Come funziona lo spostamento del personale ATA durante la chiusura di un plesso per seggio elettorale.?

L’intervento del dirigente scolastico è fondamentale; egli può infatti disporre lo spostamento del personale ATA, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e nel rispetto delle procedure stabilite, unicamente per assicurare la continuità delle attività amministrative e di supporto alla didattica.

Tali linee guida sono state confermate da specifici pareri dell’ARAN, che sottolineano l’importanza di creare un equilibrio tra le esigenze organizzative dell’istituzione e i diritti dei lavoratori, garantendo che ogni decisione sia motivata e giustificata dall’emergenza temporanea. Inoltre, in caso di necessità di trasferimenti temporanei, è previsto un aggiornamento e una comunicazione trasparente con tutto il personale coinvolto, affinché siano chiare le motivazioni e le modalità di eventuali spostamenti. Questi principi generali rafforzano l’idea che le decisioni di spostamento e di impiego del personale ATA in periodi di chiusura devono essere sempre motivate da ragioni di carattere organizzativo e devono rispettare le norme di legge e i contratti collettivi applicabili.
Il parere ARAN evidenzia che lo spostamento del personale ATA durante i periodi di chiusura delle scuole per seggio elettorale deve avvenire nel rispetto di precise condizioni e limiti definiti dalle norme contrattuali e organizzative. In particolare, tale spostamento deve essere considerato come temporaneo e strettamente funzionale alla continuità delle attività amministrative e di supporto all’istituzione scolastica.
Alcuni esempi di applicazione
l parere ARAN evidenzia che in caso di scuola chiusa per seggio elettorale, il personale ATA può essere trasferito temporaneamente ad altri plessi dell’istituzione scolastica sulla base di necessità organizzative e di sicurezza. Lo spostamento deve essere correttamente motivato e coerente con le disposizioni normative vigenti.  La normativa di riferimento permette di ottimizzare l’impiego delle risorse umane durante periodi di particolare afflusso di studenti o eventi contingenti, assicurando continuità e efficienza del servizio. Tali pratiche devono essere comunque adottate nel rispetto delle linee guida stabilite dalle autorità scolastiche e dalle amministrazioni competenti, con l’obiettivo di minimizzare eventuali disagi e garantire il rispetto dei diritti del personale ATA. PERSONALE ATA: FIGLI DI UN DIO MINORE? NO ASSOLUTAMENTE.!
Lo spostamento deve essere temporaneo, motivato da esigenze organizzative, e limitato nel tempo, garantendo i diritti dei dipendenti e rispettando le norme contrattuali e di sicurezza.
Deve essere motivato da esigenze organizzative, rispettare criteri di proporzionalità e trasparenza, e coinvolgere le rappresentanze sindacali secondo le procedure vigenti.
Garantisce che le decisioni siano giustificate, motivate e rispettino i diritti dei lavoratori, minimizzando i disagi e favorendo un ambiente di lavoro collaborativo.

E’ risibile e quantomeno superficiale la circolare del Dirigente scolastico che emette nota non protocollata formulata in questi termini: “””Ai docenti, agli alunni, alle famiglie e al personale Ata del plesso……la presente ha valore di notifica…..””il personale ata svolgerà regolarmente il servizio presso la sede centrale””  questa è bella: i docenti dovranno comunque svolgere la programmazione nel pomeriggio, come di consueto, ma in modalità online visto che la scuola sarà chiusa. Ebbene,  sulla stessa stregua dell’atto, sicuramente illecito, suggeriamo ma ancor più invitiamo il ritiro di circolari emanate in questi termini, emblema di scarsa considerazione che denotano gravi carenze nella gestione delle risorse umane alla luce delle suesposte motivazioni volutamente elaborate anche in modo ripetitivo. Repetita iuvant! e scongiurano le sicure contestazioni da parte di questa O.S.
“”””””””CORRETTA INTERPRETAZIONE: CHIUSURA DI UNA SCUOLA, PLESSO O SEDE UBICATA NELLO STESSO O IN DIVERSO COMUNE,CON MANTENIMENTO DELL’APERTURA DELLA SEDE CENTRALE o altri plessi……
In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso interessata, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.””””””

PERSONALE ATA: FIGLI DI UN DIO MINORE? NO ASSOLUTAMENTE.!
f.to n.q.
salvo mavica. coordinatore territoriale CT. Presidente Nazionale Collegio dei probiviri e comitato di garanzia.