FORZA MAGGIORE APRIRE VERTENZA E MOBILITAZIONE. ATA: PERSONE, CITTADINI E NON NUMERI O SEMPLICI PEDINE.

10 febbraio 2016

AMMINISTRATIVI, TECNICI, AUSILIARI
I SINDACATI SCUOLA RILANCIANO LA MOBILITAZIONE 
PER DARE RICONOSCIMENTO E VALORE
AL LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.

Gli impegni assunti, lo scorso 22 ottobre, dai rappresentanti del MIUR non sono stati rispettati: DSGA, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici non possono più attendere.
A sostegno di una vertenza che occorre rilanciare con forza saranno convocate nella giornata di venerdì 19 febbraio assemblee in orario di servizio del personale ATA in tutte le scuole d’Italia, come primo avvio di una campagna di mobilitazione aperta a ulteriori e più incisive azioni di lotta.
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams, ritengono necessario riprendere una fase di mobilitazione che – insieme alla rivendicazione di un rinnovo contrattuale non più rinviabile per l’intero comparto scuola – evidenzi in modo specifico gli obiettivi che assumono per l’area del personale ATA un carattere di assoluta e specifica urgenza.

  • un piano di assunzioni e l’istituzione dell’organico funzionale;
  • l’abrogazione delle norme che tagliano gli organici, che limitano le supplenze brevi e congelano il turn over;
  • l’estensione della figura di Assistente Tecnico in ogni scuola;
  • il superamento dell’esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi;
  • il pagamento e ripristino delle posizioni economiche non liquidate;
  • la ripresa della mobilità professionale tra le aree;
  • l’indizione del bando per i concorsi ordinario e riservato al profilo di Dsga;
  • Il pagamento della indennità ai Dsga in reggenza su due scuole;
  • il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo Sidi e la corretta interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali.

Già con la manifestazione molto partecipata del 22 ottobre 2015 davanti al MIUR, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams avevano rappresentato le insostenibili condizioni di lavoro del personale ATA, costretto quotidianamente a scontrarsi con difficoltà che sono di ostacolo alla funzionalità e al buon andamento delle scuole, mancando peraltro le necessarie garanzie di stabilità e continuità professionale.

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS-Confsal GILDA-Unams chiedono l’attivazione di sedi finalizzate a un sistematico confronto tra Amministrazione e parti sociali su tutti gli argomenti sopra rappresentati e sugli effetti che i processi di innovazione avranno sull’organizzazione del lavoro, non solo per le giuste esigenze di tutela dei lavoratori, ma per accrescerne la motivazione a partecipare in modo attivo ai processi di cambiamento e a sostenere obiettivi di crescita dell’efficacia e della qualità del servizio.

BY SEGRETERIA TERRITORIALE UIL SCUOLA CATANIA. salvo mavica, segretario

 

AT DI CATANIA: Permessi straordinari retribuiti per il “Diritto allo Studio”- Personale docente e Ata – Anno 2016. Pubblicazione graduatorie provvisorie.

26 GENNAIO 2016

AT DI CATANIA: Permessi straordinari retribuiti per il “Diritto allo Studio”- Personale docente e Ata – Anno 2016. Pubblicazione graduatorie provvisorie.

Permessi straordinari retribuiti per il “Diritto allo Studio”- Personale docente e Ata-Anno 2016. Pubblicazione graduatorie provvisorie con annessa errata corrige riguardante la Scuola Primaria

Allegati:

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MOBILITÀ 2016/17: Trattativa appesa a un filo

21 GENNAIO 2016

Trattativa appesa a un filo

MOBILITÀ 2016 | 17

Dopo l’incontro svoltosi in mattinata al MIUR i sindacati, con una lettera firmata dai cinque segretari generali, hanno chiesto al Capo di Gabinetto Alessando Fusacchia che la proposta dell’Amministrazione sia formalizzata in un testo scritto, valutato il quale possa riprendere il confronto al tavolo negoziale sul contratto per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il 2016/17.

