Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: si vota il 13 aprile 2021.


Oggi, 7 dicembre, si è svolta – tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Generale per gli Ordinamenti del Ministero – una riunione sulle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
L’Amministrazione ha presentato alle OO.SS. la bozza dell’Ordinanza contenente i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché delle designazioni e delle nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e ne fissa al 13 aprile 2021 la data di indizione.

Al momento c’è un disallineamento tra la componente elettiva e la parte pubblica del Consiglio.
La componente elettiva del Consiglio è stata infatti prorogata al 31 agosto 2021, come disposto dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, per cui avrà i suoi nuovi effetti a partire dal 1° settembre 2021. Il Consiglio, per la parte pubblica, è invece ricostituito con decreto del Ministro mediante rinnovo della componente non elettiva con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2021.

La UIL Scuola, pur non avendo alcun elemento pregiudiziale su un eventuale rinvio, prende atto della volontà da parte dell’Amministrazione di procedere alle elezioni per il rinnovo del CSPI e auspica, nel caso venissero indette, la previsione di una diversa modalità di voto qualora l’emergenza pandemica dovesse protrarsi anche al fine di non vanificare il lavoro propedeutico svolto da parte delle organizzazioni sindacali per la realizzazione delle stesse.
Per La UIL Scuola hanno partecipato Giuseppe D’Aprile e Paolo Pizzo.

Di seguito i contenuti della bozza.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da 36 componenti ed è l’organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione..

Per ciò che riguarda la scuola, la componente elettiva è composta da 15 rappresentanti così ripartita:
·         12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, così ulteriormente suddivisi:
–          1 per la scuola dell’infanzia;
–          4 per la scuola primaria;
–          4 per la scuola secondaria di primo grado;
–          3 per la scuola secondaria di secondo grado.
·         2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali.
·         1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali.

L’elezione dei suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio nelle scuole statali.
Il personale educativo e il personale assistente educativo delle scuole statali speciali partecipano alle elezioni della componente docente della scuola primaria e votano presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola..
Per i dirigenti scolastici, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell’ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui questi possono esercitare il diritto di voto.
Il diritto di voto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui il personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
L’elettorato attivo e passivo spetta anche a tutto il personale non di ruolo nelle scuole statali se nominato con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.
Può altresì esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
È prevista la partecipazione all’elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge è esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, collocato fuori ruolo o in posizioni simili.
È altresì previsto che il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nel giorno delle votazioni si trovi per servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell’elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.
Saranno istituite presso le scuole delle vere e proprie commissioni elettorali, da costituirsi entro il 26 febbraio 2021, composte da cinque membri con personale della scuola (il dirigente scolastico – 2 docenti – 2 A.T.A). Tali commissioni predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo scrutinio, redigono i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali a livello provinciale.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
Entro il 14 aprile le istituzioni scolastiche comunicano gli esiti delle elezioni ai nuclei territoriali, presso ciascun Ufficio scolastico regionale, nominati dal rispettivo Direttore generale o dal dirigente preposto. Tali nuclei sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell’amministrazione periferica.