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Pubblicati per l’anno scolastico 2026-27 gli esiti della mobilità docenti. Da oggi i docenti interessati possono consultare trasferimenti, passaggi di ruolo e passaggi di cattedra secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale.
Posti vacanti e disponibili dopo gli esiti della mobilità
4.240 nella scuola dell’infanzia (3.454 su posto comune e 786 su sostegno);
18.799 nella scuola primaria (10.584 su posto comune e 8.215 su sostegno);
7.734 nella scuola secondaria di primo grado (6.330 su posto comune e 1.404 su sostegno);
16.053 nella scuola secondaria di secondo grado (14.997 su posto comune e 1.056 su sostegno).
Complessivamente, i posti vacanti e disponibili ammontano a 46.826.
Dove consultare gli esiti della mobilità docenti 2026/27
Gli elenchi sono disponibili negli albi online degli Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata, della tipologia di posto, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze riconosciute.
Comunicazioni ai docenti: come arrivano gli esiti
Ai docenti che hanno ottenuto il movimento sarà inviata comunicazione tramite l’Ufficio territorialmente competente e all’indirizzo e-mail associato al portale Istanze online.
Coloro che non hanno ottenuto il trasferimento riceveranno comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato su Istanze online e potranno consultare l’esito della domanda tramite l’apposita funzione disponibile sul portale.
INTERPROVINCIALI SECONDO GRADO
_interprovinciali_in_uscita_INFANZIA
bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_29052026 (2)
bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_29052026 (4)
bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_29052026 (6)
bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_29052026
Ambito Territoriale di Catania. Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. https://www.usr.sicilia.it/
m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0016704.29-05-2026
La riduzione è proporzionale all’orario. Se sei al 50%, ti spettano il 50% dei giorni di ferie previsti per il tempo pieno.Permessi retribuiti, logica: si riducono in proporzione all’orario di servizio. Esempio pratico: Tempo pieno: 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali/familiari l’anno [art. 35 CCNL 2019/2021].Part-time 50%: spettano 1,5 giorni, che di solito vengono arrotondati a 1 giorno intero. Se chiedi un giorno intero, ti scalano 0,5 dal monte ore annuale. Se il permesso è a ore, il monte ore annuo si calcola proporzionalmente: 36h/sett = 18h annue per un part-time 50%. Eccezione: I permessi per lutto, matrimonio, motivi di salute e legge 104 non si riducono. Per questi hai diritto all’intero periodo previsto, ma se chiedi ore/giorni, il calcolo economico e di assenza è comunque proporzionato al tuo orario. Norma di riferimento: Art. 53 CCNL Scuola 2019/2021 e art. 35 per i permessi. Il principio è quello dell’equiparazione proporzionale: tutto ciò che è “giorni/ore annue” si riproporziona, tutto ciò che è “evento” resta intero.
DOCENTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO
Come compilare la domanda di mobilità
Guida pratica. La nostra Guida operativa sulla gestione della domanda (condizionata o meno) e sulle procedure di trasferimento, a domanda o d’ufficio, per il personale docente individuato come soprannumerario. guida pratica .https://uilscuola.it/perdenti-posto-trasferimento-guida-completa/
La nostra Guida operativa sulla gestione della domanda (condizionata o meno) e sulle procedure di trasferimento, a domanda o d’ufficio, per il personale docente individuato come soprannumerario.
Particolare attenzione è dedicata alla scelta tra domanda condizionata o non condizionata, evidenziando le diverse implicazioni per la partecipazione ai movimenti. Sono inoltre chiarite le conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda o di indisponibilità delle sedi richieste, con il conseguente trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità o, in subordine, in comuni viciniori secondo le tabelle previste dal CCNI.
Scarica il modello editabile dalla piattaforma dedicata della UIL Scuola
Accedendo alla piattaforma, è possibile reperire il modello aggiornato già predisposto in formato editabile, utile per la compilazione e la presentazione della domanda.
Formazione in servizio e incentivata. Direttiva accreditamento enti. Incontro al MIM.
UIL Scuola: diversi i limiti della Direttiva. Necessari investimenti aggiuntivi, non tagli al sistema scolastico. Giorno 17 aprile si è tenuto l’incontro per l’informativa sulla “Direttiva per l’accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”. La Direttiva distingue tra: – la “formazione in servizio continua, rivolta a tutto il personale scolastico e finalizzata all’aggiornamento e al miglioramento professionale permanente” – la “la formazione in servizio incentivata, riservata al personale docente e finalizzata all’attuazione dei percorsi triennali di formazione previsti dall’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”. Per realizzare tale formazione, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici gestisce l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco degli enti accreditati e qualificati e dei corsi di formazione riconosciuti. Le istituzioni scolastiche, anche organizzate in reti formative, sono soggetti istituzionalmente qualificati e possono erogare la formazione continua del personale scolastico. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno. Gli attestati di superamento dei percorsi formativi sono inseriti e conservati nell’E-portfolio del personale scolastico. Sulla piattaforma SOFIA vengono pubblicate le iniziative di formazione in servizio continua…… il report dell’incontro: DOC-20260419-WA0000.
