INCONTRI AL MIUR | CHIARIMENTI NOMINE IN RUOLO FASE C – Primi segnali di buon senso

18 NOVEMBRE 2015 

Primi segnali di buon senso

INCONTRI AL MIUR | CHIARIMENTI NOMINE IN RUOLO FASE C
RESTANO ANCORA PROBLEMI DA RISOLVERE 

L’ultima tranche di nomine in ruolo, quelle della fase C, è  stata al centro di un incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali.

La UIL Scuola ha posto al Miur una serie di chiarimenti, in particolare ha chiesto di rendere esigibile per il personale con supplenza annuale fino al 30 giugno o 31 agosto la prerogativa individuale di lasciare la supplenza per raggiungere la sede della nomina in ruolo.

Il Miur ha ricordato che chi ha in corso una supplenza al 30/06 o annuale può raggiungere la sede al termine della stessa.

Al contrario, ha convenuto con noi che chi volesse raggiungere subito la nuova sede di nomina, pur avendo in corso una supplenza annuale (docenti, Ata, IRC, educatori, supplenti in servizio all’estero), sia se ad orario completo che su “spezzone”, potrà farlo.

A tal fine farà fede la sua condizione  al momento della convocazione per la scelta della sede; pertanto chi fosse interessato ad assumere servizio in ruolo dovrà risolvere il contratto entro tale data.

L’amministrazione ha garantito che non ci saranno ripercussioni ai fini dell’immissione in ruolo.

È stato chiarito che per il personale in possesso dei requisiti della legge 104, ai fini della precedenza nella scelta della sede, si fa riferimento all’allegato A relativo alle nomine della fase zero.

E’ stato chiarito, inoltre, che chi ha in essere un contratto di lavoro, sia pubblico che privato, potrà chiedere il differimento di nomina al primo settembre 2016.

Il personale in servizio di ruolo come Ata, educatore, insegnate di religione cattolica può scegliere se optare per il nuovo ruolo subito o differire la nomina al primo settembre 2016.

Supplenze

I rappresentanti del Miur hanno comunicato che sarà possibile nominare i supplenti sui posti di organico potenziato non coperti da titolari, compresi i posti rimasti liberi a causa del differimento delle nomine al primo settembre 2016.

Vicari

La UIL scuola, insieme agli altri sindacati, ha posto il problema della sostituzione dei vicari del dirigente scolastico, in particolare di quelli titolari su posti di scuola dell’infanzia e di religione cattolica.

Su questo aspetto l’amministrazione ha risposto negativamente comunicando la impossibilità di sostituzione di detto personale.

Pertanto questi docenti, oltre che le funzioni vicarie, dovranno anche svolgere l’orario completo di insegnamento.

Personale utilizzato

Il Miur ha inoltre comunicato che il personale nominato sull’organico potenziato potrà essere utilizzato in altro ordine di scuola, fatta salva la titolarità che resta ancorata sulla propria classe di concorso.

In questo caso, al contrario di quanto previsto nel DM n.850, il servizio, ancorché in ordine di scuola diverso, sarà valido ai fini del superamento dell’anno di formazione e di prova.

La UIL ha condiviso tale decisione ma ha chiesto di adottare lo stesso criterio anche per il personale docente destinatario di passaggio di ruolo.

La UIL scuola su questi ultimi due aspetti, sia per i vicari che per l’anno di formazione, chiederà un incontro formale al Capo dipartimento per trovare le necessarie soluzioni volte a garantire i diritti del personale ed equità di trattamento, anche al fine di impedire un inevitabile ed inutile contenzioso.

Per la UIL hanno partecipato Proietti e Panzieri.

LEGGE 107: Contrattazione di istituto e assegnazione dei bonus – Il vademecum Uil Scuola

17 NOVEMBRE 2015 

Contrattazione di istituto e assegnazione dei bonus

LEGGE 107
PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI DOCENTI

Il vademecum Uil Scuola per intrecciare i criteri per l’assegnazione del bonus con i criteri del FIS

La legge | Il contratto | La situazione delle scuole | Il rapporto tra la legge 107 e il contratto scuola

La legge 107 – al comma 126  – istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. La quota annualmente disponibile di 200 milioni sarà  assegnata a ciascuna scuola in base alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Secondo il comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che non può non tenere conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Circa i criteri da adottare, sempre in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio docenti, si consiglia di attenersi a criteri oggettivi e misurabili ( attività aggiuntive e di ricerca, di collaborazione e gestione delle attività della scuola, coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione organi collegiali, ecc..)