OCCORRE RIMEDIARE IL COLPEVOLE DANNO A CARICO DEL PERSONALE ATA

FLC CGIL       CISL SCUOLA       UIL SCUOLA      SNALS CONFSAL       GILDA UNAMS

Roma, 30 dicembre 2015
Prot. n. 385/2015 flcgil DP/AS-stm
Al Capo di Gabinetto
Dott. Alessandro Fusacchia  MIUR
e p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Dott.ssa Rosa D Pasquale.   MIUR .                                                                                               ……………….Richiesta d’incontro per sblocco turn over del personale ATA.

Con la presente le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente per attivare
la procedura autorizzativa con MEF e Dipartimento Funzione Pubblica al fine di rimuovere il blocco sul turn over del personale ATA. In funzione di tale obiettivo, si chiede che l’incontro sia svolto congiuntamente con i rappresentanti degli altri ministeri competenti, al fine di permettere lo scongelamento dei posti per tutti i profili ATA, in tempi e con procedure certe.

Tanto si chiede, anche in relazione all’approssimarsi della definizione degli organici e alla
mobilità del personale che deve riguardare il personale ATA interessato, che ne ha diritto, e i cui
ulteriori e inaccettabili ritardi comporterebbero un inevitabile contenzioso, con ripercussioni negative sull’avvio del prossimo anno scolastico
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Domenico Pantaleo   Maddalena Gissi     Giuseppe Turi      Marco Paolo Nigi     Rino Di Meglio

RISORSE ALLE SCUOLE: Il report della riunione operativa al Miur

30 DICEMBRE 2015 

Il report della riunione operativa al Miur

RISORSE ALLE SCUOLE 

Definire gli accordi di utilizzo delle economie del MOF  è stato l’obiettivo dell’incontro che si è svolto presso la direzione generale per la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali  del Miur.
Nella riunione è stato anche affrontato il tema dell’aggiornamento delle attività della direzione sulla semplificazione amministrativa  e sulle iniziative per  fronteggiare le sofferenze finanziarie delle istituzioni scolastiche.  All’incontro ha partecipato Noemi Ranieri

Economie MOF
Nella riunione si è concordato di chiudere la finalizzazione  delle economie del MOF per 560.086,96 euro per la copertura del maggior numero di ore effettuate dai docenti di educazione fisica, rispetto a quelle corrispondenti allo stanziamento per il 2014-2015.
Le rimanenti economie e le loro finalizzazioni saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.
Il prossimo incontro è  fissato per il 20 gennaio alle ore 15.

Attività per la semplificazione amministrativa
Il Miur ha fornito un’informativa generale sulle azioni necessarie a migliorare la gestione amministrativo-contabile,  frutto delle proposte dei  sindacati scuola.
Tra questi il direttore Greco ha richiamato:
– la costituzione di un  gruppo di lavoro sulla revisione del decreto 44/2001 per il regolamento contabile;
su questo tema il gruppo ha avviato una rilevazione a cui hanno risposto più di mille scuole. Gli esiti sono al vaglio della direzione con l’intento attuare  una verifica ed una sintesi per l’acquisizione di orientamenti politici;
– la messa a punto di un help desk di supporto all’area amministrativa delle scuole, il cui utilizzo sarà avviato in forma sperimentale a marzo 2016.

Sofferenze finanziarie
24 milioni di euro recuperati tra le giacenze per il funzionamento  sono stati assegnati a scuole con particolare criticità. A gennaio il Miur procederà  all’assegnazione degli 8/12 del  fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola lavoro.
Su questi aspetti i sindacati scuola hanno chiesto maggiore trasparenza e completezza nella trasmissione di elementi conoscitivi,  le giacenze ed il loro utilizzo, per superare le difficoltà e contenziosi tra le scuole, che vanno affrontati con attenzione e disponibilità, nell’ambito di nuove e diverse relazioni sindacali il cui andamento generale è alternante e non sempre produttivo,  grandi e piccole difficoltà, che vanno superate, anche in sintonia  al nuovo corso che si sta aprendo sul fronte del CCNI  della mobilità e che va valutato in tutti i suoi effetti.

