DOCENTI PRECARI E FERIE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
📞Per ottenere la monetizzazione delle ferie – illegittimamente sottratte- relative agli ultimi 5 anni, rivolgiti alla Uil Scuola Rua.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania condanna, il MIM, in accoglimento del ricorso incardinato dalla UIL SCUOLA, patrocinante Avv. Domenico Naso – Roma – in nome e per conto di docente destinataria di contratti fino al 30 giugno, ha acclarato in via definitiva il principio come da sempre sostenuto dalla UIL SCUOLA, che..... omissis…. ””Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all’aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell’istruzione pubblica “””” La sentenza:Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per € 2.000,00, con la condanna del Ministero convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. Oltre le spese di soccombenza liquidate in favore del procuratore della ricorrente .
Il Tribunale di Roma riconosce il diritto della ricorrente – rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso – a percepire l’importo della 2’ posizione economica con condanna per il MIM a pagare l’importo di euro 21.600,00 alla lavoratrice oltre le spese processuali.
PQM
…dichiara il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell’art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma complessiva di € 21.600,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo…
“Il Tribunale di Catania da ancora ragione alla Uil Scuola.
Stavolta è stata punita l’insensata e gratuita cattiveria di una Dirigente.
E’ ormai risaputo che il nostro sindacato sia un baluardo dinanzi alla prepotenza.
Da anni ripetiamo, IL SEGRETARIO NAZIONALE, GIUSEPPE D’APRILE e NOI TUTTI DELLA UIL SCUOLA, che i Dirigenti Scolastici non possono avere sia il potere di formulare l’accusa disciplinare che il potere di irrogare la sanzione disciplinare. (evenienza tra l’altro, che rientra fra le motivazioni per cui la UIL SCUOLA non ha firmato l’irricevibile CCNL 2019/2021).
Come può un Dirigente avere la serenità di giudizio se è stato proprio lui a formulare l’accusa? Abbiamo con coerenza portato nelle aule giudiziarie i nostri principi e tutelato una nostra associata.
Il Tribunale di Catania ha accolto il nostro ricorso e fatto Giustizia! la sentenza: Annullate ben 2 sanzioni disciplinari e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.“
Avv. Filippo Prizzi. Salvo Mavica. Angela Romeo
Pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in merito all’oggetto.
A tale proposito, occorre riferirsi alla nostra specifica iniziativa, assunta sin dall’8 settembre 2023, con cui abbiamo ritenuto necessario informare tutto il personale della scuola sulla necessità di verificare l’esattezza dei periodi contributivi riportati nell’estratto individuale INPS per evitare che i diritti relativi si prescrivano. Esigenza questa dettata dalla scadenza del termine (31.12.2023) per effettuare la regolarizzazione dei periodi eventualmente mancanti. Da informazioni assunte, fatte salve le successive iniziative specifiche che si intenderanno azionare per evitare la prescrizione, il termine del 31 dicembre 2023, purtroppo, conserva la sua validità.
Sulla base di tali argomentazioni, reiteriamo l’invito ai lavoratori, docenti, ATA e dirigenti scolastici verificare l’estratto contributivo individuale, segnalando gli eventuali periodi omessi che devono essere richiesti con formale istanza diretta alla Scuola di servizio.
Per finalizzare tale operazione, DIRIGENTI Sc., DOCENTI ED ATA potranno rivolgersi alle nostre sedi sindacali territoriali ( consulente esperto C/O UIL SCUOLA CT Piero Fiume) per la verifica della loro posizione contributiva ed, eventualmente, sottoscrivere l’invito-diffida da indirizzare ai rispettivi dirigenti scolastici per interrompere i termini di prescrizione, con le modalità previste nella stessa “istanza di regolarizzazione contributiva”all’uopo predisposta. DA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA Francesco Sciandrone Responsabile dei servizi previdenziali. Giancarlo TURI – segretario organizzativo nazionale.
La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna sezione Lavoro in merito al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo di diversi docenti iscritti alla Federazione Uil Scuola Rua rappresentati dall’Avv. Domenico Naso.
