Modalità di prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza

Nota informativa Decreto fine emergenza. Per ogni utile info et contributo stante l’epocale confusione mentale della cabina di regia politica e ministeriale.
In allegato,  la nota informativa UIL sul Dl n. 24, del 24 marzo 2022, recante ” Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Nota informativa Decreto fine emergenza 4 del 2022

Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° aprile, sono volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, fermo restando l’opportunità di intervenire in modo straordinario con lo strumento delle Ordinanze da parte del Ministero della salute che, fino al 31 dicembre 2022, potranno introdurre misure derogatorie per rialzare il livello di guardia contro eventuali allarmi epidemiologici.

Pervengono numerosissime segnalazioni da parte dei nostri dirigenti sindacali tesa conoscere le modalità di prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Con l’occasione si torna a precisare che il Protocollo sulla Sicurezza, che avrebbe dovuto concertare tali modalità, non è stato sottoscritto da alcuna delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola. A seguito di tanto, l’Amministrazione Scolastica ha proceduto ad emanare, unilateralmente, un Piano che vi abbiamo inviato con un’altra nota, sempre nella giornata di oggi Considerate le criticità che sono0 subito emerse, vi proponiamo uno schema operativo di azione sintetico  che potrete utilizzare nella gestione dei casi che verranno sottoposti alla vostra attenzione:

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PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA. Così non va.! non ci siamo.!


L’ innovazione si trasforma in un pretesto per stravolgere gli istituti contrattuali e tradire la cultura della collegialità. Tutte le decisioni sono assunte dal ministero e dai dirigenti scolastici che scelgono i propri referenti anche in barba alla legge.

A dieci ore di formazione in cui i coordinatori d’istituto e i coordinatori di classe sono tenuti, ne seguono trenta di duro lavoro aggiuntivo mascherato da formazione, che sono invece in realtà attività di supporto, tutoraggio, assistenza, diffusione di metodologie tra i colleghi, secondo un modello a cascata.
Dalla formazione si finisce in una vera e propria trappola, in cui la funzione di referente del dirigente scolastico non è prevista nemmeno dalla legge istitutiva.
Si incomincia a capire cosa si intenda per formazione obbligatoria: una sorta di progetto autoritativo a cui dover sottostare, contro ogni elemento di autonomia scolastica che dovrebbe, e deve, progettare in base a criteri di massima e non ad indicazioni omologate a progetti eterodiretti. Un attacco alle libertà costituzionali inaccettabile.
Infatti, la nota presentata in bozza alle organizzazioni sindacali contiene elementi altamente contestabili, nel metodo e nel merito.
Oltre a introdurre la figura del referente del dirigente non prevista dalla legge, colloca in capo al dirigente la sua individuazione, sottraendo la competenza al collegio dei docenti, in contrasto con i poteri che l’autonomia scolastica attribuisce direttamente all’organo di gestione didattico pedagogica e professionale delle scuole.
Le attività connesse all’introduzione di innovazioni fanno capo al piano dell’offerta formativa triennale ed in quanto tali di stretta

 

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