Presa di servizio personale docente e Ata. Chi deve presentarsi a scuola il 2 settembre (SCHEDA)

  

Garantita la decorrenza giuridica ed economica del contratto dal 1° settembre anche se domenica. Ecco perché. Inoltre, nella nostra SCHEDA, vi forniamo dettagli su chi è obbligato alla presa di servizio, chi può differirla e su quali sono i casi di incompatibilità.  In attesa dell’avvio delle procedure delle nomine in ruolo e delle supplenze, di seguito alcuni chiarimenti sul personale che sarà obbligato ad assumere servizio il 2 di settembre una volta individuato in ruolo o per una supplenza al 31/8 o 30/6.

Decorrenza giuridica ed economica dei contratti – 1° settembre domenica

Ai sensi delle note del MIM n. 2444/2002 e n.7494/2013: In considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue: la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico; la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile. Per cui, tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6), dovrà assumere servizio il 2 di settembre, ma avrà garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024.

 di seguito, in allegato la SCHEDA a cura della UIL SCUOLA.

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Caos nomine capi d’istituto, il Tar del Lazio blocca la graduatoria degli aspiranti presidi: accolto il ricorso presentato da 17 docenti. La Uil Scuola sta seguendo anche tanti docenti che hanno presentato già ricorso sul concorso 2024:

rassegna stampa da: IL FATTO QUOTIDIANO. di Alex Corlazzoli 

Ferragosto di fuoco per la scuola italiana. A pochi giorni dall’assunzione dei nuovidirigenti(519 vincitori di concorso ai quali assegnare la sede con decorrenza primo settembre), il presidente della sezione feriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazioha sospeso in via cautelare, con decreto monocratico firmato il 14 agosto, la graduatoriadegli aspiranti presidi. Il provvedimento è stato preso in attesa che, il cinque settembre, venga discusso il merito della vicenda dalla Terza sezione bis. Un vero e proprio caosche rischia di creare problemi alla nomina dei nuovi capi d’istitutopronti a dare un regolare avvio alle lezioni.

Nei giorni scorsi a viale Trastevere avevano pubblicato il Decreto 107/2024 con l’elenco dei docenti inseriti nella graduatoria finale che sarebbero stati assunti come dirigenti nei prossimi giorni. A bloccare tutto alla vigilia di Ferragosto sono arrivati i togati del Tar che hanno accolto ilricorso presentato da diciassette docentiche avevano partecipato al concorso ordinario lamentando la disparitàdi trattamentoper delle assunzioni previste soltanto per la procedura riservata. Un procedimento che non sembra preoccupare il ministero, pronto a costituirsi in giudizio per chiedere l’annullamento del decreto monocratico e respingere la domanda cautelare dei ricorrenti. Nella pratica i presidi dovrebbero essere assunti con riservafino al cinque settembre. In quella data, poi, la Terza sezione bis potrebbe revocare il decreto del 14 agosto o rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, rinviandoil tuttoa distanza di qualche mese.

 

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Assunzioni a tempo indeterminato Personale docente – Pubblicazione esiti 1^ fase – Apertura 2^ fase – Scelta sedi – Presentazione istanze dal 14 al 18 agosto 2024

AVVISODA ….USR SICILIA. UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE CATANIA.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. Le funzioni su sistema POLIS per esprimere l’adesione alla convocazione o la rinuncia saranno aperte dal 14 agosto 2024 al 18 agosto 2024 alle ore 23:59

ASSEGNAZIONI D’UFFICIO Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la domanda entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’assegnazione della sede di ufficio.

la nota USR ed elenco nominativo in allegato di seguito:

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A PROPOSITO DI RELAZIONI SINDACALI, LA SEGRETERIA NAZIONALE LA DICE TUTTA ED IN CHIARO. “” LETTERA APERTA.

“per chi ha da intendere, intenda, ivi comprese le sigle sindacali che piuttosto che fare amenda per aver firmato un CCNL peggiorativo tradendo la mission che dovrebbe esserci propria e,  la scuola tutta, si dilettano a produrre saliva sterile e denigratoria nei confronti di chi, senza tema di smentita, merità RISPETTO”” salvo mavica.

socializziamo la posizione della segreteria Nazionale:

“””Come si è avuto modo di apprendere dalle comunicazioni pervenute dai territori, sia in maniera formale che informale, si continua ad assistere ad una diverso modo di interpretare e di realizzare le relazioni sindacali da parte degli uffici regionali (USR) e territoriali (Ambiti).

