LA CASSAZIONE RICONOSCE LA CARTA DOCENTI AI PRECARI. Posto che l’insana politica non vuole riconoscere il sacrosanto diritto dei precari ope legis, il ns Ufficio Legale, proseguirà, con le azioni legali per la tutela dei ns tesserati.

Per la presentazione del ricorso è necessario predisporre  i seguenti documenti : 1)  Copia di un documento di riconoscimento; 2)  Procura alle liti ;3)  Privacy;  4)  Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;5)  Copia contratti di lavoro a tempo determinato anche l’ultimo contratto 2023/2024, ovvero il contratto di immissione in ruolo. “Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire.””

Anche la Cassazione interviene sul riconoscimento del bonus docenti a favore dei precari confermando quanto aveva già affermato la Corte di Giustizia prima e il Consiglio di Stato successivamente.

La Cassazione ha affermato i seguenti principi:

1. La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;

2.Ai docenti che non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, non siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

3.L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art.4,comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza

4. la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Il nostro Ufficio Legale, proseguirà, pertanto nella tutela degli iscritti.

Per la presentazione del ricorso è necessario inviare i seguenti documenti 

1)  Copia di un documento di riconoscimento;

2)  Procura alle liti (vedi doc. allegato)

3)  Privacy  (vedi doc. allegato) ;

4)  Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata

5)  Copia contratti di lavoro a tempo determinato anche l’ultimo contratto 2023/2024, ovvero il contratto di immissione in ruolo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire.