Il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto del personale ATA a percepire il beneficio economico relativo alla posizione economica ATA con decorrenza 1° settembre 2011, chiarendo che il diritto economico decorre dal superamento della prova preselettiva da parte del dipendente e dal conseguente inquadramento nelle Graduatorie Definitive pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, secondo i criteri e le modalità di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008 e al relativo Accordo Nazionale di attuazione sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali. Il Giudice del Lavoro di Roma sulla base di questo principio ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di Euro 21.600,00 in favore della lavoratrice.
La vertenza, promossa dalla UIL Scuola, è stata patrocinata dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione UIL Scuola.