Sbloccare la trattativa ed emanare una circolare compita ed adeguata ? Noi ce la mettiamo tutta.

Mobilità: il prossimo incontro fissato per l’8 gennaio Prove di dialogo ma non è sufficiente

Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti

Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un’intesa su tutta la partita della mobilità. I rappresentanti dell’amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto. La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell’organico. Importante per la Uil, considerando l’eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno. Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati. Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l’impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell’ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità. Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.

Nomine in ruolo Ata A margine dell’incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l’obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.

Pagamento supplenti I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.

L’incontro politico sblocca la trattativa

L’azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell’Amministrazione. E’ questo il giudizio sull’incontro di ieri pomeriggio al MIUR.

L’Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.

Gli esiti dell’incontro consentono nell’immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l’impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.

Roma, 29 dicembre 2015

 

Uil: no agli ambiti ed alla scelta dei docenti da parte dei dirigenti. Si alla mobilità straordinaria per tutti

25 DICEMBRE 2015 

Uil: no agli ambiti ed alla scelta dei docenti da parte dei dirigenti. Si alla mobilità straordinaria per tutti

CONTRATTO SULLA MOBILITÀ
RESTANO I DISTINGUO MA SI APRE UNO SPIRAGLIO DI TRATTATIVA

Nell’incontro politico con il Capo di Gabinetto del ministro, la UIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha ribadito la propria contrarietà  al sistema degli ambiti ed alla scelta diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolatici, in quanto sbagliata in termini di intollerabile condizionamento della libertà didattica e del pluralismo professionale e proposto un   rinvio a momenti successivi.

Il ministero, pur dichiarando la  volontà dell’amministrazione di applicare la legge 107 in ogni sua parte, si è mostrato disposto ad approfondire le varie situazioni per trovare soluzioni utili e concrete,  nell’ambito della trattativa contrattuale per definire la gestione della mobilità straordinaria per l’anno scolastico 2015/2016, prevista dalla stessa legge 107.

La Uil ha colto qualche segnale di apertura e proposto un incontro ristretto per definire i dettagli di metodo e di sostanza per la prosecuzione della trattativa che non può e non deve prescindere da due fattori:

a) come si costruisce l’organico e il fabbisogno di personale;
b) mettere tutti i docenti su un piano di sostanziale parità per consentire loro la più ambia libertà di scelta nella mobilità.

La riunione si è aggiornata al 28 dicembre per la riunione ristretta della mobilità e al 29 dicembre, per definire in un confronto di merito la definizione complessiva degli organici.

A margine dell’incontro sono state nuovamente e perentoriamente poste le questioni del pagamento dei supplenti e quelle delle posizioni economiche del personale ATA ( il dettaglio nel link) e chiesto risposte esaurienti e definitive ed immediate.

AT DI CATANIA: PERSONALE ATA – RINVIO calendario convocazione Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

18 DICEMBRE 2015

AT DI CATANIA: PERSONALE ATA – RINVIO calendario convocazione Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

PERSONALE ATA
Pubblicazione RINVIO calendario convocazione Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

Allegati:

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AT DI CATANIA: PERSONALE ATA – Calendario convocazione e disponibilità posti profili Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

17 DICEMBRE 2015

AT DI CATANIA: PERSONALE ATA – Calendario convocazione e disponibilità posti profili Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

PERSONALE ATA
Pubblicazione calendario convocazione e disponibilità posti profili Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico A.S. 2015/2016

Allegati:

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Mobilità del personale: I SINDACATI SCUOLA CHIEDONO UN INCONTRO URGENTE AL MINISTRO

11 DICEMBRE 2015 

Mobilità del personale

I SINDACATI SCUOLA CHIEDONO UN INCONTRO URGENTE AL MINISTRO 

Al Direttore Generale – Maria Maddalena Novelli

E’ imminente l’invio di una richiesta di incontro al Ministro da parte dei Segretari Generali di Flc Cgil- Cisl Scuola- Uil Scuola- Snals e Gilda sulle problematiche riguardanti la mobilità per il 2016/2017. Pertanto chiediamo il rinvio dell’incontro fissato per il 14 p.v. e la riconvocazione del tavolo dopo il confronto politico che auspichiamo possa essere fissato al più presto.