>>> E’, del resto, ciò che accade per l’assegnazione di ogni altra quota di salario accessorio a valere sul fondo a seguito della contrattazione d’istituto, solo che si sostituiscono i criteri all’articolato contrattuale.

Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.  >>>

>>> Nel link il testo integrale della scheda operativa della Uil Scuola per intrecciare i criteri per l’assegnazione dei bonus con i criteri del Fis

AT DI CATANIA: Piano assunzionale L. 107/2015. Calendario convocazione fase “C”.

13 NOVEMBRE 2015

AT DI CATANIA: Piano assunzionale L. 107/2015. Calendario convocazione fase “C”.

Piano assunzionale L. 107/2015
Pubblicazione calendario convocazione fase “C”.

Si precisa che eventuali variazioni saranno pubblicate su questo stesso sito

Allegati:

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AMBITI TERRITORIALI E MOBILITÀ NETTA CONTRARIETÀ DELLA UIL SCUOLA: scelta ideologica e irrealizzabile

11 NOVEMBRE 2015 

Scelta ideologica e irrealizzabile

INCONTRI AL MIUR | AMBITI TERRITORIALI E MOBILITÀ
NETTA CONTRARIETÀ DELLA UIL SCUOLA 

L’informativa sui criteri che l’amministrazione intende adottare per la costituzione degli ambiti territoriali, in previsione della mobilità del personale, doveva essere al centro dell’incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali.

Il direttore Generale Dott.sa Novelli in rappresentanza dell’amministrazione, si è limitata a chiedere alle organizzazioni sindacali un impegno a partecipare al gruppo di lavoro che questi criteri dovrebbe definire e fissare un calendario di incontri per la definizione del CCNI sulla mobilità.

La Uil scuola ha ribadito la netta contrarietà, sia alla partecipazione ai gruppi di lavoro, sia alla costituzione degli ambiti territoriali, sbagliati come concetto e irrealizzabili, frutto di scelte ideologiche che non coincidono con la realtà, da utilizzare come indistinto contenitore di professionalità dal quale i dirigenti dovranno “pescare” i docenti per gli incarichi triennali.

Questo sistema si basa sull’assunto sbagliato di qualcuno che sceglie e qualcuno che viene scelto, questo indebolisce la libertà d’insegnamento e mina il pluralismo professionale.

Per la Uil deve essere chiaro che il piano straordinario di mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo nonché al personale nominato nelle fasi 0, A e B, nomine effettuate dall’organico di diritto, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti. Per questo personale la mobilità va fatta con le vecchie regole. Per questo la mobilità sugli ambiti territoriali potrà eventualmente essere concepita solo per il personale docente nominato sull’organico potenziato.

La Uil Scuola ha comunicato all’amministrazione la completa indisponibilità a firmare un contratto unico sulla mobilità che preveda l’assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali. L’unica soluzione praticabile è quella che prevede due contratti: uno con le vecchie regole per tutti e uno per i docenti nominati nella fase C che prevede la mobilità sugli ambiti.

Il prossimo incontro è fissato per il 12 novembre.

Turi: c’è chi piange e c’è chi ride

11 NOVEMBRE 2015 

Turi: c’è chi piange e c’è chi ride

NELLE STESSE SCUOLE, DUE SISTEMI E DUE RISULTATI
IL GOVERNO NON RESTI A GUARDARE 

Non sono riusciti a godersi un week end di contentezza,  i precari appena entrati in ruolo, che hanno dovuto subito scontrarsi con i vincoli burocratici di una legge scritta male e interpretata peggio.

Siamo soddisfatti per i 48 mila docenti che stanno entrando in ruolo   – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi –  quel che registriamo dalle mail e dalle telefonate arrivate nelle nostre segreterie sono i dubbi e le incertezze che ancora permangono per migliaia di loro.

Ci sono  neo immessi che si trovano di fronte alla ridicola situazione di non poter lasciar una supplenza, accettando il ruolo,  e in conseguenza di questo non poter fare il consueto anno di prova.  E accade a Torino, che nella fase di potenziamento ci siano state scuole superiori a cui sono stati assegnati  18 insegnanti,  mentre solo 3 maestre, nel cosiddetto organico potenziato,  sono arrivate in una scuola primaria.

