Assenze per Covid-19. Richiamo delle norme ancora vigenti.

Tipologie di assenza: 

1) Giorno di permesso per vaccino.

2) Assenza per malattia dovuta al COVID.

A seguito di diversi quesiti in argomento, si ricorda quanto segue:

Dose di vaccino anti COVID-19

L’intera giornata di assenza dal lavoro di tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19  è giustificata ed equiparata allo svolgimento dell’attività lavorativa. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio (art. 2 bis del Decreto Legge del 26/11/2021 – n. 172 aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 2022, n. 3).

– Per la giustificazione dell’assenza è sufficiente il rilascio del certificato di vaccinazione.

– Il permesso riguarda qualsiasi dose richiesta.

– Il permesso non riguarda, invece, la sola somministrazione del vaccino antinfluenzale.

(A meno che, ovviamente, la vaccinazione antinfluenzale non sia concomitante con quella anti COVID).

– Eventuali assenze successive alla vaccinazione (postumi) sono considerate ordinarie assenze per malattia e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

– Il permesso non riguarda l’assenza dovuta ad effettuazione di tampone.

Assenza per malattia dovuta al COVID-19:

Per tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e determinato, la malattia dovuta al COVID è equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal periodo di comporto.

Per cui non si computa ai fini del conteggio dei giorni di malattia ed è retribuita per intero (art. 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020).

Entrambe le disposizioni  sono tuttora vigenti in quanto non vincolate solo al periodo dell’emergenza sanitaria o dell’obbligo vaccinale.