In particolare il Giudice del rinvio, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di fornire un’interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 in merito alla comparabilità, dei servizi di insegnamento prestati a tempo determinato in maniera frammentaria, attraverso supplenze brevi e saltuarie ad orario, con i periodi di insegnamento prestati dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
La Corte sul punto ha completamento accolto la tesi dello Studio Legale Naso riconoscendo come non può esservi alcuna discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e indeterminato sulla base dei periodi di servizio lavorati, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate.
Per dirla tutta ed in chiaro e dare riscontro alle numerose richieste di info e chiarimenti da parte dei ns associati.
Per fugare notizie tendenziose e spaventosamente spudorate, quanto non veritiere, divulgate da pseudo ass. sindacali.
Malafede? Ignoranza? Untori!
Per chiarezza: Nessun obbligo. Nessuna imposizione imposta o truffaldina.
Vi assicuro e rassicuro. “”Il silenzio assenso”” non scatta in automatico ma solo dopo i processi qui di seguito illustrati.
Il datore di lavoro per chi è entrato in ruolo dal 2019 e fino al 16 novembre 2023 deve dare informativa.
I neo assunti ricevono informativa a mezzo comunicazione con stigmatizzazione delle possibili scelte.
L’Amministrazione dovrà informare i lavoratori fornendo puntuale informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul “Fondo”.
Ciascuno è libero di aderire o non aderire. 9 mesi di tempo per decidere liberamente !!
Sempre ed in ogni caso, qualora dovesse scattare l’adesione “”silente””, è consentito di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione. Il datore indicherà altresì le modalità per comunicare la volontà di non aderire.
Ebbene, vergo la presente per rassicurare i ns tesserati, simpatizzanti ed amici non per confutare punto per punto le farneticazioni di chi…. a dire del poeta…
O, se tu sai, più astuto
i cupi sentier trova
colà dove nel muto
aere il destin de’ popoli si cova;
e fingendo nova esca
al pubblico guadagno,
l’onda sommovi, e pesca
insidioso nel turbato stagno.
O, se tu ne sei capace,
trova il modo di entrare nelle stanze
dove, nel segreto,
si decide il destino dei popoli;
e proponendo un nuovo modo
per aumentare le entrate,
crea confusione, e con l’inganno
approfittane a tuo vantaggio. ( da “La caduta”di Parini ,composta nel 1785, ma strepitosamente tanto attuale) .
Federazione Uil Scuola Rua
Segreteria territoriale città Metropolitana Catania
salvo mavica, segretario coordinatore.
COSA FANNO STUDENTI E PERSONALE.
In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l’incolumità pubblica.
Analizziamo i casi di “chiusura” e di “sospensione delle lezioni” indicando come devono comportarsi gli studenti e il personale.
la sk:CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO (O ALTRI EVENTI) – Scheda UIL Scuola.
(per ogni buon fine ed utile info) Federazione Uil Scuola Rua: SINDACATO UTILE. NELLE SCUOLE FRA LA GENTE. DALLA PARTE GIUSTA.
Per la presentazione del ricorso è necessario predisporre i seguenti documenti : 1) Copia di un documento di riconoscimento; 2) Procura alle liti ;3) Privacy; 4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;5) Copia contratti di lavoro a tempo determinato anche l’ultimo contratto 2023/2024, ovvero il contratto di immissione in ruolo. “Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire.””
Anche la Cassazione interviene sul riconoscimento del bonus docenti a favore dei precari confermando quanto aveva già affermato la Corte di Giustizia prima e il Consiglio di Stato successivamente.
La Cassazione ha affermato i seguenti principi:
1. La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;
Stavolta è toccato al pieno riconoscimento del servizio nei passaggi di ruolo.
Nei passaggi di ruolo dei docenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce solo parzialmente il servizio prestato nel ruolo precedente. Ciò comporta una una progressione stipendiale più lenta e spesso un minore stipendio ed un minore TFS.