A guardare alla vita quotidiana delle scuole,  succede anche che, in molti istituti i vice presidi (ora vicari) siano insegnanti di quelle classi di concorso per le quali  non è stata garantita la sostituzione con personale dell’organico potenziato.  Questo – spiega Turi – probabilmente per assenza di aspiranti nelle classi di concorso nelle rispettive graduatorie provinciali.

Se non si potrà ricorrere alla proroga della supplenza –  resa possibile , spiega, nella fase transitoria che si sta concludendo-  si rischierà di dover rimandare il “vicario” in classe ed individuarne un altro con buona pace dell’autonomia della scuola tanto declamata dalla legge 107.

Casi si dirà – aggiunge Turi  –  ma tanti e diffusi, piccole e grandi iniquità frutto di un diverso metodo applicato per la fase B e poi per la fase del potenziamento.

L’algoritmo elaborato per la lotteria estiva, lo avevamo detto, non poteva funzionare.
Ci hanno detto che ‘non si potevano spostare i ragazzi’, abbiamo visto che bastava fare una seria programmazione. Come poi è avvenuto per la fase C.

Eravamo contrari a luglio, ne abbiamo la riprova oggi. Da un lato si è partiti dalle disponibilità delle scuole, ora, a giusta ragione, si è proceduto  sulla base del personale disponibile. Un metodo, previsto dalla legge, che sta creando per situazioni simili, risultati diversi.
Elementi  più volte sollevati – aggiunge Turi –  che si sarebbero  sviluppati diversamente se si fosse proceduto come da noi suggerito con l’unificazione delle fasi B e C e considerando anche i docenti con tre anni di servizio, abilitati. Un confronto franco e sereno con i sindacati scuola avrebbe certo condotto a migliori soluzioni per tutti.

Ora occorre portare ad equità le situazioni, per evitare i ricorsi del personale e le proteste delle scuole, oltre che dare prospettive di stabilizzazione al personale che vanta oltre tre anni di servizio.

I posti previsti dalla legge 107 non sono stati coperti tutti, restano da assegnare circa 10.000 posti che  – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola – vanno  assegnati per scorrimento alle GAE.

Non si può lasciare il lavoro a metà. Il ministro, lasci ad altri la propaganda e si dedichi alla soluzione dei problemi irrisolti della legge 107. Mettendo sotto il tappeto i problemi, si nascondono i pasticci  che prima o poi verranno a galla.

Abbiamo finalmente insegnanti di ruolo e questo è certamente positivo.

Ma ora sarà davvero difficile gestire le fasi successive. A partire dalla mobilità straordinaria che coinvolge centinai di migliaia di persone, e alla previsione degli ambiti,  che partono  da un assunto sbagliato che qualcuno ‘sceglie’  e ‘qualcuno viene scelto’:  è un pasticcio a cui bisogna porre rimedio.  Un sistema irrealizzabile, nel quale sono coinvolti anche gli insegnanti soprannumerari,  che potrebbe compromettere l’avvio stesso del prossimo anno scolastico.

Il Ministro  farebbe meglio a discuterne, per trovare le soluzioni più adatte, con i sindacati scuola che non sono nati per dire sempre no e che, l’esperienza lo dimostra, spesso non hanno torto.

 

RIGUARDERÀ I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE: a metà novembre il pagamento delle supplenze brevi

10 NOVEMBRE 2015 

A metà novembre il pagamento delle supplenze brevi

RIGUARDERÀ I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 

Nei prossimi giorni una emissione speciale consentirà la liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi relativi ai contratti caricati dalle scuole nei mesi di settembre ed ottobre e validati dal MEF.
Le risorse impegnate ammontano ad oltre 35 milioni di euro e corrispondono a 63.000 cedolini che da questo anno scolastico sono direttamente gestiti da NoiPa.
E’ quanto comunicato dal Miur a margine della riunione in corso sulle supplenze e sulle problematiche del personale Ata.

