VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO

15 OTTOBRE 2015 

Turi: elemento positivo che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti

VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO
RESTA IL NODO DI UN MECCANISMO FARRAGINOSO BASATO SULL’“ETICA DELLO SCONTRINO” 

Quello appena approvato è un provvedimento sul quale era alta la nostra attenzione, sollecitato e atteso.
E’ una misura positiva – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti. Viene riconosciuta l’esigenza degli insegnanti ad aggiornarsi individualmente, al di là del meccanismo di formazione che partirà dal 2016.

Giusto il principio resta il nodo di un meccanismo di applicazione burocratico e farraginoso – commenta Turi – basato sull’ “etica dello scontrino”.

Gli insegnanti – aggiunge Turi – hanno bisogno di fiducia, quella stessa fiducia che le famiglie mostrano, in modo crescente, nei loro confronti.
La stessa fiducia nella qualità della didattica e nella responsabilità professionale, che ha portato la stragrande maggioranza degli insegnanti a pagare di tasca propria le spese per l’autoaggiornamento.

Resta incomprensibile l’esclusione del personale educativo dal bonus dei 500 euro. Ingiustamente discriminato pur avendo la stessa funzione docente.

INCONTRO ARAN – SINDACATI SULLA REVISIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

15 OTTOBRE 2015 

Uil: è emergenza retributiva per il personale della scuola

INCONTRO ARAN – SINDACATI SULLA REVISIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
SUBITO RISORSE PER UNA NUOVA STAGIONE CONTRATTUALE 

Si è svolto martedì 13 ottobre, in sede Aran l’incontro propedeutico all’apertura della negoziazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro.
All’ordine del giorno la revisione dei comparti di contrattazione alla luce delle riduzioni, da 10 ad un massimo di 4, introdotte dal “decreto Brunetta”, anche in funzione della imminente apertura di una nuova stagione contrattuale.
La delegazione della UIL, guidata dal segretario Antonio Foccillo, vedeva la partecipazione anche di Pietro Di Fiore della UIL Scuola.
La UIL è intervenuta offrendo piena disponibilità ad aprire, o meglio riprendere, un confronto serio, concreto volto alla ricerca tempestiva di un accordo che dia soluzione alle diverse problematiche aperte, senza altri ritardi. Se si comprende la necessità di una razionalizzazione, la contrazione dovrà però essere sostenibile e indirizzata a efficacia ed equità
Innanzitutto, però, deve esser ripristinato un clima di dialogo e di legittimazione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali, iniziando col riportare sul terreno della contrattuale quanto fissato rigidamente dal decreto Brunetta.
Nel contempo sarà necessario individuare risorse aggiuntive, rispetto a quelle annunciate a mezzo stampa: le retribuzioni delle persone, ferme da oltre sei anni, aspettano il giusto adeguamento.
Infine fine sarà necessario che sia previsto un vero, concreto rilancio della contrattazione decentrata (di secondo livello), eliminando lacciuoli e orpelli normativi, al fine di poter valorizzare la professionalità dei lavoratori, quelli che la scuola la vivono e la fanno ogni giorno.
Nel dichiarare ampia disponibilità a raggiungere un accordo, la UIL ha sottolineato la necessità di un confronto concreto e trasparente e che ciò avvenga anche attraverso concreti spazi di trattativa, sul piano normativo e sul piano economico.
Al termine dell’incontro il Presidente, raccogliendo i rilievi e le osservazioni delle parti, ha annunciato un nuovo incontro entro una decina di giorni.
Se per un lato è innegabile che la trattativa sui comparti sia stata avviata in un clima non facile, dall’altro la UIL ha ribadito come dopo anni di iniquo blocco contrattuale subito, le persone che noi rappresentiamo non sopporterebbero inutili schermaglie o altre lungaggini burocratiche. E’ necessario giungere in fretta ad un nuovo contratto collettivo di lavoro.

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE: fondi per il funzionamento e l’alternanza

15 OTTOBRE 2015 

Fondi per il funzionamento e l’alternanza

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE
IN VIA DI EMANAZIONE IL DECRETO SUI NUOVI CRITERI DI RIPARTO DELLE SOMME 

In data 13 ottobre 2015 si è tenuta una riunione tra la Direzione generale degli affari finanziari del MIUR e le organizzazioni sindacali scuola sui nuovi criteri di riparto del fondo di funzionamento amministrativo e didattico che saranno fissati in un DM specifico in via di emanazione. Questo decreto attuativo si articola in due sezioni distinte che adottano tempistiche diverse. Per la UIL Scuola ha partecipato Antonello Lacchei.

