Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota (in allegato) con aggiornamenti normativi (art. 1, comma 515, L. 199/2025) sulle modalità di copertura delle supplenze brevi.

1 Sostituzioni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado: sulla base del nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica. Al riguardo, l’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha infatti introdotto una modifica all’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo che “il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia”.

  1. Sostituzioni nelle scuole primarie e sui posti di sostegno: per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolasticopuò effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.
  2. attachments:Nota MIM 002129-copertura-assenza-dieci-giorni