Flc Cgil   Cisl Scuola     Uil Scuola    Snals      Gilda

SETTIMA SALVAGUARDIA.

 settima salvaguardia. Prime comunicazioni.

Siamo appena all’esordio della legge di stabilità 2016 e sulla base delle disposizioni contenute nel testo del DDL all’esame del Senato – ovviamente suscettibile di modifiche – riteniamo opportuno estrapolare dal contesto del disegno di legge due questioni che sembrano essersi assestate quanto meno nella volontà del Governo: si tratta della proposizione della cosiddetta Settima Salvaguardia e della possibilità di esercitare la facoltà di accesso alla pensione di anzianità nel cosiddetto regime sperimentale donne per le lavoratrici che maturano i requisiti di età e contribuzione richiesti entro il 31.12.2015.

Con il presente messaggio ci limitiamo a fornire prime comunicazioni di utilità per la corretta informazione ai lavoratori e per gli aspetti di operatività che ne derivano, ancorché le disposizioni non siano ancora legge dello Stato. Sul fronte sindacale, come sapete, sono in atto le iniziative della Uil assieme a Cgil e Cisl sulla vertenza più complessiva della “flessibilità” in tema pensioni (vedi allegato).

Settima Salvaguardia
Il nuovo intervento sugli “esodati” riguarda complessivamente 26.300 lavoratori e ricalca in buona

sostanza la precedente sesta salvaguardia. Facciamo presente che con la settima salvaguardia viene previsto lo spostamento di un anno solare del vincolo della decorrenza ultima del trattamento pensionistico (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio del 2017 – per il Comparto Scuola 1° settembre 2016). Per alcune categorie di lavoratori riscontriamo limitazioni come è il caso del congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave che nella settima salvaguardia sono limitati ai casi di congedo per assistenza dei figli.

Proprio in considerazione di questa casistica ricorrente nell’ambito del comparto Scuola, con la presente nota congiunta concentriamo l’attenzione sulla lettera d), comma 3, art. 18 del DDL Stabilità 2016.

Il DDL Stabilità 2016 ha previsto la possibilità – nel limite di ulteriori 2.000 soggetti – di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della Manovra Monti- Fornero, ai lavoratori che nel corso dell’anno 2011:

siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli – a condizione che la data di apertura della cd. “finestra” sia collocata entro il 6 gennaio 2017.

1 DDL Stabilità 2016. Articolo 18, comma 3
… omissis …
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
… omissis …

Pertanto I requisiti anagrafici e/o contributivi devono essere perfezionati in data utile da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017. Per il comparto Scuola la decorrenza richiesta è entro il 1° settembre 2016.

Nell’ambito del comparto Scuola, al fine di accedere al trattamento pensionistico ai sensi della Settima Salvaguardia dal 1° settembre 2016 è necessario che entro la data ultima del 31 dicembre 2015 vengano raggiunti i seguenti requisiti:

Data di perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2015

PRESTAZIONE

pensione di vecchiaia uomini

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di vecchiaia donne *

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di anzianità con il sistema delle Quote

Quota 97 e 3 mesi

61 e 3 mesi di età più 36 anni di contributi oppure
62 e 3 mesi di età più 35 anni di contributi oppure
le varie combinazioni intermedie

pensione di anzianità con i 40 anni

40 di contributi indipendentemente dall’età anagrafica

* per le donne la salvaguardia ha ragione di esistere solo se al 31.12.2011 non era stato perfezionato il requisito contributivo. Infatti, la lavoratrice che al 31.12.2011 aveva compiuto i 61 anni di età e soddisfatto il requisito minimo di contribuzione mantiene la vecchia disciplina non per effetto della salvaguardia ma perché aveva perfezionato il diritto al 31.12.2011

Regime sperimentale “Opzione donne”

Per quanto attiene la questione “opzione donne” la legge di stabilità 2016 “al fine di portare a conclusione la sperimentazione” stabilisce che la facoltà di accesso al pensionamento è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti di età – adeguata agli incrementi della speranza di vita – e contribuzione entro il 31.12.2015.

