ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA UIL SCUOLA RUA- LA SCADENZA IL 3 APRILE 2025
PER OGNI ASSISTENZA RIVOLGERSI A ESTERO@UILSCUOLA.IT
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m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000037.28-02-2025
m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000036.28-02-2025
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 è stata introdotta la formazione obbligatoria permanente e strutturale per docenti (da svolgersi ogni anno scolastico per gli insegnanti di ogni ordine e grado nell’orario di lavoro), incentrata sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali.
Argomenti sui quali è incentrata la formazione obbligatoria dei docenti
L’intento è quello di dare valore alla formazione come ad un’attività insita nel lavoro dell’insegnante, dal momento che l’aggiornamento costante fa parte della definizione stessa della professione di docente.
Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente è articolato in una serie di percorsi che abbiano una durata annuale o triennale.
Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso. Tuttavia, l’inclusione non è l’unico ambito entro il quale i docenti devono formarsi e aggiornarsi continuamente.
La formazione obbligatorie e continua deve, infatti, toccare anche i seguenti argomenti:
Gestione della classe e problematiche relazionali;
Didattica e metodologie;
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
Didattica per competenze e competenze trasversali;
Problemi della valutazione individuale e di sistema;
Autonomia organizzativa e didattica.
Come vengono scelte le attività relative alla formazione
Le norme vigenti sui corsi di formazione obbligatoria per i docenti prevedono che tale formazione dovrà essere svolta nell’arco delle ore di servizio.
Si è svolta presso il Ministero la riunione avente come oggetto l’Informativa sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2025/26. Al momento, nella bozza presentata alle organizzazioni sindacali, sono confermate le seguenti date:
– Personale docente: dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025 con possibilità di proroga al 28 marzo.
Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025.
– Personale educativo: dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
Per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio
– Personale ATA: dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
Per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.
In allegato, il numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’infanzia e primaria.
Si precisa che i dati, come riportato nel prospetto, si riferiscono ai candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100; non si tratta dunque di ammissioni alla prova orale che, come è noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.
Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli Uussrr responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi.
allegato:Prim-inf_candidati con 70
Il 24 febbraio è stato pubblicato il D.M. 156/2025 con i relativi allegati A e B (ripartizione dei posti autorizzati e criteri di accesso nel caso di domande superiori ai posti autorizzati con esclusione dei vincitori di concorso che devono abilitarsi).
I posti autorizzati sono 44.823 (in attesa dell’incremento di ulteriori posti per l’anno accademico 2024/25).
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B.
I percorsi riguardano:
Per i vincitori di concorso PNRR, che si iscrivono in soprannumero rispetto ai percorsi attivati nel 2023/24 o che si attiveranno nel 2024/25, i percorsi sono:
Resta confermato:
– la possibilità di svolgere i percorsi con modalità̀ telematiche sincrone in misura non superiore al 50% del totale, a esclusione delle attività̀ di tirocinio e di laboratorio
– che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono “accorpate”, sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’ “accorpamento”.
– che fino al 31 dicembre 2025, per i posti di insegnante tecnico pratico resta fermo il possesso del solo diploma.
Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. B
Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. A
Leggi tutto “Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25. Pubblicato il decreto”
CHI PUO’ PRESENTARE NUOVE ISTANZE
1) Col sistema Polis del MIM, entro il 28 febbraio 2025, coloro i quali richiedono il collocamento a riposo attraverso:
2) Con richiesta cartacea indirizzata solo al dirigente scolastico della scuola di servizio (non più all’Ambito territoriale):
1) dati anagrafici, codice fiscale, residenza, qualifica, classe di concorso e tipologia di posto (comune/sostegno) o profilo professionale;
2) anzianità di servizio;
3) volontà di interrompere/non interrompere il rapporto di lavoro, qualora l’Amministrazione dovesse verificare la mancanza dei requisiti;
4) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa è allegata alla circolare pubblicata.
ISTANZE DI REVOCA
Nel processo di assegnazione degli incarichi, come abbiamo sempre sostenuto, si attribuisce piena discrezionalità all’amministrazione risultando irrilevante, sia la disponibilità del personale all’accettazione dell’incarico conferito, sia la possibilità di poterlo rifiutare.
L’Aran conferma.
È l’ARAN a precisare che, alla luce del nuovo Contratto, il dirigente scolastico, anche in presenza di assistenti amministrativi titolari di posizione economica, può assegnare l’incarico di sostituzione del DSGA ad altro personale senza possibilità di un rifiuto.
