Modalità di prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza

Nota informativa Decreto fine emergenza. Per ogni utile info et contributo stante l’epocale confusione mentale della cabina di regia politica e ministeriale.
In allegato,  la nota informativa UIL sul Dl n. 24, del 24 marzo 2022, recante ” Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Nota informativa Decreto fine emergenza 4 del 2022

Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° aprile, sono volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, fermo restando l’opportunità di intervenire in modo straordinario con lo strumento delle Ordinanze da parte del Ministero della salute che, fino al 31 dicembre 2022, potranno introdurre misure derogatorie per rialzare il livello di guardia contro eventuali allarmi epidemiologici.

Pervengono numerosissime segnalazioni da parte dei nostri dirigenti sindacali tesa conoscere le modalità di prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Con l’occasione si torna a precisare che il Protocollo sulla Sicurezza, che avrebbe dovuto concertare tali modalità, non è stato sottoscritto da alcuna delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola. A seguito di tanto, l’Amministrazione Scolastica ha proceduto ad emanare, unilateralmente, un Piano che vi abbiamo inviato con un’altra nota, sempre nella giornata di oggi Considerate le criticità che sono0 subito emerse, vi proponiamo uno schema operativo di azione sintetico  che potrete utilizzare nella gestione dei casi che verranno sottoposti alla vostra attenzione:


– Tutto il personale scolastico che accede ai locali della scuola è tenuto ad esibire, sino al 30 aprile, una delle certificazioni verdi Covid 19: da vaccinazione, da guarigione o da test (green pass base). Ne è dispensato solo il personale a cui è stata riconosciuta “l’esenzione o il differimento”;
– Occorre fare attenzione che, dal 1° aprile, la mancata ripresa del servizio andrà opportunamente giustificata (malattia, congedo, aspettativa, etc.) evitando di incorrere nell’assenza ingiustificata;
– Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022 cessano di avere validità i provvedimenti di sospensione dal servizio del personale docente ed educativo determinati dal mancato adempimento all’obbligo vaccinale. Pertanto, non è previsto nessun atto ulteriore per la ripresa del servizio di tale personale;
– Dirigenti scolastici e personale ATA, pur se inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, andavano riammessi in servizio sin dalla data successiva a quella di pubblicazione de D.L. n.24 del 24 marzo 2022, cioè dal 25 marzo scorso;
– Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, che va riconosciuto secondo una specifica procedura (comunicazione immediata del dirigente con diffida ad adempiere entro 5 giorni), potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni  di docente che non prevedono l’interazione con gli alunni in presenza;
– In riferimento a questo specifico aspetto, si ritiene utile suggerire la convocazione della Delegazione trattante a livello di singola scuola in modo da concertare con il dirigente scolastico le modalità (compiti, orario di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) di utilizzazione del personale docente ed educativo a cui viene inibita la funzione docente. Tale aspetto, investendo l’organizzazione del lavoro, rientra a pieno titolo tra quelle demandate alla contrattazione decentrata di istituto.
– Tale personale non è tenuto alla sottoscrizione di alcun contratto di lavoro specifico, diversamente da quello ritenuto “inidoneo” alla mansione.
– Assimilare il suddetto personale docente ed educativo al personale “inidoneo” riteniamo sia una errata interpretazione delle norme di legge e contrattuali vigenti e rappresenta una decisione arbitraria e unilaterale del datore di lavoro che potrà essere perseguita nelle competenti sedi legali.
– Per quanto attiene alla ulteriore proroga da disporre nei riguardi del personale contrattualizzato con i contratti c.d. Covid, va disposta la proroga per tutti sino al termine delle attività didattiche ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia che rimarrà in servizio sino al 30 giugno successivo.
– L’Amministrazione Scolastica, in una riunione ufficiale (quella tenuta nella giornata di ieri) ha assicurato il finanziamento di tutti i contratti Covid già stipulati sino alle date più avanti descritte.
Si rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore supporto che dovesse essere necessario.