In buona sostanza, le lavoratrici della Scuola che matureranno entro fine anno i 57 anni e 3 mesi di età assieme ai 35 anni di contributi potranno accedere al pensionamento secondo il regime delle cosiddette “finestre mobili” dal 1° settembre 2016.

Resta ovviamente inteso che si tratta di prime comunicazioni suscettibili di tutti i dovuti approfondimenti e aggiustamenti del caso in relazione agli sviluppi parlamentari della legge di stabilità.  Seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil . Il Responsabile Progetto ITAL-UilScuola Michele Zerillo Francesco Sciandrone.( livello nazionale, Uil Scuola)

N.B. presso la sede della segreteria territoriale di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15  è operativo personale esperto sulla materia e nello specifico attrezzato ai fini del controllo e verifica della posizione previdenziale di docenti ed Ata nonché calcolo sia della tempistica che delle spettanze.

E’ gradita prenotazione ed appuntamento al fine di potere organizzare e gestire al meglio il servizio.

By segreteria territoriale Uil Scuola Catania, salvo mavica, segretario generale

Gli ATA sono una componente essenziale dell’autonomia e vanno inclusi nei processi di riforma.

INFORMATICONUIL
INCONTRI AL MIUR


Gli ATA sono una componente essenziale dell’autonomia e vanno inclusi nei processi di riforma.
In data 5 novembre 2015 si è tenuta una riunione tra la Direzione del Personale del MIUR e le Organizzazioni sindacali scuola sui criteri di ripartizione delle dotazioni organiche ATA per l’anno scolastico 2016/17. Per la UIL Scuola ha partecipato Antonello Lacchei.
I rappresentanti del ministero hanno manifestato la volontà di rivedere le modalità con cui vengono assegnati i posti alle scuole, anche alla luce di quanto potrebbe essere introdotto nella nuova legge di Stabilità, e si sono impegnati a fornire i dati complessivi dell’organico di diritto e di quello di fatto.
La UIL Scuola, nel ribadire le posizioni più volte espresse sulla necessità di un diverso modo di gestione dell’organico, ha espresso:
• la necessità di dare seguito agli impegni del Sottosegretario Faraone sul ripristino del 2020 posti in organico di diritto tagliati dalla legge di stabilità 2015 ed al superamento delle limitazione delle supplenze brevi
• L’urgenza di un intervento che consenta l’istituzione dell’organico potenziato anche dei profili ATA che, per le specificità delle loro azioni, concorrono alla realizzazione degli obiettivi didattici e gestionali della scuola autonoma, con la necessaria flessibilità.
• l’assoluta indisponibilità ad affrontare la materia sulla base della assegnazione dei posti costruita sui tetti prestabiliti, senza verificare le ricadute sul servizio e le possibili modalità di riorganizzazione del personale.
E’ del tutto evidente che non si può gestire la nuova realtà della scuola italiana con criteri vecchi di decenni.
Per la UIL per una nuova distribuzione dei posti si deve partire dalle effettive necessità delle scuole e dall’individuazione dei nuovi carichi di lavoro per consentire ai lavoratori di operare in un quadro di certezze e di tutele ed alle scuole di dare risposte di qualità adeguate alla domanda e ai bisogni dell’utenza.
E’ ormai inderogabile l’istituzione di posti d’area C e l’estensione dell’area tecnica in ogni scuola per mettere in atto quella didattica laboratoriale che la vera sfida del piano nazionale della scuola digitale e per dare funzionalità alle reti di scuole
Per queste regioni la UIL ha chiesto con forza garanzie sulla funzionalità delle scuole programmando per tempo gli interventi strutturali sull’organico riportando nell’organico di diritto i posti in deroga che si rendono necessari ogni anno per consentire il corretto funzionamento delle scuole anche in presenza delle esternalizzazione dei servizi e della concentrazione di personale inidoneo.
Attraverso contatti informali abbiamo ricevuto informazioni su due questioni molto importanti che riguardano il personale:
Posizioni economiche ATA
È in corso l’interlocuzione tra la direzione dei sistemi informativi del MIUR e Noi Pa per la trasmissione dei nominativi delle posizioni sboccate a partire da gennaio 2015 e quella tra il MIUR ed il MEF per la liquidazione delle circa 3000 posizioni ancora non liquidate, relative al triennio 2011 – 2013.
Pagamento supplenze brevi
In questi giorni sarebbero state superate le difficoltà tecniche che impedivano la liquidazione delle supplenze brevi; che nel corso delle prossime settimane verranno messe in pagamento.
By segreteria territoriale, Uil Scuola Catania.  salvo mavica,segretario generale.