La gestione del rientro del docente titolare dopo il 30 aprile rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’organizzazione scolastica, in cui si intrecciano esigenze amministrative, diritti del personale e, soprattutto, il principio della continuità didattica. Proprio per tutelare quest’ultima, la normativa contrattuale prevede regole precise che disciplinano sia il rientro del titolare sia la permanenza del supplente in servizio.
In particolare, l’articolo 37 del CCNL Scuola stabilisce che, al verificarsi di determinate condizioni legate alla durata dell’assenza del docente titolare, il supplente debba essere mantenuto fino al termine delle attività di valutazione finale. Si tratta di una previsione che mira a garantire stabilità agli alunni nel momento conclusivo dell’anno scolastico, evitando cambiamenti improvvisi nella conduzione didattica delle classi.
Non mancano, tuttavia, aspetti applicativi che richiedono attenzione: dal corretto calcolo dei giorni di assenza (che include anche i periodi di sospensione delle lezioni), ai casi di rientro parziale del docente titolare, fino alle situazioni particolari che possono verificarsi nelle classi terminali o nella scuola dell’infanzia. Ogni elemento deve essere valutato con precisione per assicurare il rispetto della norma. la ns sk.:Rientro-del-titolare-dopo-il-30-aprile-e-continuita-del-supplente-Scheda-UIL-Scuola-1
10 Aprile 2026 CSPI
Nonostante l’esito positivo del tentativo di conciliazione, successivo alla proclamazione dello stato di agitazione e coerente con le rivendicazioni avanzate, il nostro giudizio resta negativo sull’intero impianto della riforma degli istituti tecnici.
Nel corso della seduta plenaria sulla bozza di parere relativa ai nuovi quadri orari della riforma degli istituti tecnici, abbiamo ribadito come tale intervento si configuri, nei fatti, come un taglio generalizzato che incide indistintamente su tutto e tutti, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo.
A ciò si aggiungono rilevanti criticità di metodo: dalla mancanza di trasparenza nei confronti di studenti e famiglie nelle fasi di orientamento, in violazione dei principi sanciti dal DPR 249/1998, fino all’assenza, allo stato attuale, delle necessarie Linee Guida. Per queste ultime non risultano previsti tempi tecnici adeguati per una discussione pubblica reale e partecipata, analogamente a quanto già avvenuto, e in modo insoddisfacente, nelle fasi precedenti.
Per la componente UIL Scuola restano quindi imprescindibili due punti: da un lato, garantire piena trasparenza e correttezza nei processi di orientamento e informazione; dall’altro, aprire con urgenza un confronto vero, strutturato e partecipato sull’intero impianto della riforma.
Queste ragioni sono state alla base dello stato di agitazione proclamato, che ha già prodotto primi risultati concreti: la salvaguardia, nell’immediato, rispetto a possibili contrazioni di orario e situazioni di perdita di posto, nonché la riapertura del confronto sulla riforma stessa.
Si tratta tuttavia di impegni che dovranno trovare attuazione nei prossimi giorni. Per questo, la UIL Scuola è stata l’unica componente ad esprimere una netta contrarietà, formulando voto sfavorevole, a fronte di un parere approvato a maggioranza
parere CSPI:m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEE.0104773.10-04-2026
pubblicazione nel sito istituzionale USR SICILIA AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA- delle Graduatorie ad esaurimento provvisorie valevoli per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028
m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0010680.03-04-2026
GAE PROVV 2026-27 PPPP PRIVACY
GAE PROVV 2026-27 II GRADO PRIVACY
GAE PROVV 2026-27 I GRADO PRIVACY
GAE PROVV 2026-27 EEEE PRIVACYGAE PROVV 2026-27 AAAA PRIVACY
L’ U S R SICILIA DISPONE
Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia n. 268 posti di sostegno in deroga così distribuiti: Ambito Territoriale Agrigento Posti assegnati 29,5 Caltanissetta 9,5 Catania 63 Enna 8 Messina 36 Palermo 49 Ragusa 5,5 Siracusa 36 Trapani 31,5 Totali 268
I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, previa attenta verifica delle richieste dei Dirigenti scolastici e nel rispetto della normativa vigente, procederanno alla assegnazione dei posti alle Istituzioni Scolastiche al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili tardivamente iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità.
Dirigente: Marco Anello Riferimenti: drsi.ufficio3@istruzione.it Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo –
Proclamazione dello stato di agitazione del personale docente, ATA e dirigente del settore scuola (Comparto Istruzione e Ricerca) in servizio negli Istituti Tecnici statali, con richiesta di esperimento di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 2 dicembre 2020 in attuazione della legge 146/90.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali proclamano lo stato di agitazione del settore scuola (Comparto Istruzione e Ricerca) per il personale docente, ATA e dirigente degli Istituti Tecnici statali, per richiedere:
• la salvaguardia delle attuali titolarità per i docenti coinvolti nell’avvio dei nuovi percorsi di istruzione tecnica riguardante le classi prime nell’anno scolastico 2026/27, evitando il proporsi di situazioni di soprannumerarietà.