Giova evidenziare che gli aspetti relazionali dell’attuale fase non hanno alcuna relazione con le limitazioni imposte dall’essere una Organizzazione sindacale non firmataria del CCNL 2019/21. Queste attengono, si ricorderà, unicamente alla partecipazione alla contrattazione integrativa nelle sue diverse articolazioni (nazionale, regionale e di istituto).

Al momento gli uffici territoriali convocano per assicurare l’informativa per tutte le operazioni che riguardano la costituzione dei rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato. Materia questa che, essendo coperta da riserva di legge, non rientra tra quelle da contrattare.

Va chiarito che l’informativa su quest’ultima compete a tutte le organizzazione sindacali rappresentative (quelle che vantano il 5% misurato tra numero di iscritti e voti RSU).

Pertanto, vanno immediatamente contrastate tutte le iniziative che si collocano in direzione diversa, proponendo inizialmente la diffida per poi procedere, qualora la stessa rimanga inosservata, con l’azione giudiziale. E’ di tutta evidenza come tali comportamenti integrino una chiara “attività antisindacale”.

Per quanto attiene alle modalità (convocazione congiunta – separata), non sussistono i motivi perché la stessa si effettui su tavoli separati. Pertanto, occorre pretendere la convocazione congiuntamente a tutte le altre Organizzazioni sindacali rappresentative.

E’ appena il caso di ricordare che il 31 luglio ultimo scorso, il Ministro Valditara ha convocato, congiuntamente, tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative per trattare la tematica del reclutamento del personale scolastico. La stessa che vi vede attualmente impegnati. 

Pertanto, la diversità di comportamento tra Amministrazione centrale e periferica appare del tutto immotivata e, come tale, illegittima.

Vi invitiamo, pertanto, voler continuare a segnalare i comportamenti difformi da quanto evidenziato, proponendo con immediatezza la diffida verso gli uffici che assumono tali iniziative.

La Segreteria nazionale, congiuntamente all’Ufficio legale nazionale, rimane a disposizione per fornire ogni necessaria azione di supporto.””””””

Cordialità.  Giancarlo Turi Segretario organizzativo

TUTTO SULLE SUPPLENZE.

Supplenze e utilizzo delle GAE e delle GPS

Le supplenze sono assegnate prioritariamente dalle GAE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, in subordine, dalle GPS, in ordine di Fasce

Sia le GAE che le GPS si utilizzano per:

  • supplenze annuali (con termine il 31/08) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (con termine il 30/06) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni superiori a 6 ore).

Sanzioni per le supplenze al 31/8 o 30/6 (SCHEDA)

Mancata presentazione della domandao sedi/classi di concorso/tipologie di posto non espressi

  • Chi non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’a.s. 2024/25, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le graduatorie cui abbia titolo.
  • Chi presenta la domanda ma non esprime alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. 2024/25, non potrà ottenere supplenze dalle GaE o GPS per cui sia risultato in turno di nomina.

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a proposito delle GPS e della farraginosa scelta delle 150 scuole. Lettera al M I M.

Alcuni aspiranti hanno segnalato delle difficoltà per quanto riguarda la scelta delle 150 preferenze: i docenti non riescono a trovare i propri nomi nelle graduatorie. Inoltre, il tempo per presentare le domande risulta troppo limitato. Attraverso una lettera inviata oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, abbiamo richiesto di risolvere tempestivamente le criticità e di posticipare le scadenze. La UIL, aveva tempestivamente preannunciato le possibili questioni aperte che si sarebbero verificate a causa di graduatorie non ancora pubblicate

https://uilscuola.it/supplenze-gps-a-s-2024-25-uil-domande-al-buio-e-nessuna-certezza-della-posizione-in-graduatoria/

la nota inviata:Gps-richiesta-UIL-scuola-Rua-al-MIM (2)

 

SUPPLENZE GPS A.S. 2024-25, UIL: “DOMANDE AL BUIO E NESSUNA CERTEZZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA”

Ci auguriamo di non assistere alle solite criticità riscontrate negli ultimi anni: il balletto dei supplenti, con contratti assegnati e poi revocati, l’inasprimento del contenzioso, che ha già visto l’amministrazione soccombente lo scorso anno scolastico, scuole già oberate da una burocrazia schiacciante che si devono adoperare in pochissimo tempo nella convalida di migliaia di domande che nella stragrande maggioranza dei casi viene effettuata in modo massivo, tanto poi il problema sarà del dirigente scolastico al primo incarico del supplente: è un rimbalzo di responsabilità non più accettabile.

