Di seguito gli altri dati forniti dall’Amministrazione.
Di seguito gli altri dati forniti dall’Amministrazione.
Riconoscimento dell’anno 2013 – Il Tribunale di Bari, ancora una volta, conferma la linea della UIL Scuola, stabilendo che “deve essere valutato” ai fini della carriera di un collaboratore scolastico.
Si susseguono le sentenze positive ottenute dalla UIL Scuola a seguito delle numerose vertenze promosse nell’interesse dei propri iscritti, finalizzate al riconoscimento giuridico ed economico dell’anno 2013.
Anche il Tribunale di Bari, con la recente sentenza n. 1299 del 28 marzo 2025 (allegata), patrocinata dall’avv. Marco Dibitonto in nome e per conto della UIL Scuola Bari, ha stabilito che:
“…l’anno 2013 deve essere correttamente valutato ai fini giuridici e, pertanto, considerato utile per la maturazione della successiva fascia stipendiale…”, aggiungendo inoltre:
“…accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato…”.
È in vigore il Decreto ministeriale n. 270/25 che introduce il secondo ciclo dei percorsi formativi necessari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado con i seguenti allegati:
– distribuzione dei posti per regione e per classe di concorso (allegato A)
– titoli valutabili per gli aspiranti insegnanti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (allegato B).
Si ricorda che i percorsi attivabili sono:
Ordinari
leggi: Decreto-Ministeriale-n.-270-del-19-03-2025
Decreto Ministeriale n. 270 Allegato B
Decreto Ministeriale n. 270 allegato A
“PASSAGGI” A OPERATORE NEL 2026 – 2027 – CHIESTA LA CERTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE – CONFERMATI I TAGLI DI 2.174 COLLABORATORI SCOLASTICI”
In data 19 marzo 2025, a seguito dell’informativa dell’11 marzo (Clicca qui), si è tenuto il confronto fra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione relativo alla dotazione organica del personale ATA. Nello specifico:
In premessa la UIL Scuola Rua ha ribadito la netta contrarietà rispetto alla riduzione di 2.174 posti, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, che l’Amministrazione ha deciso di riversare
D’Aprile: “Misura lesiva non solo per il personale, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per gli alunni con disabilità che potrebbero avere per il secondo anno consecutivo insegnanti non specializzati. È incostituzionale e dequalifica la formazione”.
In data odierna, la Uil Scuola ha dato mandato al proprio Ufficio Legale di impugnare il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, che prevede per l’anno scolastico 2025-26 la conferma del docente di sostegno in base alla scelta delle famiglie. “Per il prossimo anno scolastico – afferma il Segretario generale Giuseppe D’Aprile – è possibile che un docente di sostegno, anche non specializzato, sia confermato sul posto occupato quest’anno.
Inoltre, ciò potrebbe ledere i diritti del personale che, oltre al fatto di essere in possesso di specializzazione, potrebbe vantare quel posto per diritto di graduatoria anche tra colleghi specializzati.
Leggi tutto “Docente di sostegno scelto dalle famiglie, la Uil impugna il provvedimento”
m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000037.28-02-2025
m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000036.28-02-2025
Si è svolta presso il Ministero la riunione avente come oggetto l’Informativa sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2025/26. Al momento, nella bozza presentata alle organizzazioni sindacali, sono confermate le seguenti date:
– Personale docente: dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025 con possibilità di proroga al 28 marzo.
Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025.
– Personale educativo: dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
Per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio
– Personale ATA: dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
Per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.
Il 24 febbraio è stato pubblicato il D.M. 156/2025 con i relativi allegati A e B (ripartizione dei posti autorizzati e criteri di accesso nel caso di domande superiori ai posti autorizzati con esclusione dei vincitori di concorso che devono abilitarsi).
I posti autorizzati sono 44.823 (in attesa dell’incremento di ulteriori posti per l’anno accademico 2024/25).
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B.