• la predisposizione di interventi di opportuna modifica al DL 144/2022, art. 26 bis comma 1, con particolare riferimento all’allegato 2-ter.
• la modifica del DM 29/2026 sui quadri orari degli istituti tecnici
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, le scriventi organizzazioni rimangono in attesa di ricevere, entro 3 giorni lavorativi dal recapito della presente, la convocazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di esperire il prescritto tentativo di conciliazione.
Sulla nostra piattaforma online sono disponibili i modelli in formato editabile per docenti, ATA, personale educativo e IRC dichiarati soprannumerari.
Il personale è riammesso nei termini e ha 5 giorni dalla notifica per presentare domanda.
Nel caso in cui il personale abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda.
Si ricorda che valgono solo i titoli e le precedenze dichiarati entro la scadenza originaria della domanda di mobilità.
L’intervento del dirigente scolastico è fondamentale; egli può infatti disporre lo spostamento del personale ATA, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e nel rispetto delle procedure stabilite, unicamente per assicurare la continuità delle attività amministrative e di supporto alla didattica.
Tali linee guida sono state confermate da specifici pareri dell’ARAN, che sottolineano l’importanza di creare un equilibrio tra le esigenze organizzative dell’istituzione e i diritti dei lavoratori, garantendo che ogni decisione sia motivata e giustificata dall’emergenza temporanea. Inoltre, in caso di necessità di trasferimenti temporanei, è previsto un aggiornamento e una comunicazione trasparente con tutto il personale coinvolto, affinché siano chiare le motivazioni e le modalità di eventuali spostamenti. Questi principi generali rafforzano l’idea che le decisioni di spostamento e di impiego del personale ATA in periodi di chiusura devono essere sempre motivate da ragioni di carattere organizzativo e devono rispettare le norme di legge e i contratti collettivi applicabili.
Il parere ARAN evidenzia che lo spostamento del personale ATA durante i periodi di chiusura delle scuole per seggio elettorale deve avvenire nel rispetto di precise condizioni e limiti definiti dalle norme contrattuali e organizzative. In particolare, tale spostamento deve essere considerato come temporaneo e strettamente funzionale alla continuità delle attività amministrative e di supporto all’istituzione scolastica.
Alcuni esempi di applicazione
l parere ARAN evidenzia che in caso di scuola chiusa per seggio elettorale, il personale ATA può essere trasferito temporaneamente ad altri plessi dell’istituzione scolastica sulla base di necessità organizzative e di sicurezza. Lo spostamento deve essere correttamente motivato e coerente con le disposizioni normative vigenti. La normativa di riferimento permette di ottimizzare l’impiego delle risorse umane durante periodi di particolare afflusso di studenti o eventi contingenti, assicurando continuità e efficienza del servizio. Tali pratiche devono essere comunque adottate nel rispetto delle linee guida stabilite dalle autorità scolastiche e dalle amministrazioni competenti, con l’obiettivo di minimizzare eventuali disagi e garantire il rispetto dei diritti del personale ATA. PERSONALE ATA: FIGLI DI UN DIO MINORE? NO ASSOLUTAMENTE.!
Lo spostamento deve essere temporaneo, motivato da esigenze organizzative, e limitato nel tempo, garantendo i diritti dei dipendenti e rispettando le norme contrattuali e di sicurezza.
Deve essere motivato da esigenze organizzative, rispettare criteri di proporzionalità e trasparenza, e coinvolgere le rappresentanze sindacali secondo le procedure vigenti.
Garantisce che le decisioni siano giustificate, motivate e rispettino i diritti dei lavoratori, minimizzando i disagi e favorendo un ambiente di lavoro collaborativo.
Nella domanda di mobilità è possibile indicare o singole istituzioni scolastiche oppure anche preferenze sintetica cioè comuni, province e, appunto, i distretti. Questa possibilità è stata confermata anche dal nuovo CCNI mobilità valido per il triennio 2025/2028.
Le preferenze esprimibili sono in totale 15 senza alcun vincolo particolare. Ciò significa che l’aspirante alla mobilità potrà indicare anche 15 istituzioni scolastiche oppure 15 province oppure 15 distretti o comuni oppure qualsiasi combinazione fra tali possibilità.
I distretti comprendono diversi comuni (in maniera non molto dissimile rispetto agli ambiti) e, nel caso delle grandi città metropolitane, rappresentano delle porzioni sub-comunali di tali città (ad esempio la città di Catania è suddivisa in distretti).
ed ancora……
Leggi tutto “Semplificazione. Fascicolo digitale e registro elettronico. Quarto incontro al MIM”