ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

USR SICILIA: Avvio procedura individuazione di una scuola polo ai sensi dell’ art.6 del D.D. 940/ 2015 per attività a sostegno delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

USR SICILIA: Avvio procedura individuazione  di una scuola polo ai sensi dell’ art.6 del D.D. 940/ 2015 per attività a sostegno delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Allegati:

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USR SICILIA: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle competenze

25 SETTEMBRE 2015

USR SICILIA: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle competenze

Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di  iniziative relative alla certificazione delle competenze ai sensi dell’ art. 28 del D.M. 435/2015.
Allegati:

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Organico potenziato ed AVVIO FASE C.

INFORMATICONUIL.    Catania 22 settembre 2015

Organico potenziato e avvio fase C. Bisogna tener conto dell’esperienza maturata nelle scuole.Per l’organico aggiuntivo da assegnare alle scuole vanno seguiti criteri oggettivi e trasparenti.     Il giorno 21 settembre 2015 si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Miur nel corso del quale è stata illustrata una bozza di circolare sull’organico del potenziamento del personale docente, finalizzato alle nomine in ruolo della fase C. Per il Miur, rappresentato dal Capo Dipartimento Dott.ssa De Pasquale, l’organico aggiuntivo viene assegnato da quest’anno per progetti o programmazione di interventi mirati, per il miglioramento dell’offerta formativa e che confluirà nell’organico dell’autonomia.                Il piano triennale dell’offerta formativa, invece, verrà definito solo successivamente. Sempre ad avviso del Miur, le scuole, in coerenza con la programmazione dell’offerta formativa, dovranno individuare le priorità d’intervento sulla base degli obiettivi previsti dalla Legge 107/15. I campi  di potenziamento sono stati distinti tra quelli delle scuole secondarie da una parte e quelli del primo ciclo dall’altra. Questi ultimi sono stati definiti in maniera congiunta tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  Le scuole dovranno definire il fabbisogno le cui proposte saranno inseriti al SIDI, dal 10 al 15 ottobre,  individuando in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste. I Direttori regionali, entro il 22 ottobre, previa informativa alle organizzazioni sindacali, adotteranno un decreto di ripartizione dei posti. La dotazione aggiuntiva, successivamente, sulla base del numero degli alunni e tenendo conto delle situazioni socio economiche, sarà assegnata alle scuole della regione, assicurando una dotazione minima non inferiore a tre posti per ogni scuola o CPIA.  La Uil scuola, con una nota specifica, ha rappresentato l’esigenza che la circolare dovesse tener conto del lavoro realizzato dalle scuole nell’ultimo anno, in attuazione del DPR 80/13 sulla funzione e la realizzazione del Rapporto di Autovalutazione, molto importante per la qualificazione dell’offerta. Dovrebbe tener conto, altresì, del Piano di Miglioramento che le scuole hanno già predisposto per il corrente anno scolastico. Per la Uil, in coerenza con la qualificazione dell’offerta formativa, le finalità pedagogico-didattiche non possono essere subordinate alle assenze del personale da sostituire più o meno saltuariamente. La Uil, ha contestato la mancanza di criteri oggettivi per l’utilizzo del personale docente in ordini di scuola diversi da quelli di titolarità che, deve essere sempre supportata da titoli di studio specifici e specifiche abilitazioni e da un progetto didattico-educativo che ne delinei modi e tempi delle  attività di potenziamento per gli alunni. Infine, la Uil ha chiesto e ottenuto che nella definizione dell’organico aggiuntivo da assegnare alle scuole venissero definiti criteri oggettivi e trasparenti e che venisse ribadita la centralità degli organi collegiali nella definizione della progettazione didattica e a garanzia della qualità e del lavoro da svolgere in classe.   L’obiettivo della Uil Scuola è soprattutto finalizzato alla valorizzazione dei docenti, delle loro abilitazioni, dei loro titoli di studio e a garantire lo svolgimento di un lavoro qualificato con  ricadute positive sull’insieme delle attività didattiche.

Ancora una volta siamo costretti a rilevare una difficoltà di chiarezza e di semplificazione delle procedure che le scuole non sono preparate a sostenere nei tempi dati.                Invece è stata risolta positivamente la questione dei c.d. “Vicari”.                                                   Link alla circolare: http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot30549_15.pdf

Segreteria territoriale Uilscuola catania. Salvo Mavica, segretario generale territoriale.

AT DI CATANIA: SCUOLA PRIMARIA – Rettifiche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali

03 SETTEMBRE 2015

AT DI CATANIA: SCUOLA PRIMARIA – Rettifiche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali

Pubblicate le rettifiche di  utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali docenti di scuola primaria

Allegati:

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AT DI CATANIA: SCUOLA PRIMARIA – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie Provinciali – A.S.2015/2016

27 AGOSTO 2015

AT DI CATANIA: SCUOLA PRIMARIA – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie Provinciali – A.S.2015/2016

Pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  di posto comune dei docenti di scuola primaria

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RASSEGNA STAMPA. “”Pino TURI, uilscuola, unificare fasi B e C. paventato danno e beffa dei primi in GAE.