Come UIL Scuola – ricorda il Segretario nazionale Paolo Pizzo – fin dall’ipotesi del nuovo CCNL del luglio 2023, diventata definitiva il 18 gennaio 2024, abbiamo rimarcato il notevole peggioramento, rispetto al precedente CCNL, dell’assegnazione degli incarichi di sostituzione del DSGA, i quali ora sono assegnati direttamente dal dirigente scolastico, previo il solo confronto con le organizzazioni sindacali, e con la possibilità dello stesso di ignorare la presenza di personale qualificato in possesso di seconda posizione economica.
Nel processo di assegnazione degli incarichi – sottolinea Pizzo – si attribuisce così piena discrezionalità all’amministrazione risultando irrilevante, sia la disponibilità del personale all’accettazione dell’incarico conferito, sia la possibilità di poterlo rifiutare.
Tale questione è uno dei motivi che non ci ha permesso di sottoscrivere un accordo che peggiora le condizioni del personale della scuola indebolendo le relazioni sindacali, la scuola dell’autonomia e la comunità educante, conclude.
Contrario il voto della Uil Scuola: “Scelta rischiosa, mina la trasparenza e l’imparzialità del nostro sistema scolastico”.
Con 19 pareri favorevoli e 16 contrari, tra cui quelli della componente della UIL Scuola, il CSPI, con una maggioranza risicata, formula un parere sul decreto ministeriale che dovrà regolare, per il 2025/26, le conferme dei contratti a tempo determinato dei docenti su posto di sostegno su proposta delle famiglie, in cui di fatto non si esprime alcun parere.
La componente di parte pubblica, pur manifestando diversi punti di criticità nell’attuazione della norma, ha votato favorevolmente l’approvazione di un testo con una formula finale “neutrale”, che riteniamo sia una scorciatoia e rappresenta un modo per non esprimersi in modo chiaro sulla portata di tale provvedimento.
La componente della UIL Scuola ha, invece, assunto una posizione ben chiara chiedendo che si esprimesse parere negativo sullo schema di decreto.
LE PROCEDURE
Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e dirigente scolastico, a partire dall’anno scolastico 2025/26, sono indette dal MAECI le procedure di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche indicate nel bando.
I CRITERI
Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e dirigente scolastico ( solo per l’area linguistica spagnola), con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria). Non si valuta l’anno scolastico in corso.
I REQUISITI DI AMMISSIONE
Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;
PER OGNI INFORMAZIONE E ASSISTENZA RIVOLGERSI A estero@uilscuola.it.
allegati n.2
MIUR_Modello_Informativa_standard (1)
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025. Presentazione domande:
tra il 10 febbraio 2025 (h. 9,00) e il 28 febbraio 2025 (ore 23,59).
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, accedendo al servizio POLIS “istanze on line”, disponibile sul
sito internet del Ministero.
La nota MIM:DOC-20250207-WA0019.
Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Gesumunno, con la sentenza , ha accolto il ricorso azionato dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione Uil Scuola a difesa dei docenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito i quali, nei periodi di sospensione delle attività didattiche vengono collocati in ferie d’ufficio da parte del Dirigente Scolastico, senza che gli stessi possano chiedere la monetizzazione dei giorni di ferie maturati.
Con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Verona è stato pertanto ancora riconosciuto il pieno diritto dei docenti, quali dipendenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad ottenere il pagamento delle giornate di ferie maturate e non godute per i contratti al 30 giugno stipulati nel corso degli ultimi 10 anni.
Per ogni utile info scrivere at catania@uilscuola.it. o smavica@uilscuola.it
https://www.youtube.com/live/dTAARWI0RNk?si=LItONSyckRU5aJx1
📌 SAVE THE DATE – Domani alle ore 14:30, Paolo Pizzo (Uil) in diretta su Orizzontescuola
🔵 Mobilità 2025, a breve le domande: ecco cosa è previsto per vincoli, deroghe e precedenze
🎥 La diretta è trasmessa su questo link, sulla pagina Facebook di Orizzontescuola e sulla pagina Facebook della Uil Scuola
Con il nuovo Contratto sulla mobilità, per il triennio 2025/28, viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
l calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I – spiega Paolo Pizzo (Uil Scuola Rua) – ed è effettuato come segue:
• Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti
• Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti
• Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti
Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio pre- ruolo è stato svolto su sostegno e in possesso di specializzazione.
“Ciò, quindi – continua Pizzo – implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.”
“Quello che, però, va ulteriormente evidenziato – afferma il segretario nazionale Uil Scuola – è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo, come ci si aspetterebbe, ma è a vantaggio solo di chi ha svolto il servizio pre-ruolo (ovvero la supplenza riconosciuta o riconoscibile nella ricostruzione di carriera) nel ruolo di attuale titolarità (es. il docente al momento titolare sul I grado che ha svolto le supplenze riconosciute come pre-ruolo nel I grado)”.