Da tempo abbiamo segnalato tale assurda ingiustizia, non siamo stati ascoltati, ma adesso il Tribunale di Catania con una sentenza del 5/10/2023 ci ha dato ragione: Il MIM è stato “condannato al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici del servizio prestato” dai docenti nostri iscritti che hanno proposto il ricorso per ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato nei ruoli precedenti.
Uil Scuola – Sempre a tutela dei diritti dei lavoratori”
Avv. Filippo Prizzi, Salvo Mavica, Angela Romeo
Condannata l’amministrazione al risarcimento delle retribuzioni e del riconoscimento del punteggio
Anche per le convocazioni di aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3 fascia del personale ATA, è possibile procedere ad una chiamata cosiddetta di “rete” oppure “collettiva”, con il fine di velocizzare le individuazioni di aspiranti destinatari di incarichi di supplenza al 31/08 o 30/06, concentrandole in giorni ed ore prestabilite.
Appare evidente che una variazione della modalità di convocazione non può, in alcun modo, sollevare l’amministrazione dal rispetto dei vincoli e delle procedure previste dall’ordinanza di riferimento.
In provincia di Biella, nell’anno scolastico 2020/2021 =riferimento vertenza di lavoro=, i candidati non hanno ricevuto alcuna convocazione individuale. In particolare, un aspirante collaboratore scolastico non ha partecipato alle convocazioni per assenza di comunicazione individuale.
La Federazione UIL Scuola Rua ha provveduto alla difesa in tribunale nell’interesse del lavoratore coinvolto, ristabilendo il diritto dello stesso al risarcimento del mancato guadagno nonché del relativo punteggio.
In allegato la sentenza.
Info: dalla SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ROMA
– Il ricorso è gratuito per gli iscritti alla Federazione UIL Scuola Rua;
– I documenti andranno inviati via mail utilizzando il proprio indirizzo PEO (non utilizzare la PEC) ai seguenti indirizzi mail:
dnaso@uilscuola.it; avv.domeniconaso@gmail.com;
L’invio va effettuato ad entrambi gli indirizzi mail sopra indicati. I ricorrenti riceveranno una mail di conferma di ricezione.
ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA DEL 15 settembre 2023
– Verranno inseriti nel ricorso unicamente i ricorsi che verranno trasmessi entro il termine indicato e che abbiano rispettato rigorosamente le modalità di invio.
– I ricorsi sono riservati ai soli iscritti alla Federazione UIL Scuola – RUA.
– E’ necessario leggere attentamente la “NOTA INFORMATIVA”. ricorso isef NOTA INFORMATIVA.
Un’altra vittoria della Federazione UIL Scuola RUA
In allegato la sentenza N. 00334/2023 del 28/6/2023 con cui il TAR del Piemonte accoglie il ricorso presentato dalla Federazione UIL Scuola RUA Piemonte non ritenendo legittimo da parte del Dirigente scolastico di riportare soltanto le colonne “voci”, “rendicontato e pagato” e “tot. personale”, contenenti dati in forma meramente riassuntiva ed aggregata che non hanno consentito alla nostra organizzazione sindacale di comprendere e verificare in modo puntuale e completo la corretta distribuzione delle risorse finanziarie, con esclusione dell’ostensione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti.
Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L’amministrazione fa un passo indietro dopo l’ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.
Rendiamo nota l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all’aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico.
Come noto, l’art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L’ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.
La sentenza: ORDINANZA ART. 59
IL TRIBUNALE DI MARSALA NE RICONOSCE L’UTILITÀ AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO PENSIONISTICO
E’ sul percorso tracciato dalla Federazione Uil Scuola Rua che apprendiamo con pacata soddisfazione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Marsala con la sentenza n. 104 del 21/02/2023, che in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.
Nelle scorse settimane abbiamo sollecitato i lavoratori della Scuola ad inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai Dirigenti Scolastici una specifica istanza per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini della progressione economica.
Non ci siamo fatti scoraggiare dinanzi a ricostruzioni normative a sostegno delle sole ragioni del Ministero contro la posizione dei lavoratori.
