SCIOPERO: ACCORDO ARAN SULLE MODALITÀ E I CRITERI DA ADOTTARE.

COSA È PREVISTO PER LA SCUOLA / IN ALLEGATO SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA

Siglata una intesa importante e delicata che, pur garantendo una trasparente lacomunicazione tra scuola e famiglia, preserva gli aspetti di dignità professionale del personale su cui la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, intendeva scaricare ogni onere, anche improprio. Per ogni sciopero la scuola è chiamata ad informare preventivamente sul possibile grado di adesione, sia sulla base della serie storica dei dati sugli scioperi, sia fornendo a tutta la comunità scolastica anche il grado di rappresentatività di istituto delle organizzazioni che lo dichiarano. L’accordo introduce la possibilità dello sciopero virtuale, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la regolamentazione. Una novità fortemente voluta dalla UIL, magari ancora acerba, ma che rappresentare pienamente un nuovo equilibrio tra diritto all’istruzione e diritto di sciopero, e riconosce il senso di responsabilità delle organizzazioni rappresentative, e riduce gli effetti degli scioperi ‘farlocchi’ finalizzati a dimostrare la sola esistenza in vita delle organizzazioni (magari poco rappresentative che lo proclamano). L’accordo conferma l’utilità delle buone e relazioni sindacali condotte con correttezza, lealtà e rispetto tra le parti, con l’intento di trovare soluzioni. Si è passati così, dalla richiesta di mettere in capo agli insegnanti i compiti di assistenza e vigilanza degli alunni, al mantenimento delle peculiarità e del profilo professionale che esclude tale opzione, con il ripristino del numero delle giornate di sciopero esercitabili. In questa maniera abbiamo confermato il principio per cui il diritto allo studio si garantisce sulla base annuale e non giornaliera. Otto per la scuola dell’infanzia e primaria e dodici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, con il vincolo di non scendere al di sotto del 90% delle ore annuali di lezione, coincidenti con i giorni concordati. Si è evitato l’obbligo per i collaboratori scolastici di assistere gli alunni portatori di handicap. È stata introdotta una breve franchigia per periodi dell’anno scolastico che hanno bisogno di maggiore continuità di rapporti tra scuola e famiglia. Sicuramente un buon accordo che ha visto convergere tutte le organizzazioni rappresentative a livello nazionale. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dovranno essere firmate le intese tra dirigente scolastico e sindacati per declinare i criteri necessari a garantire la fruizione, attraverso i minimi di servizio e dei diversi diritti dei lavoratori chiamati a garantirli. Ogni scuola secondo proprie peculiarità. Anche questo nel rispetto della autonomia e del lavoro.

Sciopero – accordo Aran 021202 – SCHEDA UIL SCUOLA