Procedure anno di prova e di formazione docenti neoassunti

INFORMATICONUIL, 9.11.2015

Il Miur ha diffuso dopo l’incontro  di informativa alle organizzazioni sindacali la circolare che avvia le procedure dell’anno di prova e di formazione  per i docenti neoassunti.
La UIL Scuola segnala la soluzione di alcune problematiche evidenziate.
·        I chiarimenti sul part time  e su spezzoni orari,  tramite un principio di proporzionalità  tra il  servizio effettivamente prestato  e la strutturazione  della cattedra  o del posto di insegnamento.
·        Il riconoscimento del servizio prestato su sostegno ai fini della conferma in ruolo su classe di concorso o posto comune e viceversa.
La UIL mantiene   la propria contrarietà  sulla confusa interpretazione del concetto di ambito disciplinare  rispetto al servizio riconosciuto come valido se prestato  nell’ordine di scuola per cui si è conseguita la titolarità. Storicamente  il concetto di affinità disciplinare  ha consentito il riconoscimento del servizio    ai fini della conferma in ruolo anche se prestato su ordini di scuola differenti.
La UIL mantiene la propria contrarietà all’applicazione della nuova disciplina  anche ai docenti che hanno richiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo per il corrente anno scolastico in quanto l’applicazione della norma, oltre a fatto che non può avere effetto retroattivo, è contraddittoria rispetto alla formazione del neo docente che è già sta effettuata nel momento in cui è stato immesso nei ruoli. Una sua ripetizione è inutile e dispendiosa, costituisce inoltre un aggravio burocratico .  Per questi motivi stiamo  verificando con  l’ufficio legale nazionale i percorsi legali per impugnare l’intera circolare.

SETTIMA SALVAGUARDIA.

 settima salvaguardia. Prime comunicazioni.

Siamo appena all’esordio della legge di stabilità 2016 e sulla base delle disposizioni contenute nel testo del DDL all’esame del Senato – ovviamente suscettibile di modifiche – riteniamo opportuno estrapolare dal contesto del disegno di legge due questioni che sembrano essersi assestate quanto meno nella volontà del Governo: si tratta della proposizione della cosiddetta Settima Salvaguardia e della possibilità di esercitare la facoltà di accesso alla pensione di anzianità nel cosiddetto regime sperimentale donne per le lavoratrici che maturano i requisiti di età e contribuzione richiesti entro il 31.12.2015.

Con il presente messaggio ci limitiamo a fornire prime comunicazioni di utilità per la corretta informazione ai lavoratori e per gli aspetti di operatività che ne derivano, ancorché le disposizioni non siano ancora legge dello Stato. Sul fronte sindacale, come sapete, sono in atto le iniziative della Uil assieme a Cgil e Cisl sulla vertenza più complessiva della “flessibilità” in tema pensioni (vedi allegato).

Settima Salvaguardia
Il nuovo intervento sugli “esodati” riguarda complessivamente 26.300 lavoratori e ricalca in buona

sostanza la precedente sesta salvaguardia. Facciamo presente che con la settima salvaguardia viene previsto lo spostamento di un anno solare del vincolo della decorrenza ultima del trattamento pensionistico (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio del 2017 – per il Comparto Scuola 1° settembre 2016). Per alcune categorie di lavoratori riscontriamo limitazioni come è il caso del congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave che nella settima salvaguardia sono limitati ai casi di congedo per assistenza dei figli.

Proprio in considerazione di questa casistica ricorrente nell’ambito del comparto Scuola, con la presente nota congiunta concentriamo l’attenzione sulla lettera d), comma 3, art. 18 del DDL Stabilità 2016.

Il DDL Stabilità 2016 ha previsto la possibilità – nel limite di ulteriori 2.000 soggetti – di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della Manovra Monti- Fornero, ai lavoratori che nel corso dell’anno 2011:

siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli – a condizione che la data di apertura della cd. “finestra” sia collocata entro il 6 gennaio 2017.

1 DDL Stabilità 2016. Articolo 18, comma 3
… omissis …
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
… omissis …

Pertanto I requisiti anagrafici e/o contributivi devono essere perfezionati in data utile da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017. Per il comparto Scuola la decorrenza richiesta è entro il 1° settembre 2016.

Nell’ambito del comparto Scuola, al fine di accedere al trattamento pensionistico ai sensi della Settima Salvaguardia dal 1° settembre 2016 è necessario che entro la data ultima del 31 dicembre 2015 vengano raggiunti i seguenti requisiti:

Data di perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2015

PRESTAZIONE

pensione di vecchiaia uomini

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di vecchiaia donne *

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di anzianità con il sistema delle Quote

Quota 97 e 3 mesi

61 e 3 mesi di età più 36 anni di contributi oppure
62 e 3 mesi di età più 35 anni di contributi oppure
le varie combinazioni intermedie

pensione di anzianità con i 40 anni

40 di contributi indipendentemente dall’età anagrafica

* per le donne la salvaguardia ha ragione di esistere solo se al 31.12.2011 non era stato perfezionato il requisito contributivo. Infatti, la lavoratrice che al 31.12.2011 aveva compiuto i 61 anni di età e soddisfatto il requisito minimo di contribuzione mantiene la vecchia disciplina non per effetto della salvaguardia ma perché aveva perfezionato il diritto al 31.12.2011

Regime sperimentale “Opzione donne”

Per quanto attiene la questione “opzione donne” la legge di stabilità 2016 “al fine di portare a conclusione la sperimentazione” stabilisce che la facoltà di accesso al pensionamento è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti di età – adeguata agli incrementi della speranza di vita – e contribuzione entro il 31.12.2015.