 

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

28 OTTOBRE 2015

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

Alla cortese attenzione di tutti.

Continua incessante l’azione sindacale protesa fra proteste e proposte.

L’occasione mi è gradita per ringraziare e per porgere sentite congratulazioni a tutta la RSU per l’adesione all’iniziativa di tenere in contemporanea in tutte le regioni le assemblee.
Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto pervenire report e verbali: devo dire che è emersa partecipazione e qualità.
L’adesione e la partecipazione sono presupposto e stimolo per non demordere. Non molleremo poiché la posta è alta, essenziale ed importante: la persona, il valore e riconoscimento della dignità della persona. Non resteremo inerti e non assisteremo in silenzio al tentativo di liquefazione della dignità personale, dell’autonomia dell’insegnamento, dal tentativo di annullamento dei principi che ci hanno foggiato e che abbiamo posto a base dell’esercizio del magistero di docenti di “”magister”.
Non cesseremo di rappresentare in tutte le sedi ed i modi che la figura del personale ATA è essenziale ed indispensabile per garantire il buon funzionamento delle scuole.
Le nostre non sono sensazioni ma certezze, certezze che poggiano su decenni di esperienza ed impegno lavorativo, serio e professionale.
Sicuramente non accettiamo che altri, cioè chi in questo momento si trova al timone della fantapolitica, possano condizionarci o catechizzarci, certamente, loro, proprio questi, non hanno nulla da insegnarci.

salvo mavica, segretario generale territoriale Uil Scuola Catania

Oggetto: selezione dalla rassegna stampa

Sul sito è disponibile una selezione della rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24.

Questo il link per leggere lo sfogliabile:

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/rassegna_stampa_manifestazioni_24_ottobre.swf

In allegato:

AT DI CATANIA: Personale ATA profilo Collaboratore scolastico. Pubblicazione ulteriore calendario e disponibilità posti a.s. 2015/2016

27 OTTOBRE 2015

AT DI CATANIA: Personale ATA profilo Collaboratore scolastico. Pubblicazione ulteriore calendario e disponibilità posti a.s. 2015/2016

Personale ATA profilo Collaboratore scolastico. Pubblicazione ulteriore calendario e disponibilità posti a T.D. a.s. 2015/2016

Allegati:

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OGGI MANIFESTAZIONE DEL PERSONALE ATA DAVANTI AL MINISTERO

22 OTTOBRE 2015 

Turi: i risparmi a tavolino sugli Ata producono solo inefficienze

OGGI MANIFESTAZIONE DEL PERSONALE ATA DAVANTI AL MINISTERO 

Nel flash-mob un messaggio chiaro: la legge ignora questo personale ma poi fa ricadere su di loro gli effetti dell’attuazione delle norme.

