SCHEDA UIL SCUOLA >>> Somministrazione farmaci a scuola.
LE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf
Le Linee guida del Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, emanate in data 25/11/2005 rappresentano ancora oggi il punto di riferimento per tutto il personale della scuola compresi i Dirigenti scolastici in materia di somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico. Tali raccomandazioni possono essere state integrate, per le varie regioni, da eventuali Protocolli d’Intesa tra le Regioni e i corrispondenti USR. A tal proposito si consiglia di verificare se nella regione di riferimento siano state trasmettesse disposizioni organizzative al riguardo.
OGGETTO E TIPLOGIA DI INTERVENTI. Le raccomandazioni riguardano gli interventi opportuni all’assistenza di studenti che richiedono assoluta necessità di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico . La somministrazione, può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente. COSA FANNO I GENITORI DELL’ALUNNOO GLI ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE. Inoltrano al Dirigente scolastico richiesta formale (scritta) corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia del proprio figlio con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) ed eventualmente l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico, per la somministrazione dei farmaci (possono indicare anche un loro delegato).
COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO.
- Individua all’interno dell’istituzione scolastica il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- Concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. CHI PUÒ ESSERE INDIVIDUATO TRA IL PERSONALE SCOLASTICO