In buona sostanza, le lavoratrici della Scuola che matureranno entro fine anno i 57 anni e 3 mesi di età assieme ai 35 anni di contributi potranno accedere al pensionamento secondo il regime delle cosiddette “finestre mobili” dal 1° settembre 2016.

Resta ovviamente inteso che si tratta di prime comunicazioni suscettibili di tutti i dovuti approfondimenti e aggiustamenti del caso in relazione agli sviluppi parlamentari della legge di stabilità.  Seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil . Il Responsabile Progetto ITAL-UilScuola Michele Zerillo Francesco Sciandrone.( livello nazionale, Uil Scuola)

N.B. presso la sede della segreteria territoriale di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15  è operativo personale esperto sulla materia e nello specifico attrezzato ai fini del controllo e verifica della posizione previdenziale di docenti ed Ata nonché calcolo sia della tempistica che delle spettanze.

E’ gradita prenotazione ed appuntamento al fine di potere organizzare e gestire al meglio il servizio.

By segreteria territoriale Uil Scuola Catania, salvo mavica, segretario generale

Per la UIL Scuola, per i passaggi di ruolo, i docenti non devono frequentare il corso di formazione ma il solo anno di prova

INFORMATICONUIL

 

Incontri al Miur | Periodo di formazione e anno di prova per il personale neo assunto in ruolo Per la Uil, per i passaggi di ruolo, i docenti non devono frequentare il corso di formazione ma il solo anno di prova.

Periodo di formazione e anno di prova per il personale neo assunto in ruolo:  questo l’ordine del giorno della riunione che si è svolta nel pomeriggio al Miur,  nel corso della quale è stata illustrata una bozza di circolare che sostanzialmente ricalca i contenuti del D.M. 850/15.             La bozza di circolare, nello specifico, prevede che il personale neo immesso in ruolo debba frequentare il periodo di formazione in servizio e il superamento del periodo di prova, che è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 gg.                 La circolare recepisce inoltre le indicazioni della Legge 107 che prevede che, dei 180 giorni utili al superamento del periodo di prova, 120 debbano essere di effettiva attività didattica.              La circolare prevede inoltre che destinatari del periodo di formazione e di prova siano anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.                                                                               La Uil Scuola ha in primo luogo stigmatizzato il modo di procedere dell’amministrazione che, da un lato  sottopone all’attenzione dei sindacati la bozza di circolare, dall’altro ha già emanato da qualche giorno uno specifico decreto (n. 850 del 27 ottobre 2015) che fissa i criteri e modalità di partecipazione al periodo formazione e di prova.                                                                                    Il personale destinatario di passaggio di ruolo – secondo la Uil scuola –  non deve frequentare, come di fatto già accade, il corso di formazione ma il solo anno di prova.                                        La formazione riservata ai neo immessi in ruolo, infatti, non può essere confusa con il superamento dell’anno di prova: la prima è specifica ed è una formazione che riguarda la funzione docente al suo primo impatto con il ruolo rivestito. L’anno di prova valuta invece l’idoneità a svolgere l’insegnamento di competenza.                                                                          Nel caso dei neo immessi in ruolo le due fasi coincidono temporalmente nel medesimo anno scolastico. Diverso è il caso dei passaggi di ruolo che devono prevedere solo il superamento dell’anno di prova per valutare l’idoneità ad insegnare un’altra disciplina. La formazione è stata già realizzata al momento dell’immissione nei ruoli. Rifarla risulta un inutile ripetizione ed un aggravio burocratico. La Uil ha chiesto inoltre che i 180 giorni di servizio ed i 120 giorni di attività didattica siano considerati in funzione dell’orario di cattedra del singolo docente in prova.