Sabato la scuola nel cuore delle città: dalla tamburriata nelle strade dello shopping a Napoli, al concerto a Bari, passando dal grande gomitolo di ‘…sbrogliamola matassa’ ad Ancona.

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La legge del Governo sulla scuola va corretta: per il personale Ata, volutamente escluso, si tratta di coprire un vuoto normativo che non li considera parte essenziale dell’autonomia,  dell’autogoverno delle scuole. L’autonomia è un elemento complessivo e gli ATA ne fanno pienamente parte. I problemi si risolvono solo mettendo insieme le questioni.

Per i profili del personale  ATA deve essere previsto ed adottato l’organico potenziato per le particolarità delle loro azioni che concorrono, negli aspetti didattico educativi e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa, alla realizzazione degli obiettivi della scuola autonoma – hanno ribadito i sindacati scuola questa mattina nel corso della manifestazione davanti al Miur.

La vicenda del bloccodelle supplenze risente di una visione burocratica e ragioneristica che non porta risparmi veri, ma solo virtuali, quelli veri sono solo i disservizi, sempre che  – aggiunge Turi, segretario generale Uil Scuola – si voglia garantire l’offerta formativa.

Quella di oggi è la riprova che l’amministrazione quandopretende di fare da sola, di fronte alle proteste circostanziate dei lavoratori ATA, non solo mostra di non conoscere i problemi della scuola reale, ma  cosa assai più grave,  mostra la propria impotenza rispetto alle azioni necessarie solo perfarla funzionare.

Quel che accadrà sabato – continua Pino Turi, annunciando le manifestazioni regionali del 24 ottobre – è un fatto che non ha precedenti. La scuola entra nel cuore delle città, le ragioni del personale della scuola diventano voci di tante persone che vogliono dare qualità al nostro sistema di istruzione.

A Napoli, una tamburriata animerà le vie dello shopping e le strade del centro, a Bari dopo la fiaccolata è previsto un concerto, ad Ancona un gomitolo gigante sarà srotolato per le vie della città con lo slogan “… sbrogliamo la matassa”  e ai pezzetti di filo saranno attaccati i biglietti con le richieste del mondo della scuola.

Un’occasione di grande partecipazione, una mobilitazione per dire al governo che questa legge sta producendo danni nelle scuole, che gli effetti concreti delle previsioni legislative producono inefficienze e disparità. Stiamo cercando nuovi modi per spiegare che bisogna cambiare. Un recente sondaggio riporta un dato fortemente significativo: il 70% dei docenti ha la fiducia dei genitori e degli alunni – a dimostrazione della qualità e della professionalità degli insegnanti del nostro Paese, che si trovano a ricevere riconoscimenti più dalle famiglie che dalle istituzioni.  Non si può pensare alla scuola senza pensare alle persone che ci lavorano.

Le contraddizioni e l’assenza di scelte politiche coerenti si stanno scaricando sulla scuola e sui dirigenti, con effetti negativi sulla qualità dell’azione educativa. Sono tutti elementi di confronto politico a cui il ministro deve dare riscontro.

 

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ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

Supplenze docenti e Ata. Le scuole devono essere messe in grado di funzionare.

INFORMATICONUIL30 settembre 2015

Supplenze docenti e Ata – un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.Le scuole devono essere messe in grado di funzionare. Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale docente che Ata. La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di bloccarne il funzionamento. Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il funzionamento stesso delle scuole loro affidate. Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di funzionalità delle scuole. In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa, che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici di nominare in caso di necessità. Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative. E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa, piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve cambiare la norma primaria. Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la scelta del dirigente scolastico.

MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015                                                         Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi setta giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale

USR SICILIA: AVVISO PUBBLICO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SICILIA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (ART.23 COMMA 1 LETTERA B) D.M. 435/2015 E DDG 863/2015).

USR SICILIA: AVVISO PUBBLICO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SICILIA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (ART.23 COMMA 1 LETTERA B) D.M. 435/2015 E DDG 863/2015).

