
La nostra scheda al seguente link: https://uilscuola.it/consultazioni-elettorali-scuole-con-seggio-permessi-riposi-e-utilizzo-del-personale-cosa-ce-da-sapere/
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È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso – introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.
Il fatto riguardava un DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale aveva ottenuto con decreto la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; successivamente aveva ricevuto la notifica di un decreto con il quale il dirigente scolastico aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera.
In allegato l’avviso n. 5982 del 7 maggio 2025 con cui il MIM comunica il calendario per lo svolgimento della prova suppletiva del concorso ordinario per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (D.D.G. 3122/2024). allegato: m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0105982.07-05-2025
La prova si svolgerà, in un unico turno, indata 29 maggio 2025 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30.
L’amministrazione non chiarisce il ruolo dei funzionari (EQ).
In data odierna si è concluso, presso il MIM, il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione in merito alla modifica della dotazione organica del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Le numerose criticità evidenziate dalla UIL Scuola Rua nel corso dei diversi incontri, in conseguenza dell’applicazione del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, confermano le preoccupazioni già espresse dalla nostra organizzazione sindacale, sottolineando la natura peggiorativa delle “novità” introdotte e la confusione generata dalla cosiddetta “riforma” dell’ordinamento ATA.
Nello specifico: Operatori scolastici
L’Amministrazione ha riproposto la trasformazione di 42.114 collaboratori scolastici in operatori scolastici, prevedendo un operatore per ciascun plesso.
Ricordiamo che la nuova figura riceverà circa 25 euro nette mensili in più.
La UIL Scuola Rua ha ribadito la propria ferma contrarietà a questi passaggi in presenza di aumenti del tutto irrisori. Non si può immaginare una progressione “di prospettiva” senza una base economica dignitosa.
Funzionari Con il risparmio generato dai passaggi ipotizzati per l’operatore scolastico, a fronte dei 36,9 milioni di euro stanziati, potranno essere istituiti fino a 973 posti da funzionario.
Di seguito una breve guida su come compilare correttamente la domanda da soprannumerario.
Per il docente che decide di condizionare la domanda (“NO”), si segnala l’importanza:
· dell’inserimento dell’intero codice comune/distretto sub comunale di titolarità se si indicano anche preferenze al di fuori del predetto comune;
· del corretto ordine delle preferenze da inserire se si vuole dare la precedenza prima al movimento interprovinciale (caso molto diffuso per chi ha già presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti).
Nella guida sono comunque riportati tutti i casi (anche quello del docente dichiarato nuovamente perdente posto) e il link alla piattaforma in cui sono presenti i modelli editabili.
Docenti perdente posto – Come compilare la domanda di mobilità
pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli indetti per l’aggiornamento e l’integrazione
delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo
n.297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 23/02/2009. Indizione dei concorsi nell’anno
scolastico 2024-2025 -Graduatorie a. s. 2025-2026
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile mediante il Portale InPa o direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2025 fino alle ore 14,00 del giorno 19 maggio 2025.
…
LA UIL SCUOLA CHIEDE L’IMMEDIATA RESTITUZIONE DEL DRENAGGIO FISCALE
Il reddito da lavoro dipendente ha subito una drastica riduzione a causa delle riforme incompiute. Il Governo Draghi, prima, e quello Meloni, poi, hanno tagliato il cuneo contributivo rapportandolo al reddito da lavoro dipendente fino al limite massimo di € 35.000,00. In particolare, per redditi mensili lordi fino a € 1.923,00 (23.076,00 annui lordi) l’aumento sullo stipendio tabellare è stato del 7%; per quelli fino a € 2.692,00 (32.304,00 annui lordi) è stato del 6%. Situazione questa rimasta in vigore sino a tutto il 31.12.2024.
Per rendere strutturale questo beneficio economico per i lavoratori dipendenti, il Governo Meloni, con la legge di bilancio per il 2025, ha convertito il taglio contributivo in taglio delle tasse, agendo sull’ IRPEF e modificando le aliquote passandole da quattro a tre:
1) 23% fino a € 28.000,00;
2) 35% da € 28.000,001 a 50.000,00;
3)43% da € 50.000,00 a salire.
Questo passaggio, per paradosso, ha determinato uno stipendio netto inferiore per effetto del c.d. fiscal drag (l’aumento nominale del reddito, ha fatto scattare le aliquote superiori con una trattenuta IRPEF più alta), rispetto al sistema precedente. Quello che tagliava i contributi.
E’ risultata, quindi, una trattenuta IRPEF (addizionali incluse) del tutto ingiustificata!
