Da…AMBITO TERRITORIALE CATANIA…
la nota…m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0005165.18-02-2026
Oggi scadenza contratti a T.D. al 30 giugno.. Memento: presentazione domanda NASPI, occorre presentarla entro 7 gg. per non avere ritagli di giorni. La NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO spetta a docenti ed Ata. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’INPS, in alternativa presso CAF e Patronati. I caf. UIL e ITAL UIL sono abilitati alla trasmissione per conto dell’utente.
Entro 8 gg. dalla cessazione del contratto: decorre dell’ottavo giorno. Dopo 8 gg. ma entro 68 gg. la Naspi viene calcolata dal giorno dopo la presentazione.
UFFICIO VII.
AMBITO TERRITORIALE CATANIA
AVVISO Individuazione aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato del personale docente a. s. 2024/25 – 13° Turno- SEDI ASSEGNATE
Si fa presente che nelle assegnazioni delle sedi si è tenuto conto degli aspiranti aventi diritto alla riserva dei posti nei limiti della normativa vigente. Si fa, altresì, presente che la procedura informatizzata tiene conto di quanto disposto dall’art. 12 co.4 e co.10 dell’OM.88/2024 in merito all’assegnazione e rinuncia all’incarico. Il personale docente individuato dovrà assumere servizio entro e non oltre giorno 8 gennaio 2025, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.
i provvedimenti:
CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso presentato dall’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Domenico Naso, condanna il Ministero al risarcimento del danno per l’abuso utilizzo dei contratti a termine.
Dopo l’apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea i Tribunali condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni per l’eccessivo utilizzo della contrattazione a termine in danno del personale della scuola.
“Il Tribunale di Genova accerta e dichiara l’abusiva reiterazione, da parte del Ministero convenuto, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero convenuto, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un’indennità onnicomprensiva nella misura di 10 (dieci) mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al saldo”.
“A complicare le cose il sistema degli “interpelli” che è sfuggito di mano. I dirigenti scolastici, una volta esaurite le graduatorie, dovrebbero utilizzarlo per la ricerca di aspiranti docenti anche per supplenze di pochi giorni. In merito a ciò ci giungono segnalazioni da parte di tante scuole che si ritrovano a dover valutare centinaia di richieste di interesse in sole 24 ore. A pagarne le conseguenze, come sempre, le persone, le segreterie oberate di lavoro, i dirigenti scolastici e soprattutto gli alunni”, conclude il Segretario.
[16:10, 24/09/2024] Paolo RIGGIO ADD.STAMPA: Scuola: Uil, algoritmo supplenze da rivedere
‘Non rispetta il merito, penalizza l’intera comunità educante’ (ANSA) – ROMA, 24 SET – “Anche per quest’anno scolastico, il sistema informatico, costato svariati milioni di euro, risulta paradossale e penalizzante come confermato più volte dai tribunali del lavoro a seguito dei nostri ricorsi”: lo afferma il segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile.
“L’algoritmo – sottolinea D’Aprile – riparte con l’assegnazione delle supplenze dall’ultima posizione in graduatoria rispetto al primo turno di nomina e considera rinunciatari coloro che potrebbero ottenere la nomina sulla base delle nuove disponibilità. Questo significa che un candidato, pur essendo primo in graduatoria e avendo legittimamente indicato come preferenze solo le sedi più vicine alla propria abitazione, se al momento del primo turno di nomina nessuna di queste risultasse disponibile, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze nei turni successivi e per tutto l’anno scolastico, anche se successivamente si liberassero posti corrispondenti alle preferenze espresse”.
“È un sistema quello messo in atto dal Ministero dal 2020 – puntualizza il segretario – che continua a penalizzare i candidati che hanno punteggi più alti.
A questo si aggiunge il fatto che alcuni posti sono stati assegnati a supplenti già di ruolo, i quali avrebbero dovuto essere tempestivamente rimossi dalle graduatorie. Ciò ha portato alla revoca e successiva riassegnazione di incarichi, con conseguenze negative non solo per il personale, ma anche per la continuità didattica degli alunni, oltre a una scarsa trasparenza nell’applicazione del sistema delle riserve e delle precedenze. Sono quattro anni che denunciamo queste anomalie e tutti i limiti di una procedura dalla quale non può dipendere in maniera esclusiva la vita personale e professionale di un docente, e pensiamo che la presenza fisica degli aspiranti alla convocazione, in attesa di un perfezionamento della procedura, sia la soluzione auspicabile”. (ANSA).
LPN-Scuola: Uil, algoritmo da rivedere, non rispetta il merito
Roma, 24 set. (LaPresse) – “Anche per quest’anno scolastico, il sistema informatico, costato svariati milioni di euro, risulta paradossale e penalizzante come confermato più volte dai tribunali del lavoro a seguito dei nostri ricorsi”. Così il Segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile.
“L’algoritmo – sottolinea D’Aprile – riparte con l’assegnazione delle supplenze dall’ultima posizione in graduatoria rispetto al primo turno di nomina e considera rinunciatari coloro che potrebbero ottenere la nomina sulla base delle nuove disponibilità”.
Con l’avvio dell’anno scolastico, vi riproponiamo la nostra scheda che riassume tutte le informazioni che ogni supplente, docente e Ata, deve conoscere per il 2024-25.
In un’unica scheda le informazioni che non possono mancare al supplente, docente e ATA, per l’anno scolastico 2024/25.
In allegato le ns schede esplicative : istruzioni operative ed anche la scheda che riassume gli effetti sanzionatori in caso di rinuncia o abbandono di una supplenza.
Leggi tutto “SUPPLENZE 2024-25. Per ogni utile quanto puntuale informazione.”
Le supplenze sono assegnate prioritariamente dalle GAE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, in subordine, dalle GPS, in ordine di Fasce
Sia le GAE che le GPS si utilizzano per:
Mancata presentazione della domandao sedi/classi di concorso/tipologie di posto non espressi
RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”. DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA. Il ricorso può essere incardinato anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche
“”Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.””
La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.
L’avvio del ricorso per gli iscritti e per coloro che richiedono di conferire delega di iscrizione a questa FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA non prevede alcun costo.
Per eventuali Info, chiarimenti e consulenze contattare le ns segreterie.
Catania 19.07.2024
Giungono svariate segnalazioni di comportamenti difformi da parte di talune segreterie e richieste di chiarimenti sulle modalità e le corrette procedure per il conferimento di supplenze brevi a tempo determinato e non.
Per ogni buon fine qui di segnito la nota del MIM AOODGPER.REGISTRO.U.0043440 del 19.07.2023: circolare-mim-43440-del-19-luglio-2023
Condannata l’amministrazione al risarcimento delle retribuzioni e del riconoscimento del punteggio
Anche per le convocazioni di aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3 fascia del personale ATA, è possibile procedere ad una chiamata cosiddetta di “rete” oppure “collettiva”, con il fine di velocizzare le individuazioni di aspiranti destinatari di incarichi di supplenza al 31/08 o 30/06, concentrandole in giorni ed ore prestabilite.
Appare evidente che una variazione della modalità di convocazione non può, in alcun modo, sollevare l’amministrazione dal rispetto dei vincoli e delle procedure previste dall’ordinanza di riferimento.
In provincia di Biella, nell’anno scolastico 2020/2021 =riferimento vertenza di lavoro=, i candidati non hanno ricevuto alcuna convocazione individuale. In particolare, un aspirante collaboratore scolastico non ha partecipato alle convocazioni per assenza di comunicazione individuale.
La Federazione UIL Scuola Rua ha provveduto alla difesa in tribunale nell’interesse del lavoratore coinvolto, ristabilendo il diritto dello stesso al risarcimento del mancato guadagno nonché del relativo punteggio.
In allegato la sentenza.
Individuazione aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato personale docente anno scolastico 2023/2024 – Sedi assegnate.
DISPONIBILITA’ PER CONTRATTI A T.D. PER L’A.S. 2023/2024 SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GAE E GPS di I e II fascia.
Personale docente – UTILIZZAZIONI / ASSEGNAZIONI PROVVISORIE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S.2023/2024 – RETTIFICHE
PERSONALE ATA – AVVISO CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 2023/2024 PER GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE PERMAMENTI PROVINCIALI.
Personale ATA – Elenco provinciale definitivo Assistenti Amministrativi disponibili alla copertura dei posti vacanti del profilo di DSGA – A.S. 2023/2024.