27 agosto 2015

Dall’agenzia ANSA
Scuola: assunzioni, per fase B 16.210 posti, meta’ di sostegno
Pubblicate tabelle su sito Ministero
(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Sono 16.210 complessivamente i posti
disponibili per la fase B del piano straordinario di assunzioni
previsto dalla Buona scuola, oltre la meta’ (8.797) riguardano il
sostegno.
Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le tabelle con i
posti rimasti vacanti e disponibili dopo le fasi zero e A del
piano di immissioni in ruolo, per regione/provincia, grado di
istruzione, tipo di posto (comune o sostegno). I dati sono stati
convalidati dai direttori generali degli Uffici scolastici
regionali.
 Per quanto riguarda i 7.413 posti comuni, 3.705 sono nella
secondaria di primo grado, 3.693 nella secondaria di secondo
grado e 15 nella primaria.
La gran parte dei posti comuni non ancora assegnati sono da
Roma (720) in su. 472 se ne registrano a Milano, 433 a Torino,
243 a Bergamo, 215 a Brescia, altri 215 a Treviso. 
   Anche per quanto riguarda il sostegno la maggior parte delle
disponibilita’ residue e’ al Nord: 1.818 posti a Milano, 824 a
Roma, 536 a Torino, 408 a Brescia, 385 a Bergamo, 304 a Como,
291 a Genova, 290 a Vicenza.   (ANSA).

Scuola: assunzioni; Turi (Uil), unificare fasi per equita’
(v. “Scuola: assunzioni, per fase B 16.210 posti..delle 18.20)
(ANSA) – ROMA, 26 AGO – “Per avere equita’ bisognerebbe
unificare la fasi B e C del piano di assunzioni” previsto dalla
Buona scuola. Lo ribadisce il segretario generale della Uil
scuola, Pino Turi, alla luce delle tabelle sulle disponbilita’
residue di posti di insegnamento diffuse oggi dal Miur.
“Riteniamo sbagliato il sistema per cui – spiega –
continuiamo a insistere perche’ si mettano insieme la fase B e C
del piano: solo cosi’ si garantirebbe una equita’ che non c’e’.
Facendo due fasi separate in pratica si costringe chi ha piu’
punti a muoversi e chi ne ha meno a rimanere. Alla luce di
questa situazione – aggiunge Turi – sicuramente ci saranno
ricorsi e saranno i giudici a quel punto a decidere. Ma io
insisto nel dire al Governo: ‘ci sono errori correggeteli. C’e’
il tempo e il modo per farlo”. (ANSA).RASSEGNa

By segreteria territoriale uilscuola catania

salvo mavica segretario generale

AT DI CATANIA: Scuola Primaria. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sostegno a.s. 2015/2016

25 AGOSTO 2015

AT DI CATANIA: Scuola Primaria. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sostegno a.s. 2015/2016

Scuola Primaria – Pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sostegno a.s. 2015/2016

Allegati:

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AT DI CATANIA: Scuola Primaria. Ripubblicazione graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale

25 AGOSTO 2015

AT DI CATANIA: Scuola Primaria. Ripubblicazione graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale

Scuola Primaria – Ripubblicazione graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2015/2016

Allegati:

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La UILSCUOLA: OCCORRE CHIAREZZA E NOTE ESPLICATIVE CONFORMATE PER TUTTI GLI AMBITI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A T.D. SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI.

INFORMATICONUIL
La UIL scuola ha sollecitato il Miur ad emanare una nota per fare chiarezza sulla fase delle supplenze.

Anche se è difficile ipotizzare che alla fine delle operazioni di nomina in ruolo delle fasi 0 e A possano residuare posti in organico di diritto, per la UIL scuola l’emanazione di una CM e’ opportuna per fare chiarezza sulle nomine a tempo determinato e fare in modo che il personale presente nelle GAE venga assegnato anche sui posti di fatto prima delle successive fasi B e C, evitando così gli spostamenti che queste due ultime fasi comportano.

La circolare, a nostro avviso dovrà contenere anche un chiarimento in relazione alla presenza di posti residuati nelle fasi 0 ed A, anche a seguito di rinunce, che, per la UIL, vanno assegnati attraverso lo scorrimento delle GAE in ambito provinciale, con le vecchie regole, ritenendo nulle le istanze di partecipazione alla fase nazionale che, nel frattempo fossero state presentate dai docenti interessati.

Resta, tuttavia, la convinzione della UIL Scuola che occorra, oltre alla gestione della fase delle supplenze, considerare una rimodulazione del piano assunzionale che preveda l’unificazione delle fasi B e C, e lo scorrimento della fase nazionale, a partire dallo scorrimento delle graduatorie provinciali; ciò renderebbe meno ingiusta una operazione che, così come è strutturata, penalizza i precari con punteggi maggiori.
By segreteria territoriale uil scuola
salvo mavica, segretario generale

AT DI CATANIA: Scuola Primaria e personale educativo. Graduatorie definitive utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2015/2016

21 AGOSTO 2015

AT DI CATANIA: Scuola Primaria e personale educativo. Graduatorie definitive utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2015/2016

Scuola Primaria e personale educativo
Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2015/2016 provinciale e interprovinciale

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