E quello che stupisce è il fatto che le tesi esposte non giungessero dall’amministrazione. Siamo e rimaniamo ben consapevoli delle difficoltà normative e degli enormi ostacoli da superare ma questo non è sufficiente a fermare la nostra rivendicazione sindacale a favore dei lavoratori della Scuola.
la sentenza:SENTENZA-N.-104.2023-TRIBUNALE-DI-MARSALA-OSCURATA
Noi continueremo a tutelare i lavoratori rivendicando una Scuola migliore e una maggiore tutela del personale della Scuola. Avv. Domenico Naso -Ufficio Legale Uil Scuola Rua
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013
Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio,fatta eccezione per il contratto 2016-2018.
Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola, ad oggi permane ancora, il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.
E’ UTILE SAPERE CHE:
La Federazione Uil Scuola Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie a ristoro di quanto indebitamente tolto a tutti i lavoratori del comparto scuola.
Ancora una volta la Federazione Uil Scuola Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie, qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto dei docenti a vedere riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013.
CHI PUO’PRESENTARE RICORSO?
Al ricorso possono partecipare, docenti e ATA di ruolo e NON, ( MA CON RICOSTRUZIONE DI CARRIERA), che non hanno avuto la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.
COME FARE PER PARTECIPARE?
Ogni lavoratore della scuola interessato deve presentare al M.I. e al DIRIGENTE SCOLASTICO, ove presta servizio, l’istanza/diffida (vds allegato) come primo atto di richiesta, costituzione in mora ed interruzione dei termini.
La diffida,può essere presentata via Pec o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola ovvero con Racc.A.R. avendo cura di conservarne una copia.
DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:
Per aderire al ricorso GRATUITO PER GLI ISCRITTI, dopo aver trasmesso la diffida, inviare email di adesione a catania@uilscuola.it con oggetto : RICORSO recupero anno 2013 … NOME. COGNOME…..E MAIL, … n. DI TELEFONO…copia del ricorso presentato e prova di presentazione, data e prototocollo, ovvero attestazione e consegna se via pec, o ricevuta postale. Copia documento di identità e codice fiscale.
RICORSO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA RUA che sarà incardinato dall’Ufficio legale della Uil Scuola Nazionale in Roma, avv. Domenico Naso.
Fraterni saluti in Uil Scuola.
S. Mavica – coordinatore territoriale CT
A.Romeo – responsabile territoriale CT
ATTACHMENTS: Anno-2013-DOCENTI-ATA-domanda pdf
Il Tribunale di Roma pronunciatosi sul ricorso patrocinato dall’Avv. Naso, con la recente sentenza del 14 febbraio 2023, ha accertato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione, consistente nell’attribuire supplenze annuali in favore di docenti collocati nella medesima graduatoria del ricorrente con un punteggio inferiore.
Il Giudice, ha accertato che, il non aver espresso tutte le sedi di preferenza al momento della compilazione della domanda di partecipazione, non può costituire esclusione per l’affidamento di supplenze annuali o fino al temine delle attività didattiche nelle convocazioni successive alla prima, sempre su sedi di preferenza indicate in domanda.
Ancora una buona notizia giunge dalla nostra segreteria regionale Sardegna.
Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, su ricorso patrocinato dalla Federazione Uil Scuola Rua di Cagliari – avvocato Elisabetta Mameli – ha accolto la domanda cautelare proposta da una nostra iscritta scavalcata nelle nomine a tempo determinato. Il tutto dovuto al “mal funzionamento” dell’algoritmo.
E’ l’ennesima vittoria della UIL Scuola Rua Cagliari che dimostra il fallimento dell’algoritmo che, come più volte denunciato nei mesi scorsi, ha generato e continua a generare evidenti discrasie a danno di tutto il personale scolastico e conseguentemente degli alunni.
A tutto ciò aggiungiamo che ci ritroviamo, a febbraio, di fronte a rifacimento di nomine e addirittura assistiamo “al balletto degli insegnanti” a causa, appunto, di incarichi assegnati in modo errato e poi rifatti a seguito contenzioso.
Lo avevamo denunciato per tempo ma siamo rimasti inascoltati.