Dirigenti scolastici – Incarichi annuali di reggenza – A.S. 20232024
Personale Docente – Procedura on line per le nomine in ruolo e supplenze.
Per la UIL Scuola Rua: maggiore trasparenza nelle assegnazioni delle sedi. Estendere la procedura informatica anche alle nomine del personale ATA.
In allegato il report.:Incontri al Ministero 26 Maggio 2023
Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L’amministrazione fa un passo indietro dopo l’ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.
Rendiamo nota l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all’aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico.
Come noto, l’art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L’ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.
La sentenza: ORDINANZA ART. 59
UFFICIO VII. AMBITO TERRITORIALE CATANIA.
qui di seguito le note:
m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0005509.10-03-2023
MIUR_Modello_Informativa_standard_art13_Gestione_amministrativa_del_person
Segnaliamo la recente sentenza della Cassazione a favore del personale della Scuola ove viene ribadito la parità di trattamento tra il personale docente a tempo determinato con un forte impatto anche ai fini della ricostruzione di carriera.
Scuola: i docenti a tempo determinato hanno diritto alla piena equiparazione del trattamento retributivo a quello dei docenti a tempo indeterminato. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022, è intervenuta in materia di pubblico impiego, affermando il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici.
Presso le sedi della Federazione UIL Scuola RUA, Catania info, consulenza ed assistenza, gratuita per gli iscritti.
IMMESSI IN RUOLO MENO DELLA META’ DEI DOCENTI SUI POSTI AUTORIZZATI
I SISTEMI DI RECLUTAMENTI DEL PERSONALE DOCENTI RILEVANO TUTTA LA LORO INEFFICACIA
Addi, 21 ottobre, si è tenuto un incontro di informativa, in modalità videoconferenza, su “assunzioni a tempo indeterminato personale scolastico a.s.2022/2023”.
Su espressa richiesta delle organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione, l’amministrazione ha effettuato una prima ricognizione dei contratti a tempo indeterminato stipulati per l’anno scolastico in corso per i diversi profili professionali (personale docente, educativo e ATA). Pur nella estrema parzialità dei dati illustrati (al momento comunicati solo in maniera informale), emerge in modo evidente che dei 94.130 posti autorizzati per l’immissione in ruolo del personale docente, se ne è assicurata la copertura per meno della metà. L’estrema frammentazione delle procedure, molte della quali tutt’ora in fieri, sta determinando un deciso ritardo nella registrazione dei dati complessivi. Per cui, la stessa amministrazione si è riservata di inviare una rappresentazione grafica più puntuale, impegnandosi ad effettuare un ulteriore incontro (a distanza di un mese circa) per rilevare con maggiore precisione la situazione attuale e prospettica.
Decisamente più lineare la situazione che interessa il personale educativo e ATA.
Sono state effettuare le seguenti assunzioni:
Alla luce di tanto, la Federazione Uil Scuola Rua rileva come le procedure di reclutamento del personale docente continuino a mostrarsi del tutto inadeguate sia nella loro strutturazione (troppo frammentate, in
INCONTRO TECNICO AL MINISTERO: POSSIBILI SOLUZIONI AI PROBLEMI RELATIVI ALLE NOMINE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE E ULTERIORI CHIARIMENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE SULL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA.
Il 5 ottobre si è svolto un incontro tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali avente come oggetto le diverse problematiche relative all’assegnazione degli incarichi del personale docente per l’a.s. 2022/23. La riunione si è svolta a seguito della puntuale richiesta avanzata dalla Uil scuola RUA in un precedente incontro relativa all’attivazione di un tavolo permanente sulla procedura informatica delle nomine del personale docente.
Supplenze sui posti di sostegno e gestione “Riserve”
La UIL Scuola RUA ha chiesto una revisione delle nomine dovuta al mal funzionamento del sistema informatizzato relativo alle riserve di legge. Come noto, l’assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno è avvenuta individuando prioritariamente i docenti di titolari delle cosiddette “riserve” (es. invalidità – legge 68/99) ma sprovvisti di specializzazione, a discapito di docenti inseriti a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Leggi tutto “Problematiche relative alle supplenze docenti a.s. 2022.23. Incontri al Ministero”