
nel periodo compreso tra l1 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Presso le sedi della Uil Scuola assistenza e consulenza per tutte le incombenze di cui trattasi
s.m.