  • La prima tratta dei criteri di distribuzione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico a partire dall’anno scolastico 2016/2017. Le risorse dell’anno 2015/2016 sono state già comunicate alle scuole e sono in via di erogazione.
  • La seconda delle risorse che la legge 107/15 destina all’alternanza scuola lavoro che verranno inviate direttamente alle scuole a partire dal mese di gennaio 2016.

@Pubblicheremo il testo del DM ed i relativi importi non appena disponibili.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Con la nuova legge di riforma le risorse per il funzionamento amministrativo delle scuole sono passate dai 110 milioni dello scorso anno a 233. Per questo anno scolastico sono state assegnate alle scuole sulla base dei criteri previsti dal dm 21/2007 – il cosiddetto capitolone – che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili e del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola.
I nuovi criteri introducono una diversa classificazione delle scuole, un modesto contributo alle scuole sedi di esami di Stato, un finanziamento aggiuntivo alle scuole capofila di reti per l’acquisto di beni e servizi.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Le risorse destinate all’alternanza scuola lavoro ammontano a 100 milioni annui. Per il 2015/2016 sarà possibile utilizzare gli 8/12 (80 milioni) a partire dal gennaio 2016. Le somme saranno inviate direttamente alle scuole in ragione del numero di alunni frequentanti l’ultima classe del biennio e la quinta classe del corso. Per avere un idea dell’entità del finanziamento agli istituti tecnici e professionali saranno previste 400 ore ed un finanziamento per alunno di circa 58 euro, ai Licei 200 ore ed un finanziamento per alunno di circa 29 euro.
La UIL Scuola ha rappresentato le difficoltà di attuazione di una norma affrettata che non tiene in nessun conto delle situazioni esistenti e non ha un vero progetto di fattibilità. Quello dell’alternanza, infatti, anche se rappresenta un obiettivo condivisibile, esteso obbligatoriamente anche ai licei, rischia di essere solo un annuncio propagandistico. Si chiede di progettare e di inserire nel piano dell’offerta formativa questa nuova esperienza che vuole avvicinare il mondo del lavoro ed insegnare il saper fare oltre che il sapere teorico, senza dire chi lo deve fare e come.

IL PRIMO SOCCORSO ENTRA NELLA SCUOLA ITALIANA: CONVEGNO AL SENATO

15 OTTOBRE 2015 

Grasso: favorire la coscienza civile dei giovani

IL PRIMO SOCCORSO ENTRA NELLA SCUOLA ITALIANA: CONVEGNO AL SENATO

In previsione iniziative nelle scuole italiane in collaborazione con il 118. Ancora una volta ‘senza oneri per la finanza pubblica’.

“Il primo soccorso entra nella scuola italiana”. Questo il titolo di un convegno che si è svolto questa mattina al Senato con la partecipazione del Presidente Pietro Grasso che nel suo intervento di saluto, ha sottolineato che il Paese con questa legge si allinea agli altri paesi più sviluppati.
“E’ importante che i giovani possano avere una coscienza civile fatta di responsabilità e solidarietà – ha detto il presidente del Senato – che li possa aiutare verso il percorso che porta a una società moderna, fatta di cittadini responsabili che si sentono parte della comunità”.
Il comma 10 dell’art. 1 della Legge 107/15 prevede che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado siano realizzate iniziative di formazione rivolte agli alunni per promuovere la conoscenza delle tecniche del primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale “118”.
I contenuti del comma 10 sono la realizzazione di un percorso che ha preso avvio nel lontano 2005 da Taranto per l’impegno del Dott. Mario Balzanelli, Direttore del 118 della ASL di Taranto e Segretario nazionale della Società italiana Sistemi 118, attraverso la raccolta di 93.000 firme in tutta Italia.
Ora la palla passa al Miur che dovrà applicare contenuti del comma 10 attraverso decreti attuativi. Un aspetto negativo che riscontriamo e che potrebbe essere di ostacolo all’applicazione pratica della norma consiste nel fatto che il tutto va realizzato “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Per la Uil scuola ha partecipato Pasquale Proietti.

