21 OTTOBRE 2016
AT DI CATANIA: Personale docente di I e II grado. Disponibilità per incarichi a T.D. posti comuni e sostegno a.s. 2016/2017
Personale docente di I e II grado.
Disponibilità per incarichi a T.D. posti comuni e sostegno a.s. 2016/2017
Personale ATA.
Sedi disponibili per incarichi a T.D. A.S. 2016/2017
Si pubblicana qui di seguito l’aggiornamento della disponibilità iniziale per gli Assistenti Amministartivi e la disponibilità residua per gli Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici
INFORMATICONUIL . 21 settembre 2016. h. 21.39
36 mesi e supplenze: il calcolo si fa da settembre 2016
Giusta la richiesta della Uil. Il ministro risponde in audizione e precisa la non retroattività della legge. Ci dà ragione ma il problema così è solo rinviato. Scoppierà tra due anni. E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile.
Nel corso di un’audizione parlamentare il ministro ha precisato che il calcolo dei 36 mesi per il conferimento delle supplenze partirà dal 1° settembre di quest’anno. Una precisazione giunta dopo che la Uil Scuola aveva inoltrato una lettera con la richiesta di chiarimenti rispetto alla retroattività della legge.
Con la presente [si legge nella lettera inviata al Miur nei giorni scorsi – il testo integrale qui: http://www.uil.it/uilscuola/node/4704 la Uil scuola reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non prevede, nessun conteggio di servizi pregressi.
Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione.
Si tratta di una precisazione utile ma non risolutiva – secondo la Uil – perché in mancanza di un provvedimento che disciplini complessivamente la materia – il problema del calcolo dei 36 mesi e dell’affidamento delle supplenze si ripresenterà in tutta la sua gravità. E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile.
s.m./segr.
CT, 12.09.2016
La UIL SCUOLA scrive al MIUR ROMA
Alla Dott.ssa M. Maddalena Novelli Direttore Generale
Alla Dott.ssa Valentina Alonzo MIUR
e, p.c. Al Capo di Gabinetto Dott. Alessandro Fusacchia
Alla scrivente Segreteria nazionale vengono segnalate situazioni di criticità in merito all’applicazione del comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/15, in materia di supplenze di tutto il personale scolastico, che sta dando luogo a interpretazioni diverse. In particolare alcuni ATP, tra cui Genova, non procedono al conferimento delle nomine in attesa di una interpretazione ufficiale del citato comma 131. La Uil scuola già in sede di confronto sulla nota Miur n. 24306 del 1-9-2016, che ha fornito istruzioni operative sulle supplenze, aveva rappresentato il problema. Con la presente reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non prevede, nessun conteggio di servizi pregressi. Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione.
f.to Pasquale Proietti, segretario nazionale Roma
Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Pubblicazione circolare MIUR
Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D.G. 11/07/2016 n. 643.
Apertura funzioni POLIS per l’inserimento del titolo di specializzazione per il
sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B).
Presentazione del modello B1 per i Licei musicali e coreutici
Pubblicazione nota MIUR 21966 del 08/08/2016 e relativa documentazione
Nomine in ruolo personale docente
Non si conoscono ancora i contingenti
Il Miur ha emanato una nota sulle prossime nomine in ruolo e le relative istruzioni operative.
Non ci sono ancora i contingenti, Quello relativo alle nomine dell’infanzia dovrebbero essere comunicati la prossima settimana, a seguire gli altri compreso quello relativo al personale educativo.
Per le opererazioni di nomina in ruolo continueranno ad applicarsi le vecchie regole: il 50% dei posti andrà al concorso ordinario del 2016 e il restante 50% alle GAE.
I docenti vincitori di concorso dovranno, in ordine di graduatoria, scegliere un ambito territoriale ricompreso tra quelli della regione su cui hanno concorso.
I docenti inseriti nelle GAE sceglieranno un ambito ricompreso nelle provincia di iscrizione.
Assistenza e consulenza per gli iscritti presso la segreteria territoriale della città metropolitana di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15. Ricevimento previo appuntamento.
il segretario generale territoriale, salvo mavica
Il MIUR, in attuazione del DM n. 326 del 3 giugno 2015, l’11 luglio ha emanato il DDG n. 643 col quale integra le graduatorie d’istituto del personale docente.
Il decreto in particolare prevede:
a) L’inserimento in II fascia d’istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il termine del normale aggiornamento delle graduatorie. La domanda va presentata col modello A3 e dovrà essere trasmessa entro il 3 agosto, tramite raccomandata A/R, PEC o consegnata a mano.
b) L’inserimento, con cadenza semestrale, in elenchi di sostegno per coloro che conseguono il relativo titolo di specializzazione. La domanda va presentata, esclusivamente in modalità telematica compilando il modello A5, nel periodo che va dal 8 agosto al 29 agosto (entro le ore 14,00).
c) Il riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia di istituto per i docenti già inseriti e che conseguano il titolo di abilitazione dopo la scadenza delle “finestre” semestrali. A tal fine, sarà possibile presentare la domanda compilando il modello A4 fino al termine del triennio 2014/17.