Va riconosciuto – secondo la Uil Scuola – l’anno di formazione e di prova anche per il personale nominato in ruolo sul sostegno ma in servizio come supplente sulla disciplina nonché di chiarire il concetto di classe affine che è, per prassi consolidata,  considerata in funzione del possesso soggettivo dei titoli del docente e non funzione delle classi di concorso; non c’è mai stato un elenco di classi considerate affini.                                                                                  L’Amministrazione ha accolto le osservazioni della UIL Scuola su alcuni aspetti riservandosi un approfondimento sulla richiesta relativa alla formazione dei docenti destinatari di passaggio di ruolo. La circolare dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

 

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

28 OTTOBRE 2015

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

Alla cortese attenzione di tutti.

Continua incessante l’azione sindacale protesa fra proteste e proposte.

L’occasione mi è gradita per ringraziare e per porgere sentite congratulazioni a tutta la RSU per l’adesione all’iniziativa di tenere in contemporanea in tutte le regioni le assemblee.
Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto pervenire report e verbali: devo dire che è emersa partecipazione e qualità.
L’adesione e la partecipazione sono presupposto e stimolo per non demordere. Non molleremo poiché la posta è alta, essenziale ed importante: la persona, il valore e riconoscimento della dignità della persona. Non resteremo inerti e non assisteremo in silenzio al tentativo di liquefazione della dignità personale, dell’autonomia dell’insegnamento, dal tentativo di annullamento dei principi che ci hanno foggiato e che abbiamo posto a base dell’esercizio del magistero di docenti di “”magister”.
Non cesseremo di rappresentare in tutte le sedi ed i modi che la figura del personale ATA è essenziale ed indispensabile per garantire il buon funzionamento delle scuole.
Le nostre non sono sensazioni ma certezze, certezze che poggiano su decenni di esperienza ed impegno lavorativo, serio e professionale.
Sicuramente non accettiamo che altri, cioè chi in questo momento si trova al timone della fantapolitica, possano condizionarci o catechizzarci, certamente, loro, proprio questi, non hanno nulla da insegnarci.

salvo mavica, segretario generale territoriale Uil Scuola Catania

Oggetto: selezione dalla rassegna stampa

Sul sito è disponibile una selezione della rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24.

Questo il link per leggere lo sfogliabile:

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/rassegna_stampa_manifestazioni_24_ottobre.swf

In allegato:

AT DI CATANIA: Scuola – un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti

27 OTTOBRE 2015

AT DI CATANIA: Scuola – un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti

Scuola: un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti

VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO

15 OTTOBRE 2015 

Turi: elemento positivo che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti

VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO
RESTA IL NODO DI UN MECCANISMO FARRAGINOSO BASATO SULL’“ETICA DELLO SCONTRINO” 

Quello appena approvato è un provvedimento sul quale era alta la nostra attenzione, sollecitato e atteso.
E’ una misura positiva – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti. Viene riconosciuta l’esigenza degli insegnanti ad aggiornarsi individualmente, al di là del meccanismo di formazione che partirà dal 2016.

Giusto il principio resta il nodo di un meccanismo di applicazione burocratico e farraginoso – commenta Turi – basato sull’ “etica dello scontrino”.

Gli insegnanti – aggiunge Turi – hanno bisogno di fiducia, quella stessa fiducia che le famiglie mostrano, in modo crescente, nei loro confronti.
La stessa fiducia nella qualità della didattica e nella responsabilità professionale, che ha portato la stragrande maggioranza degli insegnanti a pagare di tasca propria le spese per l’autoaggiornamento.

Resta incomprensibile l’esclusione del personale educativo dal bonus dei 500 euro. Ingiustamente discriminato pur avendo la stessa funzione docente.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA : la presentazione slitta al 15 gennaio 2016

05 OTTOBRE 2015 

La presentazione slitta al 15 gennaio 2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

I TEMPI DELLA SCUOLA NON COINCIDONO CON QUELLI DELLA POLITICA 

Come era nelle cose, il Miur, con una nota del Capo Dipartimento, è indotto dalle circostanze a differire al 15 gennaio 2016 i termini per la presentazione da parte delle scuole del Piano triennale dell’offerta formativa.
Chiaramente la tempistica prevista dalla Legge 107, che prevedeva la presentazione del piano entro il 31 ottobre 2015, non è compatibile con il funzionamento delle scuole.
Lo slittamento dei termini al 15 gennaio, per la Uil Scuola è un fatto positivo. Vuol dire che il Governo sta comprendendo che, come più volte da noi rappresentato, i tempi e i modi della scuola non possono essere influenzati da quelli della politica.
Ci auguriamo che sia la premessa per trovare, anche con il confronto di merito in atto, gli strumenti che permettano il rilancio dell’autonomia della scuola.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.