Con il decreto legislativo n° 119 entrato in vigore l’11 agosto del 2011, ai lavoratori dipendenti che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è stato concesso un importante strumento che consente di avere per ogni anno di lavoro 30 giorni di assenze in più.

Congedo per cure invalidi, 30 giorni l’anno oltre ai giorni di malattia: ecco come si ottengono, non serve la legge 104.

Si chiama congedo per cure e non è una novità, ma uno strumento importante disciplinato dall’art. 7 D.Lgs. 119/2011, a disposizione dei lavoratori mutilati e invalidi.

Congedo per cure, come sfruttare i 30 giorni extra comporto previsti dalla normativa vigente.

Con il decreto legislativo n° 119 entrato in vigore l’11 agosto del 2011, ai lavoratori dipendenti che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è stato concesso un importante strumento che consente di avere per ogni anno di lavoro 30 giorni di assenze in più.

Si tratta dei 30 giorni di congedo per cure relative alle patologie invalidanti che questi lavoratori hanno a carico, come previsto dall’articolo n° 7 del decreto legislativo prima citato. Vediamo nel dettaglio tutte le cose da conoscere per questa importante misura.

A chi si rivolgono i 30 giorni di congedo per cure

La misura quindi offre ai lavoratori invalidi civili con percentuale di riduzione della capacità lavorativa sopra il 50%, di assentarsi per 30 giorni all’anno per cure. Quando parliamo di anno ci riferiamo all’anno solare. Una precisazione importante questa perché specie nel comparto scuola si potevano generare problemi di interpretazione visto che in questo settore della Pubblica Amministrazione si ragiona per anno scolastico. I 30 giorni di assenze per cure, naturalmente retribuiti, devono essere sfruttati nell’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Per poter beneficare della misura occorre che le cure che si andranno ad effettuare e per le quali vengono chiesti i permessi, devono essere strettamente collegate alle patologie invalidanti per cui si è diventati invalidi civili o mutilati. E non devono essere semplici prestazioni terapeutiche come possono essere le somministrazioni di farmaci o gli esami ematologici.