Per ogni utile info, quanto qui di seguito, per dare seguito alle numerose richieste di chiarimenti da parte di docenti e segnalazioni di dinieghi dirigenziali anteponendo fuorvianti motivazioni. Tanto per dirla tutta ed in chiaro.
I permessi retribuiti e ferie sono utilizzabili durante l’anno scolastico per motivi personali o familiari. I dubbi più comuni riguardano il potere del dirigente, la necessità del sostituto e le differenze tra docenti di ruolo e supplenti. Le fonti: CCNL scuola, rassegna pareri ARAN e giurisprudenza consolidata.
Art. vigente di riferimento normativo è l’art. 15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, e seguenti. DOCENTI CON CONTRATTO a T.I. sono previsti:
3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari;
6 giorni di ferie che, possono essere fruiti alle stesse condizioni dei permessi.
I 9 giorni retribuiti complessivi (3+6), a norma del CCNL, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio. Pertanto in diritto e nel fatto il docente ha diritto alla intera retribuzione, validità del servizio. E’ sufficiente autocertificazione per documentare il motivo;
Il dirigente non valuta il merito del motivo, ma solo la correttezza formale;
Per i 6 giorni di ferie richiesti come permessi, non è richiesto il sostituto “a costo zero”. Esiste al SIDI il codice specifico, (PE03), per registrare i 6 giorni di ferie fruiti come permessi, confermando l’interpretazione contrattuale.
Il contratto non limita i motivi esclusivamente a situazioni gravi. Le guide dedicate al personale scolastico parlano di esigenze che incidono sul benessere personale o familiare. A titolo informativo e non esaustivo, alcuni esempi ricorrenti:
accompagnare un familiare a una visita medica; partecipare a matrimoni, cerimonie o eventi religiosi;
assistere o partecipare a eventi culturali o sportivi; recarsi fuori città per familiari o amici; traslochi o lavori domestici;
accompagnamenti in stazione o aeroporto.
Il dirigente scolastico non può giudicare se il motivo sia “giusto” o meno. Il diniego è possibile solo in casi formali:
assenza di autocertificazione; mancato rispetto del preavviso previsto dal regolamento di istituto;
superamento del numero massimo di assenze giornaliere fissato da un regolamento e C.I.I., sottoscritto dalla RSU e reso pubblico.
In presenza di motivi urgenti e imprevedibili, anche con preavviso ridotto, la richiesta deve essere accolta.
Si precisa che la normativa chiarisce che i 6 giorni di ferie usati come permessi non sono subordinati alla disponibilità di un collega.
In concomitanza di ponti e festività: il dirigente può applicare limiti organizzativi, ma non negare in modo automatico un diritto contrattuale,
La valutazione del motivo: il controllo è solo formale, non di merito.
Permessi brevi orari: da non confondere con i 3+6. (art. 16 CCNL).
fino a 2 ore al giorno, da recuperare entro due mesi lavorativi;
Possono essere richiesti anche dai supplenti senza obbligo di documentazione.
Sono uno strumento utile per assenze di poche ore, mentre i 3+6 giorni sono veri e propri permessi retribuiti giornalieri, senza recupero.
segr.territoriale CT.