Dal 26 luglio, presumibilmente, sarà possibile, per tutti i docenti inseriti nelle GaE e nelle GPS, inoltrare domanda per ottenere una supplenza al 31/8 o al 30/ per l’a.s. 2024/25. Con la stessa procedura si concorre anche per le assunzioni a tempo determinato, finalizzate al ruolo, da GPS I fascia sostegno.

E mentre si esaltano le piccole novità tecniche relative alla procedura online, come quella della scelta dell’intera provincia o di poter dichiarare se il titolo di accesso alla graduatoria è il diploma o la laurea, ad oggi nessun Ufficio scolastico ha pubblicato le graduatorie definitive. Per cui, il docente che presenterà la domanda non sa ancora con quale punteggio parteciperà, e in alcuni casi è addirittura possibile che verrà escluso dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso. Prima dell’inoltro della domanda sarebbe stato necessario dare il tempo agli Uffici di pubblicare le graduatorie.

Restano confermate, inoltre, tutte le altre criticità che la UIL Scuola Rua ha evidenziato in questi mesi: nessuna trasparenza sulla disponibilità dei posti, sanzioni sproporzionate, limitazioni per il personale di ruolo che accetta supplenza su altro grado o tipologia di posto, nessuna possibilità di nomina anche nei turni successivi, supplenze anche ai docenti specializzati all’estero, contrapposizione tra i docenti per i 36 punti aggiuntivi valevoli anche nelle graduatorie per il sostegno.

Nessuna trasparenza nella pubblicazione delle disponibilità

Anche per l’a.s. 2024/25 non è prevista la pubblicazione preventiva delle disponibilità da parte degli Uffici Scolastici provinciali. Per cui, i docenti, come nel biennio precedente, continueranno a produrre domanda di supplenza senza conoscere l’effettiva disponibilità dei posti.

Nessuna possibilità di nomina anche nei turni successivi

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Concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA “24 mesi” per l’a.s. 2024/2025 – Graduatorie provvisorie

da..UFFICIO VII. AMBOTO TERRITORIALE CATANIA 

GRAD. PERMANENTI ATA – GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA – PRIVACY (1)

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0019064.23-07-2024

Procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione -DSGA Facenti Funzione

In allegato il bando e le nostre schede relativi alla procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione  -DSGA Facenti Funzione.

bando-dsga

DSGA Facenti Funzione e mobilità verticale – TITOLI DI ACCESSO, CULTURALI E DI SERVIZIO

MOBILITÀ VERTICALE FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI – DSG FF – SCHEDA UIL SCUOLA RUA

per oramai consolidata costante giurisprudenza il personale precario (con contratti fino al 30/06 o fino altermine delle attività didattiche) ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute

RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”.  DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA. Il ricorso può essere incardinato anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche

 “”Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.”” 

La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.

L’avvio del ricorso per gli iscritti e per coloro che richiedono di conferire delega di iscrizione a questa FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA  non prevede alcun costo.

Per eventuali Info, chiarimenti e consulenze contattare le ns segreterie.

Catania 19.07.2024

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RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – Incontro in ARAN.

 

Le proposte della Uil Scuola Rua hanno trovato l’indisponibilità dell’ARAN.

Si è tenuto in data odierna l’incontro presso la sede dell’Aran sulla responsabilità disciplinare dei docenti e del personale educativo prevista nel rispetto della sequenza contrattuale di cui all’art.178 del CCNL Istruzione e Ricerca (2019/21).