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SUPPLENZE ATA: serve meno propaganda e più concretezza

24 SETTEMBRE 2015 

Serve meno propaganda e più concretezza

SUPPLENZE ATA

Oggi un dirigente con i ‘superpoteri’ ha difficoltà a sostituire un ATA assente

Il 23 settembre si è tenuto presso il MIUR un incontro tra le Organizzazioni sindacali del comparto scuola ed il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, sulle problematiche ATA ed in particolare sulle difficoltà di applicazione della legge di stabilità 2015 alle supplenze brevi. Per la UIL Scuola Ha partecipato Antonello Lacchei.

Dalle organizzazioni sindacali sono state rappresentate le forti limitazioni alla chiamata dei supplenti, anche in caso di assenze prolungate o di copertura della maternità, nonché le difficoltà – in assenza di un chiarimento – di sostituzione delle figure uniche (Assistenti tecnici, Cuochi Guardarobieri Autisti).

I rappresentanti del MIUR hanno indicato due possibili strade; l’immediata emanazione di una circolare che chiarisca gli spazi di intervento dei Dirigenti per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni e l’avvio di una revisione delle previsioni della finanziaria 2015 nella legge di stabilità 2016.

Si sono inoltre affrontati i diversi temi:

il mancato ripristino delle posizioni economiche da gennaio 2015. Da fonti ministeriali NoiPa ha chiesto di aggiornare il software di trasmissione dei dati dei destinatari; ora è tutto in mano alla direzione dei sistemi informativi del MIUR che deve rilasciare un nuovo software;

La liquidazione dell’una tantum delle posizioni economiche È stato ultimato il controllo delle posizioni economiche bloccate e non liquidate. Nel mese di agosto il  MIUR ha inviatouna nota alla ragioneria per chiedere l’autorizzazione al pagamento delle stesse ma il ritardo accumulato è incomprensibile;

Il blocco della mobilità professionale tra le aree che deve essere superato;

La definizione dell’organico di scuola che viene affidata a tabelle non rispondenti alla realtà e garantita con interventi sull’organico di fatto insufficienti e poco trasparenti;

L’assenza del canale di reclutamento dei DSGA;

l’inviell’atto di indirizzo all’ARAN per la retribuzione dell’indennità ai DSGA che operano su piu scuole.

Insieme agli altri sindacati abbiamo chiesto inoltre che la circolare in via di emanazione espliciti che sulla  sostituzione per il primo giorno di assenza del personale docente la stessa legge di stabilità prevede che debba essere comunque salvaguardata l’offerta formativa.

la UIL Scuola intende promuovere forme di sensibilizzazione nei confronti della politica e dei ministeri coinvolti per ottenere, per il personale ATA soluzioni complessive frutto di una analisi completa che deve scaturire dal confronto con i lavoratori ed i loro rappresentanti. L’autonomia scolastica, che la UIL  vuole al centro dei processi di riforma deve poter contare appieno sulle professionalità dei diversi soggetti interessati che devono poter operare in sinergia senza le pastoie imposte da burocrati lontani dai problemi. E’ necessario che i Dirigenti scolastici – che la riforma pone in posizione di grande responsabilità – vengano  messi in condizione di garantire diritto allo studio e sicurezza nelle scuole.

A margine della riunione i rappresentanti del MIUR hanno informato le organizzazioni sindacali scuola che sono in via di autorizzazione  le ulteriori richieste di posti formulate dalle Direzioni regionali, per sopperire alle carenze di organico ATA.

L’operazione non ancora conclusa ha riguardato – ad oggi – sei regioni e 1.100 posti;

Con questa ulteriore tranche lo scostamento dell’organico di fatto da quello di diritto è di circa 8.200 posti, autorizzati sui reali fabbisogni, per la funzionalità delle scuole

La UIL Scuola chiede al Governo ed al Parlamento di riconsiderare i tagli della legge di stabilità 2015 e di dare stabilità all’organico ATA necessario per garantire le attività ordinarie e straordinarie delle scuole.