Intervista di Pino Turi Segretario Generale Uil Scuola su “Orizzonte scuola”

13 ottobre 2015

Pubblichiamo qui di seguito l’intervista rilasciata dal segretario Generale della Uil Scuola, Pino Turi, su “Orizzonte scuola”

Pino Turi, segretario Uil Scuola, ribadisce l’insufficienza di parametri come l’inflazione programmata per dare una risposta concreta all’emergenza salariale dei docenti italiani. Si leghino, invece, gli aumenti di stipendio all’incremento del PIL.

Segretario, oggi all’Aran si definiranno gli ambiti di contrattazione. Ritiene che l’orario di lavoro dei docenti possa essere argomento di discussione? Ritiene giusto parlare di lavoro sommerso?

“Occorre innanzitutto specificare che ci troviamo ancora in una fase preliminare della contrattazione e, prima di sbilanciarci, intendiamo

osservare con attenzione le linee di indirizzo che il Governo intenderà dare anche in merito ai correttivi da apportare alla legge 107. Posso però certamente affermare che il sindacato che io rappresento porrà come prioritaria l’emergenza salariale: cinque anni di blocco hanno impoverito fortemente la categoria dei docenti italiani – peggio di noi in Europa fanno solo Estonia e Polonia – e per quanto riguarda l’orario di lavoro, non c’è nessuno scambio da fare tra orario e retribuzione, siamo del tutto in linea con i parametri europei. Modificare l’orario di lavoro sarebbe una operazione inaccettabile, significherebbe peggiorare le condizioni di lavoro e intaccare pesantemente i risultati di qualità degli insegnanti. Sul lavoro sommerso, vorrei ricordare a tutti che la sindrome impiegatizia di cui siamo stati accusati ce l’hanno per primi loro, i nostri accusatori. I docenti non sono impiegati, il loro lavoro non si può misurare in termini di quantità ma solo ed esclusivamente di qualità”.

Per quanto riguarda gli aumenti, si è parlato di una cifra pari a 10 euro a dipendente al mese. Qual è il suo commento?

“All’emergenza stipendiale fotografata dall’ultimo rapporto Eurydice non si può assolutamente rispondere con un’offerta di questo tipo, che riguarda tutti i lavoratori del Pubblico Impiego. Per il settore della docenza bisogna fare un ragionamento specifico, fermo restando che il contratto rimane l’unico strumento per un cambiamento delle condizioni salariali”

Quale potrebbe essere una sua previsione realistica sugli aumenti in busta paga?

“Siamo un sindacato concreto, l’importante è che il contratto si riapra. Occorrerà innanzitutto cercare elementi di riferimento più concreti dell’inflazione programmata, anche perché ci troviamo in una fase di deflazione. Guardando al passato, sicuramente lavoreremo per un recupero della perdita del potere d’acquisto che si è verificata negli ultimi cinque anni (parliamo di circa 300 euro al mese), mentre sul futuro sarebbe realistico legare l’aumento all’incremento della ricchezza prodotta dal Paese. Non abbiamo ancora cifre perché bisogna confrontarsi con le controparti, ma certamente legheremo le nostre richieste a parametri oggettivi come l’aumento del PIl. Ripeto però che abbiamo bisogno di vedere quale sarà l’indirizzo del Governo, l’entità delle risorse che intende investire, come cambierà la 107, elemento da noi considerato propedeutico a un contratto veramente innovativo”.

I vostri iscritti che cosa dicono a riguardo? Sono più preoccupati degli effetti della Legge 107 o del contratto?

“In questi giorni stiamo facendo molte assemblee e più i colleghi approfondiscono i contenuti della riforma più ci danno i loro mandati per cambiarla. Io penso che le due questioni siano inscindibili: noi tutti vogliamo che aumenti l’autonomia nelle scuole, ma i provvedimenti della 107 vanno in senso opposto. Anziché puntare alla sburocratizzazione per rafforzare l’autonomia delle singole scuole, si è agito per modificare iI rapporto tra il dirigente e il collegio, in una visione gerarchica che nella scuola non può funzionare”.

Come ha ricordato prima, gli stipendi dei docenti italiani restano i peggiori d’Europa, però questo Governo ha erogato 500 euro per l’autoformazione e 24mila euro a ogni scuola per premiare i migliori docenti, scelti dal dirigente. Tutto da buttare?

“Non siamo di quelli che dicono che va sempre tutto male, i 500 euro che sono stati accreditati questo mese sui nostri conti correnti sono un segno tangibile e importante del riconoscimento della nostra professionalità non impiegatizia. Ma a questo elemento devono poi corrisponderne anche altri. Le do un’anteprima di un sondaggio che sarà presentato a giorni: il 70% dei docenti ha la fiducia dei genitori e degli alunni, un numero importante, fortemente significativo, a cui il Governo dovrebbe prestare attenzione prima di maturare le sue scelte”.

