Precari neo immessi in ruolo, quale destinazione? cosa accade? Normative di riferimento di Legge e contrattuali.

INFORMATICONUIL
lì, 17 agosto 2015

Pervengono numerose richieste di chiarimento da parte dei precari che sono in attesa della destinazione  di nomina;  in particolare ci chiedono quali siano gli strumenti normativi per evitare di assumere servizio nella sede di destinazione, per l’anno 2015/2016 e sperare nel trasferimento, per l’anno 2016/2017.
A tale proposito, si riassume la normativa di legge e contrattuale:
1) la legge 107/2015, ribadita dalla nota n. 25141 del 10 agosto 2015 (istruzioni per le supplenze), consente a coloro che sono destinatari di supplenza annuale ( 31 agosto) o fino al termine delle  attività didattiche (30 giugno) e contemporaneamente destinatari di contratto a tempo indeterminato, di prestare il servizio relativo alla supplenza e assumere servizio di “ruolo” nella sede (albi territoriali) che gli sarà assegnata per l’anno scolastico 2016/2017. La proposta di assunzione a tempo indeterminato, per la provincia agisce automaticamente con una  comunicazione all’interessato  a mezzo di posta  elettronica  certificata  ovvero attraverso l’uso, anche esclusivo, del sistema  informativo,  gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca. Dopodiché la competenza è dell’USR che procederà con le normali assunzioni per l’assegnazione della sede e per la relativa gestione amministrativa.
2) è possibile ritardare l’assunzione di servizio sulla sede di destinazione per un giustificato motivo (malattia, ricovero ospedaliero,  ecc..) per brevi periodi prestabiliti, per non incorrere nella decadenza della nomina che avviene se non  si assume servizio ( di norma nelle 24 ore successive all’accettazione), da definire con il dirigente scolastico che ne concede la possibilità;
3) il CCNL consente ai docenti con contratto a tempo indeterminato, di chiedere un periodo di aspettativa che è disposta dal D.S.; nel caso di specie è implicito che ciò può avvenire solo se  il rapporto di lavoro sia stato costituito formalmente. Per costituire il rapporto di lavoro, all’individuazione, deve necessariamente seguire la presa di servizio.
Il  CCNL , all’art. 18, regola la richiesta di  aspettativa, senza assegni,  con i relativi periodi di durata
a) ART. 18 COMMIA1 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI E DI FAMIGLIA (Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. Per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima  di 30 mesi).
b) ART 18 COMMA 2 ASPETTATIVA  PER MOTIVI DI STUDIO (vedi punto precedente)
c)ART 18 COMMA 3 ASPETTATIVA PER REALIZZARE, L’ESPERIENZA DI UNA DIVERSA ATTIVITÀ LAVORATIVA O PER SUPERARE UN PERIODO DI PROVA (la durata è di un anno scolastico)
L’aspettativa è concessa dal D .S. a domanda dell’interessato.
Ci chiedono anche di sapere se un contratto con la scuola paritaria consente anch’esso di procrastinare per un anno la presa di servizio, all’anno successivo, così come per la supplenza annuale, anche a seguito di dichiarazioni politiche e assicurazioni presenti sul profilo face book di pur autorevoli uomini politici. A tale proposito, ci limitiamo a riassumere la normativa attuale:
Il contratto con una scuola paritaria equivale ad un  contratto di lavoro dipendente di natura privatistica che è incompatibile con il contratto di lavoro della Scuola statale che si costituisce con un contratto individuale di lavoro che il D.S. sottoscrive dopo avere raccolto, peraltro, la dichiarazione dell’interessato che non è titolare di altri rapporti di lavoro pubblici o privati che sono incompatibili con il contratto  tempo indeterminato del docente neo assunto.
Tanto premesso, è implicito che un contratto di lavoro in scuola privata, di per sé, non consente di prorogare all’anno successivo l’assunzione in servizio, ma potrebbe essere motivo valido per chiedere l’aspettativa senza assegni prevista dall’art 18 del CCNL per realizzare una diversa attività lavorativa. L’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico a domanda dell’interessato.
Con l’augurio, di avere contribuito ad  un minimo di chiarezza circa la normativa esistente, si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti che non  possono che fare riferimento a norme di legge o contrattuali, lasciando da parte tutte le considerazioni di natura   ” propagandistica” che disorientano ulteriormente i lavoratori, già oggetto di esasperanti, morbose “pseudo attenzioni”.
By segreteria territoriale Uilscuola catania
salvo mavica, segretario generale