Ricostruzione di carriera docenti: illegittima la temporizzazione. Accolta la domanda di una docente: riconosciuta l’anzianità integrale e illegittima la temporizzazione.

da….Ufficio Legale Nazionale

Il Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro, con sentenza del 9 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di una docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconoscendo il diritto alla ricostruzione di carriera con il computo integrale dell’anzianità di servizio maturata nel pre-ruolo e nei ruoli della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  La sentenza ha ritenuto illegittima l’applicazione della temporizzazione nei passaggi di ruolo, affermando che l’anzianità maturata nei ruoli inferiori deve essere riconosciuta per intero, in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. È stato inoltre confermato il diritto al riconoscimento dell’anzianità derivante dai rapporti di lavoro a tempo determinato, secondo criteri non discriminatori rispetto al personale di ruolo.

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POSIZIONI ECONOMICHE ATA – RISARCIMENTO PER MANCATO RICONOSCIMENTO ECONOMICO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SELETTIVA.

Il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto del personale ATA a percepire il beneficio economico relativo alla posizione economica ATA con decorrenza 1° settembre 2011, chiarendo che il diritto economico decorre dal superamento della prova preselettiva da parte del dipendente e dal conseguente inquadramento nelle Graduatorie Definitive pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, secondo i criteri e le modalità di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008 e al relativo Accordo Nazionale di attuazione sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali. Il Giudice del Lavoro di Roma sulla base di questo principio ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di Euro 21.600,00 in favore della lavoratrice.

La vertenza, promossa dalla UIL Scuola, è stata patrocinata dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione UIL Scuola.

COMUNICAZIONE SU QUESTIONI FISCALI. IL CUNEO FISCALE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025. NELL’INFINITA GUERRA TRA  “POVERI”, ARRIVA UN’ULTERIORE COMPLICAZIONE

 

Pacco espresso: destinatari: fisco e M I M . il contributo del personale della scuola. 

La Legge n° 207 del 30 dicembre 2024, legge di bilancio per il 2025,all’art. 1 commi 4 e  6, ha introdotto una agevolazione fiscale, comunemente nota come  “taglio del cuneo fiscale” , che consente a tutto il personale dipendente, del settore pubblico e privato, l’erogazione di un beneficio fiscale, denominato “bonus”, e di una “ulteriore detrazione”.

Il MEF, mediante il portale di NOIPA, erogherà il bonus come appresso indicato:

  1. Bonus del 7,1%, per redditi fino a € 8.500,00 annui, tredicesima compresa;
  2. Bonus del 5,3%, per redditi da € 8.500,001 a € 15.000,00;
  3. Bonus del 4,8%, per redditi da € 15.000,001 a € 20.000,00.

Per quanto riguarda i redditi da € 20.000,001 a € 40.000,00 ci sarà una “ulteriore detrazione fiscale”, per tutti i lavoratori dipendenti, che sarà di € 1.000,00 annui per coloro che si trovano nella fascia di reddito tra 20.000,001 e 32.000,00, e che decrescerà progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito di € 40.000,00. Il calcolo della detrazione progressiva viene effettuato nel modo seguente:

€ 1.000,00 x (40.000,00 – reddito effettivo)/8.000,00. Il denominatore di € 8.000,00 deriva dalla seguente sottrazione: € (40.000,00 – 32.000,00). Per fare un esempio pratico relativo ad uno stipendio annuo di € 36.530,00:

€ 1.000,00 x (40.000,00 – 36.350,00)/8.000,00 = € 433,75.

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Ricostruzione di carriera: LA CASSAZIONE STABILISCE CHE IL DSGA PROVENIENTE DAI RUOLI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO HA DIRITTO ALL’INQUADRAMENTO PIU’ FAVOREVOLE Ordinanza emessa a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso – introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.

Il fatto riguardava un DSGA  proveniente dai ruoli  di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale aveva ottenuto con decreto la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; successivamente aveva ricevuto la notifica di un decreto con il quale il dirigente scolastico aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera.

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Riallineamento della carriera: Come ottenere il riconoscimento completo degli anni di servizio pre-ruolo

Guida completa per docenti e ATA sul recupero dell’anzianità “congelata” e sulla prescrizione dei diritti.

Il mondo della scuola è caratterizzato da una complessa normativa che regola le progressioni di carriera e le retribuzioni del personale docente e ATA. Uno degli aspetti più delicati riguarda il riallineamento della carriera, un meccanismo che consente di recuperare l’anzianità di servizio “congelata” al momento della ricostruzione della carriera.

Cos’è il riallineamento della carriera e a chi spetta?

Il riallineamento è un processo che permette ai docenti e al personale ATA di recuperare parte dell’anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero gli anni lavorati prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Questo recupero è possibile perché il sistema di calcolo dell’anzianità prevede una valutazione differenziata dei primi quattro anni di servizio rispetto a quelli successivi.

In particolare:

  • Primi 4 anni: valutati interamente ai fini giuridici ed economici.
  • Anni successivi: valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai fini esclusivamente economici.

È proprio questa parte di anzianità “congelata” ai fini economici che può essere recuperata attraverso il riallineamento, una volta raggiunti determinati requisiti di anzianità complessiva.

Quando si può richiedere il riallineamento?

I requisiti per poter richiedere il riallineamento sono i seguenti:

  • Servizio pre-ruolo: superiore a quattro anni.
  • Contratto: a tempo indeterminato dal 1° settembre 1995.
  • Anzianità complessiva:
    • 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado.
    • 18 anni per i docenti della scuola secondaria di primo grado, primaria e dell’infanzia, i coordinatori amministrativi (DSGA) e i docenti diplomati della scuola secondaria.
    • 20 anni per il restante personale ATA.

Perché è importante il riallineamento?

 la circolare del MEF n. 8438/2024.:         

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