ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026, per il personale ATA, che all’esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: “Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Nel caso esaminato, il Tribunale di Verona nell’accertamento della illegittimità ha ritenuto che l’abuso nel quadro normativo delineato dalla CGUE debba ritenersi limitato agli anni scolastici successivi ai primi tre. Per la quantificazione del danno, è stata applicata la nuova norma disposta dall’art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui l’importo del massimo grado di gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intervenuti in successione e alla durata complessiva del rapporto è di 24 mensilità, mentre il legislatore ha riconosciuto comunque il diritto ad un risarcimento minimo di 4 mensilità per il primo anno successivo al compimento della fattispecie generatrice dell’inadempimento (36 mesi). Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso: 1. accerta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha utilizzato abusivamente il ricorrente per più di 36 mesi mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; 2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a termine. In allegato il testo della sentenza. Ufficio Legale Nazionale

ABUSO CONTRATTI A TERMINE PERSONALE ATA CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Tribunale di Verona con sentenza particolarmente motivata del 19 maggio 2026, nella causa patrocinata dalla UIL SCUOLA, con gli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente, con qualifica di Assistente Amministrativo per abuso dei contratti a termine, richiamando la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, C- 155/25 del 13.5.2026,  per il personale ATA,  che all’esito di un giudizio di inadempimento ex art. 258 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana ha statuito: “Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

 

Nel caso esaminato, il Tribunale di Verona nell’accertamento della illegittimità ha ritenuto che l’abuso nel quadro normativo delineato dalla CGUE debba ritenersi limitato agli anni scolastici successivi ai primi tre.

Per la quantificazione del danno, è stata applicata la nuova norma disposta dall’art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui l’importo del massimo grado di gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intervenuti in successione e alla durata complessiva del rapporto è di 24 mensilità, mentre il legislatore ha riconosciuto comunque il diritto ad un risarcimento minimo di 4 mensilità per il primo anno successivo al compimento della fattispecie generatrice dell’inadempimento (36 mesi).

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso:

  1. accerta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha utilizzato abusivamente il ricorrente per più di 36 mesi mediante contratti a tempo determinato di durata annuale;
  2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Ufficio Legale Nazionale