I provvedimenti disciplinari hanno rappresentato per la Federazione Uil Scuola Rua un aspetto normativo importante durante la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21rispetto al quale abbiamo costantemente evidenziato l’inopportunità di continuare a rinviarlo a sequenza cosi come previsto all’art. 178 del contratto.

Nel testo in bozza proposto dall’Aran, pur nella cornice di alcune timide aperture, rimangono insolute, due questioni fondamentali rispetto alle quali già da oltre 10 giorni avevamo formulato per iscritto le seguenti proposte:

1)      la garanzia della esclusione di ogni forma di provvedimento disciplinare per tutte le attività che attengono alla libertà di insegnamento.

  •        Rispetto a tale dirimente questione l’articolato proposto, oltre ad un generico riferimento all’esercizio della libertà di insegnamento, non fa cenno alle garanzie ineludibili riguardo alle opzioni metodologiche, gli strumenti e l’organizzazione che devono essere proprie di una libera scelta del docente. Così come ogni attività progettuale, compresa l’offerta di eventuali insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, attuati nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, sia garantita come espressione propria della libertà di insegnamento.

In tale prospettiva abbiamo proposto la costituzione di un organismo di garanzia e terzietà, a cui ogni docente possa fare riferimento allorché ritenga, in caso di un procedimento disciplinare a suo carico, che si stia intaccando la propria libertà di insegnamento.

La garanzia della presenza di un organo collegiale è a nostro avviso la migliore strada percorribile tanto più che non confligge con alcuna delle norme di legge che disciplinano la materia.

Su tale proposta c’è stata la completa indisponibilità da parte dell’Aran.

2)      L’esclusione di in un comma della bozza propostaci per il quale resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 116/2016 e dagli art 55 e seguenti del D.Lgs 165 del 2001.

  • Tale comma confligge con quanto previsto negli articoli e commi precedenti contenuti nella proposta Aran che contemplano, per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, la competenza dell’Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari (UPD).

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Concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA

Concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, – Legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” – Graduatorie a.s. 2024/2025 USR Sicilia

Le istanze di cui sopra relative al punto 1) potranno essere inoltrate unicamente dal 12 al 17 luglio 2024 all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, oltre che a mezzo pec, anche tramite raccomandata A/R oppure, ancora, brevi manu in cartaceo previa apposizione di specifica ricevuta di protocollo o attraverso ulteriore modalità che dia prova di ricezione.

Ricevute le istanze del personale interessato dalla variazione normativa, gli Uffici potranno procedere all’inserimento dei dati attraverso le funzioni SIDI

IN ALLEGATO IL DISPOSITIVO E CHIARIMENTI

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Scioglimento riserva GPS: nel periodo compreso tra l’8 luglio 2024 (h. 9.00) e il 10 luglio 2024 (h. 23.59).

O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS.

la nota MIM:DOC-20240708-WA0001.

Assegnazioni e Utilizzazioni 2024-25: date utili

Presentazione domande:

Per il personale docente, educativo e IRC, domande dall’11 al 24 luglio. 

– Per il personale Ata, la tempistica va dall’8 al 19 luglio.

Presso le ns sedi,  informazioni utili e le nostre guide per fare la domanda passo, passo nonchè tutti i modelli di autodichiarazione da allegare alle domande.

Assistenza e consulenza  per gli associati. 

 

 

Autonomia differenziata. Approvata la Legge ma trattasi di una scatola che dovr à essere riempita di contenuti sicuramente deleteri e perniciosi che inficiano la Funzione pubblica della scuola, paventato pericolo di deriva che porterà alla privatizzazione relegandola a prestazione di servizi a domanda individuale. Tematiche che sicuramente non faranno bene al paese ed alla gente ma ancor più a tutto il settore dell’istruzione e della formazione.

Il 28 giugno u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) la Legge relativa all’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario (Legge 26 giugno 2024, n. 86), vds allegati1

Per maggiore quanto puntuale approfondimento, studio e valutazione a favore delle menti del mondo della scuola e di tutto l’indotto che vi gravita attorno, pubblichiamo le slide studiate ed elaborate dalla UIL.Constano di due parti: la prima parte è descrittiva dei contenuti della legge mentre la seconda parte riporta la posizione della nostra Organizzazione.