I percorsi riguardano:
Per i vincitori di concorso PNRR, che si iscrivono in soprannumero rispetto ai percorsi attivati nel 2023/24 o che si attiveranno nel 2024/25, i percorsi sono:
Resta confermato:
– la possibilità di svolgere i percorsi con modalità̀ telematiche sincrone in misura non superiore al 50% del totale, a esclusione delle attività̀ di tirocinio e di laboratorio
– che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono “accorpate”, sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’ “accorpamento”.
– che fino al 31 dicembre 2025, per i posti di insegnante tecnico pratico resta fermo il possesso del solo diploma.
Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. B
Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. A
Leggi tutto “Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25. Pubblicato il decreto”
Contrario il voto della Uil Scuola: “Scelta rischiosa, mina la trasparenza e l’imparzialità del nostro sistema scolastico”.
Con 19 pareri favorevoli e 16 contrari, tra cui quelli della componente della UIL Scuola, il CSPI, con una maggioranza risicata, formula un parere sul decreto ministeriale che dovrà regolare, per il 2025/26, le conferme dei contratti a tempo determinato dei docenti su posto di sostegno su proposta delle famiglie, in cui di fatto non si esprime alcun parere.
La componente di parte pubblica, pur manifestando diversi punti di criticità nell’attuazione della norma, ha votato favorevolmente l’approvazione di un testo con una formula finale “neutrale”, che riteniamo sia una scorciatoia e rappresenta un modo per non esprimersi in modo chiaro sulla portata di tale provvedimento.
La componente della UIL Scuola ha, invece, assunto una posizione ben chiara chiedendo che si esprimesse parere negativo sullo schema di decreto.
LE PROCEDURE
Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e dirigente scolastico, a partire dall’anno scolastico 2025/26, sono indette dal MAECI le procedure di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche indicate nel bando.
I CRITERI
Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e dirigente scolastico ( solo per l’area linguistica spagnola), con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria). Non si valuta l’anno scolastico in corso.
I REQUISITI DI AMMISSIONE
Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;
PER OGNI INFORMAZIONE E ASSISTENZA RIVOLGERSI A estero@uilscuola.it.
allegati n.2
Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Gesumunno, con la sentenza , ha accolto il ricorso azionato dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione Uil Scuola a difesa dei docenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito i quali, nei periodi di sospensione delle attività didattiche vengono collocati in ferie d’ufficio da parte del Dirigente Scolastico, senza che gli stessi possano chiedere la monetizzazione dei giorni di ferie maturati.
Con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Verona è stato pertanto ancora riconosciuto il pieno diritto dei docenti, quali dipendenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad ottenere il pagamento delle giornate di ferie maturate e non godute per i contratti al 30 giugno stipulati nel corso degli ultimi 10 anni.
Per ogni utile info scrivere at catania@uilscuola.it. o smavica@uilscuola.it
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https://www.youtube.com/live/dTAARWI0RNk?si=LItONSyckRU5aJx1
📌 SAVE THE DATE – Domani alle ore 14:30, Paolo Pizzo (Uil) in diretta su Orizzontescuola
🔵 Mobilità 2025, a breve le domande: ecco cosa è previsto per vincoli, deroghe e precedenze
🎥 La diretta è trasmessa su questo link, sulla pagina Facebook di Orizzontescuola e sulla pagina Facebook della Uil Scuola
Per il prossimo anno scolastico è possibile che un docente non specializzato sia confermato sul posto occupato quest’anno a discapito di un docente specializzato che potrebbe aspirare a quel posto per diritto di graduatoria. Ciò è lesivo non solo per il docente specializzato, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per l’alunno disabile, che rischierà per il secondo anno consecutivo di non avere l’insegnante di sostegno specializzato. A dichiararlo è il Segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile.
Il decreto stabilisce che, entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico raccolga l’eventuale richiesta di conferma del docente di sostegno da parte della famiglia – spiega il Segretario –. Dopo aver verificato le condizioni necessarie, comunica l’esito all’Ufficio Scolastico Provinciale, al docente e alla famiglia entro il 15 giugno. La conferma è possibile anche per i docenti senza specializzazione già nominati.