Leggi nota: Le politiche del governo e gli effetti sulle retribuzioni e sulle persone
Di seguito gli altri dati forniti dall’Amministrazione.
Riconoscimento dell’anno 2013 – Il Tribunale di Bari, ancora una volta, conferma la linea della UIL Scuola, stabilendo che “deve essere valutato” ai fini della carriera di un collaboratore scolastico.
Si susseguono le sentenze positive ottenute dalla UIL Scuola a seguito delle numerose vertenze promosse nell’interesse dei propri iscritti, finalizzate al riconoscimento giuridico ed economico dell’anno 2013.
Anche il Tribunale di Bari, con la recente sentenza n. 1299 del 28 marzo 2025 (allegata), patrocinata dall’avv. Marco Dibitonto in nome e per conto della UIL Scuola Bari, ha stabilito che:
“…l’anno 2013 deve essere correttamente valutato ai fini giuridici e, pertanto, considerato utile per la maturazione della successiva fascia stipendiale…”, aggiungendo inoltre:
“…accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato…”.
Il mondo della scuola è caratterizzato da una complessa normativa che regola le progressioni di carriera e le retribuzioni del personale docente e ATA. Uno degli aspetti più delicati riguarda il riallineamento della carriera, un meccanismo che consente di recuperare l’anzianità di servizio “congelata” al momento della ricostruzione della carriera.
Cos’è il riallineamento della carriera e a chi spetta?
Il riallineamento è un processo che permette ai docenti e al personale ATA di recuperare parte dell’anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero gli anni lavorati prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Questo recupero è possibile perché il sistema di calcolo dell’anzianità prevede una valutazione differenziata dei primi quattro anni di servizio rispetto a quelli successivi.
In particolare:
È proprio questa parte di anzianità “congelata” ai fini economici che può essere recuperata attraverso il riallineamento, una volta raggiunti determinati requisiti di anzianità complessiva.
Quando si può richiedere il riallineamento?
I requisiti per poter richiedere il riallineamento sono i seguenti:
Perché è importante il riallineamento?
la circolare del MEF n. 8438/2024.:
SCARICA FAC SIMILE DOMANDA RIALLINEAMENTO:
“PASSAGGI” A OPERATORE NEL 2026 – 2027 – CHIESTA LA CERTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE – CONFERMATI I TAGLI DI 2.174 COLLABORATORI SCOLASTICI”
In data 19 marzo 2025, a seguito dell’informativa dell’11 marzo (Clicca qui), si è tenuto il confronto fra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione relativo alla dotazione organica del personale ATA. Nello specifico:
In premessa la UIL Scuola Rua ha ribadito la netta contrarietà rispetto alla riduzione di 2.174 posti, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, che l’Amministrazione ha deciso di riversare
Si è svolta presso il Ministero la riunione avente come oggetto l’Informativa sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2025/26. Al momento, nella bozza presentata alle organizzazioni sindacali, sono confermate le seguenti date:
– Personale docente: dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025 con possibilità di proroga al 28 marzo.
Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025.
– Personale educativo: dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
Per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio
– Personale ATA: dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
Per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.
LE PROCEDURE
Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e dirigente scolastico, a partire dall’anno scolastico 2025/26, sono indette dal MAECI le procedure di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche indicate nel bando.
I CRITERI
Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e dirigente scolastico ( solo per l’area linguistica spagnola), con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria). Non si valuta l’anno scolastico in corso.
I REQUISITI DI AMMISSIONE
Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;
PER OGNI INFORMAZIONE E ASSISTENZA RIVOLGERSI A estero@uilscuola.it.
allegati n.2
MIUR_Modello_Informativa_standard (1)
Con il nuovo Contratto sulla mobilità, per il triennio 2025/28, viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
l calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I – spiega Paolo Pizzo (Uil Scuola Rua) – ed è effettuato come segue:
• Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti
• Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti
• Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti
Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio pre- ruolo è stato svolto su sostegno e in possesso di specializzazione.
“Ciò, quindi – continua Pizzo – implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.”
“Quello che, però, va ulteriormente evidenziato – afferma il segretario nazionale Uil Scuola – è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo, come ci si aspetterebbe, ma è a vantaggio solo di chi ha svolto il servizio pre-ruolo (ovvero la supplenza riconosciuta o riconoscibile nella ricostruzione di carriera) nel ruolo di attuale titolarità (es. il docente al momento titolare sul I grado che ha svolto le supplenze riconosciute come pre-ruolo nel I grado)”.