L’Esecutivo della UIL, ha approvato nei giorni scorsi, un documento molto critico rispetto ad una Legge che di fatto mette in discussione il diritto di uguaglianza delle persone, che non dà prospettive di crescita sociale, economica e occupazionale all’intero Paese e che è destinata a far aumentare i divari territoriali e le diseguaglianze.

L’Esecutivo ha dato mandato alla Segreteria confederale di essere tra i soggetti proponenti il Referendum abrogativo della norma. 

  1. Legge autonomia differenziata

2. Autonomia Differenziata – contenuto e posizione UIL

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, D’APRILE: LA LEGGE VA ABROGATA. PRONTI AL REFERENDUM

N0N possiamo permettere una scuola di serie A e una di serie B. Saremo protagonisti del Comitato Promotore del referendum – promosso dalle Confederazioni UIL e CGIL – per abrogare la Legge Calderoli che rischia di mettere in ginocchio il Paese e non offre prospettive di crescita economica e sociale all’intero territorio nazionale.

La scuola resta quella nazionale – afferma il Segretario generale Giuseppe D’Aprile durante l’Esecutivo Nazionale della Uil Scuola Rua che oggi ha votato all’unanimità l’impegno nella raccolta firme.

Ci mobiliteremo ancora – ha detto D’Aprile, contro l’autonomia differenziata, faremo tutto quello che è legittimo a livello costituzionale per non rischiare di dividere il Paese.

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Apertura funzioni per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva – G A E


a far data dal  20 giugno 2024 (h. 9,00) e il 2 luglio 2024 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno a seguito del conseguimento, entro la data del 30 giugno 2024, del relativo titolo di specializzazione. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

 

 

ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS SOSTEGNO 2024/25. PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE [SCHEDA]

💪🏻UIL: accolta nostra rivendicazione. L’obiettivo resta garantire docenti specializzati a tutti gli alunni con disabilità

ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS SOSTEGNO 2024/25. PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE [SCHEDA]

Esprimiamo soddisfazione per la reiterazione della procedura di assunzione – prevista anche per l’anno scolastico 2024/2025 – sui posti di sostegno vacanti e disponibili.

Si tratta di una nostra rivendicazione, che avevamo espresso anche attraverso una lettera indirizzata alle forze politiche il 26 febbraio scorso in cui chiedevamo il ripristinino, con un intervento legislativo ad hoc, dei processi di assunzione previsti a suo tempo dall’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis e reiterati negli anni 2022 e 2023. Provvedimento che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° maggio 2024 (Decreto PNRR Quater).

Decreto-Ministeriale-n.-111-del-6-giugno-2024-2

La ns scheda:  DOC-20240620-WA0028.

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LA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANZATA DALL’ARAN CONTINUA AD ESSERE INACCOGLIBILE. LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO, AL MOMENTO,  RIMANE UN ESERCIZIO PURAMENTE RETORICO

REPORT INCONTRO ARAN GIORNO 5 GIUGNO 2024

 

In data odierna, si è riunita per la seconda volta, la delegazione trattante ARAN – Sindacati per la discussione della sequenza contrattuale sui procedimenti disciplinari del personale docente e educativo (cfr.art.178 – lett. a – CCNL 2019/21).

La nuova bozza di contratto è del tutto insufficiente, molto distante dal cogliere le legittime aspettative del personale docente. Valuta i  rilievi rappresentati dalle Organizzazioni Sindacali ma si presenta ancora troppo aderente al disposto della legge ed è sempre più preoccupata di non discostarsene troppo. Propone un meccanismo, artificioso e di difficile comprensione, che tende ad eludere le rigidità della legge ma che non si propone di modificarla significativamente. A testimonianza, il testo proposto reca in maniera inequivocabile la seguente locuzione: “Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto dal d.lgs. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs.165/2001”. 

Per quanto attiene all’altro macro problema da risolvere, quello delle garanzie da porre a base della “libertà di insegnamento”, il testo ripropone uno stanco e stucchevole richiamo al rispetto del principio, ma non prevede alcun meccanismo teso a darne effettiva e piena realizzazione.   Per la Federazione Uil Scuola Rua, lo stato della trattativa è reso difficoltoso dalla posizione assunta dall’ARAN nel corso dell’intera sessione di lavoro.

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