Di seguito i pareri espressi dal CSPI su:
La nostra componente, congiuntamente, pur apprezzando le diverse modifiche da noi suggerite in commissione e che sono state riportate nel parere, in coerenza con la posizione politica assunta a suo tempo in sede di confronto politico, ha espresso *parere negativo* su entrambi i pareri, ritenendo, in sintesi, che:
L’attuazione di quanto previsto dai provvedimenti non può avvenire nel corso di questo anno scolastico per diverse ragioni. In primo luogo gli alunni devono conoscere già ad inizio anno scolastico le regole della comunità scolastica in base ad un principio di trasparenza sancito dal comma 3 art. 2 dello stesso Regolamento. In secondo luogo, gli Organi Collegiali devono avere il tempo necessario per poter discutere al loro interno tali cambiamenti ed elaborare norme e procedure idonee ed efficaci e che garantiscano la portata formativa delle nuove previsioni legislative.
Statuto.m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(E).0004239.31-01-2025
Valutaz.m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(E).0004240.31-01-2025
LE INDICAZIONI EMERSE DALLA CIRCOLARE EMANATA DAL MINISTRO ZANGRILLO PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI.
Nella giornata di ieri è stata pubblicata la circolare applicativa, da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, relativa alle disposizioni presenti nella Legge n° 207 del 30.12.2024 (Legge finanziaria 2025) per il trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni fino a 70 anni.
La Uil Scuola chiederà un incontro specifico per discutere i criteri da adottare nel comparto per effetto di una norma annuncio che, sicuramente, non darà alcuno degli esiti attesi.
La misura:
– non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non
ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
– attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui
ritiene necessario il trattenimento in servizio;
– stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di
affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non
diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale
individuato;
– condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non
potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una
valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il
rispettivo ordinamento);
– condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
È inoltre possibile che il personale individuato per il trattenimento in servizio possa essere
adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio,
purché riconducibile alle ipotesi previste dal citato comma 165.
la circolare: direttiva_trattenimento_in_servizio (1)
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È quanto deciso nella sentenza emessa oggi dal Tribunale di Roma con la quale vengono disapplicati gli articoli 5 e 6 del Contratto Nazionale nella parte in cui non consentono alle organizzazioni sindacali non firmatarie di partecipare alle riunioni di informazione e confronto.
Esprime grande soddisfazione il Segretario Generale della UIL Scuola RUA, Giuseppe D’Aprile: «Questo arresto giurisprudenziale ristabilisce un diritto costituzionalmente garantito, conferma la correttezza e coerenza delle nostre azioni e riafferma un principio fondamentale di democrazia sindacale», ha dichiarato Giuseppe D’Aprile. «In questi mesi, siamo stati inspiegabilmente osteggiati nell’esercizio delle libertà sindacali nelle diverse sedi istituzionali affinché ci venissero negate le prerogative sindacali. La nostra esclusione dalle riunioni di confronto e informativa era illegittima, come confermato dalla sentenza, la quale apre la strada all’affermazione delle libertà sindacali e dovrà rappresentare una pietra miliare per le prossime trattative del rinnovo contrattuale».
«Continueremo a difendere i diritti delle persone con determinazione e trasparenza, consapevoli che questa vittoria è solo una tappa di un impegno coerente e costante della nostra organizzazione sindacale al fine di garantire giustizia e pari opportunità per tutti», ha concluso D’Aprile.
La sentenza ha stabilito la “disapplicazione degli articoli 5 e 6 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019/21 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell’informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione (UIL Scuola Rua) ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto”.
Enorme soddisfazione da parte degli avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti per la valenza innovativa della sentenza che ristabilisce i diritti costituzionalmente garantiti.
SENTENZA:SENTENZA