DECRETO PENSIONAMENTO ANNO 2019.

Il decreto si riferisce alle istruzioni relative alla vigente “legge Fornero”: eventuali cambiamenti che dovessero intervenire da parte dell’attuale Governo saranno oggetto, come preannunciato dal MIUR nel corso di una riunione, di ulteriori istruzioni.

Il giorno 15/11/2018 è stato pubblicato il DM n° 727 col quale il Ministro dell’Istruzione fissa al 12 dicembre 2018 la data ultima di presentazione delle dimissioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2019 per il personale docente, educativo e ATA e al 28 febbraio 2019 per i dirigenti scolastici. I requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico si trovano nell’allegata tabella. Entro le predette date, le stesse potranno essere ritirate. Il termine del 12 dicembre costituisce anche la data entro cui il personale docente, educativo ed ATA, che non ha compiuto il 65° anno di età e possiede i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), potrà chiedere il trattamento pensionistico con contestuale mantenimento in servizio a tempo parziale. Dovrà, altresì, indicare se, in caso di circostanze ostative alla concessione del tempo parziale, intende cessare comunque dal servizio o rimanere a tempo pieno.

tabella riepilogativa requisiti

Le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate con la procedura web POLIS “istanze on line”, ad eccezione del personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta che presenterà le dimissioni alla istituzione scolastica in modalità cartacea. Il personale in servizio all’estero potrà presentare le dimissioni anche in modalità cartacea alla istituzione di servizio.

Le richieste di trattenimento in servizio, per raggiungere il minimo contributivo di anni 20, saranno effettuate in forma cartacea al dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato direttamente dall’Inps sulla base dei dati comunicati dagli ambiti territoriali, per i provvedimenti di richiesta di valutazione, computo, riscatto, ricongiunzione e accrediti figurativi prodotta entro il 31 agosto 2000,  e sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dell’Ente per le domande prodotte dal 1° settembre 2000 in poi. Dopo l’accertamento del diritto a pensione, le scuole convalideranno le cessazioni al SIDI.

Gli interessati dovranno comunicare obbligatoriamente la volontà di rimanere in servizio, accertata la mancanza dei requisiti da parte dell’Ente, oppure se intendono comunque rassegnare le dimissioni senza diritto al trattamento pensionistico.

Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni, compiuti entro il 31 agosto 2019, sarà disposto unicamente per coloro che non raggiungono 20 anni di contribuzione, ai sensi del comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 16 aprile 1994 (Testo Unico) e solamente per il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali, in lingua straniera, per non più di 3 anni (art. 1 comma 257 Legge n° 208 del 28.12.2017).

La risoluzione unilaterale dal servizio sarà disposta nei confronti del personale della scuola che compie 65 anni entro il 31.08.2019 e, alla stessa data, possiede i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) nonché nei confronti delle categorie in esubero. In tali casi, l’Amministrazione dovrà dare comunicazione agli interessati con 6 mesi di preavviso e, pertanto, entro il 28 febbraio.

I dirigenti scolastici che vorranno cessare dal servizio dal 1° settembre 2019 usufruendo delle disposizioni che regolano le cessazioni del comparto scuola dovranno presentare richiesta on line mediante il sistema POLIS entro il 28 febbraio 2019.

Per l’APE sociale saranno impartite successive disposizioni mediante circolare congiunta Miur-Inps.

Per il Trattamento di fine servizio (TFS) o indennità di buonuscita, saranno fornite successive disposizioni, poiché è stato avviato un procedimento di semplificazione che dovrebbe portare al superamento dell’invio cartaceo del modello PL1 da parte degli Ambiti Territoriali.

Per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) continueranno ad essere inviati i modelli TRF1/TFR2, secondo le normative vigenti.