Supplenze: pronta la circolare

01 SETTEMBRE 2016

Supplenze: pronta la circolare

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

LE NOVITÀ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO 

Il MIUR con nota 24306 dell’1 settembre 2016 ha fornito ai Direttori Scolastici Regionali le istruzioni ed indicazioni operative relative all’attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2016/17.

Di seguito le novità introdotte rispetto alle indicazioni operative dello scorso anno:

  1. è possibile conferire incarichi a tempo determinato anche ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato;
  2. i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie.
    Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee solo fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia in possesso del previsto titolo di studio di accesso.
  3. le domande di messa a disposizione sui posti di sostegno devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati/specializzati;
  4. relativamente alla scuola primaria i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato. Le ore da considerare devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore;
  5. i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La UIL Scuola ha segnalato, relativamente a quest’ultimo punto, l’inutilità di ribadire quanto previsto dalla Legge 107/2015, in quanto non solo non rappresenta una problematica imminente ma di urgente intervento normativo.