POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA. TABELLE NAZIONALI – STRALCIO CONTINGENTI PROVINCIA DI CATANIA.

prima posizione ecanomica – Città Metropolitana Catania 

A.A. n. 196;  A.T. n. 75; C.S.  n. 562; CUOCHI n. 2; GUARDAROBIERE n. 2; INFERMIERE n.1. Area operatori n.1 beneficiario.

SECONDA POSIZIONE ECONOMICA

A.A. N. 81.     A.T. N. 31

Educazione musicale nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado: la memoria UIL Scuola inviata alla Commissione Cultura della Camera

La Uil Scuola ha inviato venerdì 28 maggio alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati la memoria relativa alla proposta di legge A.C. 2392 relativa all’introduzione dell’educazione musicale nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nel contributo presentato, la UIL Scuola ha evidenziato il valore formativo, inclusivo e sociale della musica, condividendo le finalità della proposta ma richiamando la necessità di garantire risorse adeguate, investimenti strutturali e organici sufficienti per assicurarne una reale applicazione su tutto il territorio nazionale.

In allegato la memoria integrale.Contributo Uil Scuola proposta di legge A.C.2392

Posizioni Economiche ATA – Rilascio delle funzioni informatiche per l’elaborazione delle graduatorie provinciali.

attachments: UUSSRR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014297.28-05-2026

Con la nota prot. n. 14297 del 28 maggio 2026, il MIM comunica che, a partire dalle ore 10:00 del 29 maggio 2026, saranno rese disponibili le funzioni informatiche per l’elaborazione delle graduatorie provinciali dei candidati che hanno preso parte alla prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche, ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2024, n. 140.

 Come richiesto dalla nostra organizzazione, la pubblicazione delle graduatorie avverrà secondo tempistiche omogenee su tutto il territorio nazionale. Nello specifico:

a) le graduatorie provinciali provvisorie saranno pubblicate entro e non oltre venerdì 5 giugno 2026;

 b) le graduatorie provinciali definitive saranno pubblicate entro e non oltre venerdì 19 giugno 2026.

Eventuale reclamo all’AT competente entro 10 giorni dalla pubblicazione.

La S.N.

MOBILITÀ DOCENTI 2026/27, RESTANO 46.826 POSTI VACANTI: ECCO DOVE

  • Trasferimenti, passaggi di cattedra e ruolo, provinciali e interprovinciali. La UIL Scuola mette a disposizione, in allegato pdf, le disponibilità residue suddivise per ordine e grado di scuola, regione e provincia.

Pubblicati per l’anno scolastico 2026-27 gli esiti della mobilità docenti. Da oggi i docenti interessati possono consultare trasferimenti, passaggi di ruolo e passaggi di cattedra secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale.

Posti vacanti e disponibili dopo gli esiti della mobilità 
4.240 nella scuola dell’infanzia (3.454 su posto comune e 786 su sostegno);
18.799 nella scuola primaria (10.584 su posto comune e 8.215 su sostegno);
7.734 nella scuola secondaria di primo grado (6.330 su posto comune e 1.404 su sostegno);
16.053 nella scuola secondaria di secondo grado (14.997 su posto comune e 1.056 su sostegno).
Complessivamente, i posti vacanti e disponibili ammontano a 46.826.

Dove consultare gli esiti della mobilità docenti 2026/27
Gli elenchi sono disponibili negli albi online degli Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata, della tipologia di posto, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze riconosciute.

Comunicazioni ai docenti: come arrivano gli esiti
Ai docenti che hanno ottenuto il movimento sarà inviata comunicazione tramite l’Ufficio territorialmente competente e all’indirizzo e-mail associato al portale Istanze online.
Coloro che non hanno ottenuto il trasferimento riceveranno comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato su Istanze online e potranno consultare l’esito della domanda tramite l’apposita funzione disponibile sul portale.

 

 

 

m o b i l i t a ‘

AMBITO  TERRITORIALE  CATANIA

SOSTEGNO SECONDO GRADO

SOSTEGNO PRIMO GRADO

SECONDARIA PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

INTERPROVINCIALI SECONDO GRADO

INTERPROVINCIALI IN USCITA

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sostegno II GRADO

 

 

 

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ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026, per il personale ATA, che all’esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: “Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Nel caso esaminato, il Tribunale di Verona nell’accertamento della illegittimità ha ritenuto che l’abuso nel quadro normativo delineato dalla CGUE debba ritenersi limitato agli anni scolastici successivi ai primi tre. Per la quantificazione del danno, è stata applicata la nuova norma disposta dall’art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui l’importo del massimo grado di gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intervenuti in successione e alla durata complessiva del rapporto è di 24 mensilità, mentre il legislatore ha riconosciuto comunque il diritto ad un risarcimento minimo di 4 mensilità per il primo anno successivo al compimento della fattispecie generatrice dell’inadempimento (36 mesi). Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso: 1. accerta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha utilizzato abusivamente il ricorrente per più di 36 mesi mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; 2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a termine. In allegato il testo della sentenza. Ufficio Legale Nazionale

ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026,  per il personale ATA,  che all’esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: “Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Leggi tutto “ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026, per il personale ATA, che all’esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: “Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Nel caso esaminato, il Tribunale di Verona nell’accertamento della illegittimità ha ritenuto che l’abuso nel quadro normativo delineato dalla CGUE debba ritenersi limitato agli anni scolastici successivi ai primi tre. Per la quantificazione del danno, è stata applicata la nuova norma disposta dall’art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui l’importo del massimo grado di gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intervenuti in successione e alla durata complessiva del rapporto è di 24 mensilità, mentre il legislatore ha riconosciuto comunque il diritto ad un risarcimento minimo di 4 mensilità per il primo anno successivo al compimento della fattispecie generatrice dell’inadempimento (36 mesi). Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso: 1. accerta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha utilizzato abusivamente il ricorrente per più di 36 mesi mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; 2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a termine. In allegato il testo della sentenza. Ufficio Legale Nazionale”

Supplenze docenti 2026/27: la guida su GPS, GAE e Graduatorie d’Istituto

150 preferenze, nuovo ripescaggio, graduatorie incrociate, sanzioni, diritti e rinunce. Nel link tutto quello che c’è da sapere prima che partano le nomine.

https://uilscuola.it/supplenze-docenti-2026-27-guida-su-gps-gae-e-graduatorie-distituto/

FERIE. Come funziona per il personale scolastico in part-time

La riduzione è proporzionale all’orario. Se sei al 50%, ti spettano il 50% dei giorni di ferie previsti per il tempo pieno.Permessi  retribuiti, logica: si riducono in proporzione all’orario di servizio.                       Esempio pratico: Tempo pieno: 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali/familiari l’anno [art. 35 CCNL 2019/2021].Part-time 50%: spettano 1,5 giorni, che di solito vengono arrotondati a 1 giorno intero. Se chiedi un giorno intero, ti scalano 0,5 dal monte ore annuale. Se il permesso è a ore, il monte ore annuo si calcola proporzionalmente: 36h/sett = 18h annue per un part-time 50%.                                                Eccezione: I permessi per lutto, matrimonio, motivi di salute e legge 104 non si riducono. Per questi hai diritto all’intero periodo previsto, ma se chiedi ore/giorni, il calcolo economico e di assenza è comunque proporzionato al tuo orario. Norma di riferimento: Art. 53 CCNL Scuola 2019/2021 e art. 35 per i permessi. Il principio è quello dell’equiparazione proporzionale: tutto ciò che è “giorni/ore annue” si riproporziona, tutto ciò che è “evento” resta intero.

Congresso Regionale UIL. Un successo. Partecipato e di qualità.

Secondo Congresso Uil Sicilia e Area Vasta””COSTRUIAMO IL FUTURO”” lA PERSONA AL CENTRO DELL’AZIONE.

Confermata alla unanimità Luisella Lionti. ““troppe vertenze ancora aperte. Servono scelte concrete, senza la centralità della persona non c’è crescita e sviluppo”” 

Utile confronto con il segretario Generale Confederale  U I L su statuto e regolamento.

 

Pierpaolo BOMBARDIERI/ Salvo MAVICA

Graduatorie a esaurimento – Avviso apertura funzioni istanze inserimento/aggiornamento I fascia Graduatorie d’ Istituto.

AMBITO TERRITORIALE CATANIA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Decreto ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025, si comunica che, nel periodo compreso tra il 27 aprile 2026 (h. 9,00) e l’11 maggio 2026 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.

Primo Maggio

Il Primo Maggio è alle porte!!!

Segretari generali di UIL, CGIL e CISL saranno a Marghera (Venezia) per rivendicare il diritto per un lavoro dignitoso perché sicuro e giustamente retribuito.

Viviamo una fase segnata da profonde trasformazioni sociali ed economiche: nessuno deve essere lasciato indietro!

La giornata dei lavoratori da Marghera si sposterà a Roma con il tradizionale Concertone in Piazza San Giovanni, appuntamento simbolo del Primo Maggio e occasione importante per avvicinare le nuove generazioni ai valori del lavoro e della partecipazione.

Su questi temi segnaliamo anche l’intervista di questa settimana di PierPaolo Bombardieri al Quotidiano Nazionale, con un focus sul confronto con il Governo e sulle priorità rispetto ai problemi delle lavoratrici e dei lavoratori.