Nota unitaria. Le Segreterie Territoriali della FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e FGU GILDA UNAMS della provincia di Catania, hanno scritto….

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e FGU GILDA UNAMS della provincia di Catania.

attachments: Nota unitaria ai DS della provincia di Catania

 

A proposito di ferie.

“”””””IL COVID-19 ha disdettato il CCNL e ha dato carta bianca e libero arbitrio ai dirigenti scolastici e Dsga ?
Le ferie devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.
Mai imposte d’ufficio, neanche in emergenza Coronavirus.

Proliferano e circolano molte circolari – destinatario il PERSONALE ATA – addirittura, autoritarie e non protocollate, a volte , di questo tenore: “Il piano di ferie sarà predisposto, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta, entro il termine fissato…”
E ancora: “”Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo e la definitiva sospensione delle attività didattiche si precisa che le ferie relative all’a.s. 2019/2020 dovranno essere fruite tutte entro  il 25 agosto ecc. …possono essere non richiesti massimo 7 giorni “”. ..
…..””Si rammenta che tutto il personale dovrà fruire di tutte le ferie maturate (32+4) entro e non oltre il 31 agosto, nonché dell’eccedenza delle ore maturate oltre l’orario di lavoro più altre attività….””””
ancora più grave: …”””” una volta utilizzato lo strumento delle ferie pregresse, è possibile utilizzare i riposi compensativi a copertura delle giornate lavorative non prestate.”””””

Il personale non coinvolto nel lavoro agile, quindi, si vede azzerato il credito orario eventualmente accumulato.
In base a quale riferimento normativo può essere decurtato il lavoro straordinario?!?

Riportiamo la corretta determina adottata da molti, tanti D.S., illuminati ed attenti:  Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse.  Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.

 

La Nota dipartimentale n. 323/2020, afferma la possibilità dell’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.
Ribadiamo NEL RISPETTO DEL CONTRATTO NAZIONALE e nel nostro CCNL/2007 non si fa mai nessun rifermento all’imposizione in tal senso.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli addetti ai lavori che, le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.
Con invito a chi di competenza di porre immediatamente rimedio caso contrario, le scriventi segreterie territoriali si vedranno costrette richiedere i rigori di legge anche ai sensi dell’art.28 L.300.””””””

salvo mavica, segretario organizzativo regionale federazione Uil Scuola Rua Sicilia.

segretario Uil Scuola  città metropolitana Catania