Dopo anni di blocco, quali pensa che possano essere le mosse giuste per la valorizzazione degli Ata?

“Il vecchio contratto, attualmente bloccato, segna a mio avviso la strada giusta per una valorizzazione del personale amministrativo delle scuole. Giunti a questo punto andrà certamente risolto il nodo della stabilizzazione dei tanti precari, ma, ripeto, aspettiamo di vedere le mosse della controparte”.

Pensa che continuerà la solidarietà con gli altri sindacati?

“In questo momento c’è molta sintonia sulle iniziative per la modifica della 107, del contratto non abbiamo ancora parlato. E’ chiaro che restiamo cinque sindacati diversi con storie e visioni diverse – cosa che considero un valore al tavolo della trattativa. Ognuno ragionerà in casa propria, ma le mediazioni saranno certo tutte al rialzo e non al ribasso”.

USR Sicilia – Avviso di procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione.

09 OTTOBRE 2015

USR Sicilia – Avviso di procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione.

USR Sicilia – Avviso di procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione.

Pubblicazione avviso USR e allegato

Allegati:

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Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni | Attuazione della delega assegnata dalla legge 107.

addì, 8 ottobre 2015

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni | Attuazione della delega assegnata dalla legge 107.
Uil: valorizzazione del personale e risposte ai bisogni educativi sono coincidenti
La scuola dell’infanzia va qualificata. Sbagliato prospettare una

concezione assistenziale: ci riporterebbe indietro di decenni.

Incontro al ministero questa mattina sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni. In apertura della riunione, il Capo dipartimento, De Pasquale e l’ispettrice, Silvestro, hanno presentato le finalità generali e gli obiettivi della delega che intende, tra i vari obbiettivi, ricondurre ad unità la pluralità di leggi, regolamenti che operano a livello regionale, locale e nazionale tali da differenziare le tipologie di servizio, i requisiti del personale, la formazione di accesso ed in sevizio, il raccordo organizzativo.

La UIL Scuola ha evidenziato le seguenti questioni:

–          qualsiasi intervento sul sistema integrato deve essere realizzato nel rispetto della qualità pedagogica e didattica e della unitarietà del sistema dell’istruzione che ricomprende, a pieno titolo, la scuola dell’infanzia nella sua piena identità e specificità ordinamentale.
Gli elementi che attribuiscono pieno riconoscimento alla scuola dell’infanzia sono:
le indicazioni nazionali, la diffusione degli istituti comprensivi, la contrattualizzazione degli insegnanti nel comparto scuola, i titoli accademici necessari per accedere al profilo professionale, parimenti agli altri segmenti dell’istruzione.

–          L’obiettivo Europa 2020 fissa al 33% la copertura dei servizi educativi per l’infanzia.
Nel caso italiano siamo in una situazione già molto positiva, connotata già per il 3/6 dalla frequenza da parte di 93% dei bambini, nel sistema pubblico integrato.
È l’Europa, in questo caso che dovrebbe adeguarsi alla situazione italiana, spetta a noi invece mantenere gli eccellenti standard di qualità finora garantiti nel settore.

–          Tutto ciò che in termini di coordinamento, raccordo qualificazione è stato fin qui sperimentato per qualificare l’offerta dei servizi educativi, deve essere tenuto a riferimento in termini di organizzazione e qualità. Qualificazione e valorizzazione del personale sono coincidenti con i bisogni educativi.

–          La costituzione del sistema integrato dei servizi non può realizzarsi, a fronte dell’assenza di ogni copertura finanziaria fissata per l’attuazione della delega, attraverso un trasferimento del personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente nel sistema dei servizi per lo 0/3.

–          Per la UIL Scuola ogni ambiguità tra il diritto all’assunzione in ruolo di tale personale e la possibilità di un suo utilizzo in settori diversi da quelli per cui ha maturato il diritto deve essere superata. Occorre dare certezze a questo personale nella fase di assegnazione alle scuole dell’organico di potenziamento, prevista per il prossimo anno scolastico.

La delega prevede che nel sistema del servizio per lo 0/6 sia istituita una quota di cofinanziamento da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e delle famiglie, per l’erogazione. È evidente che ciò a cui gratuitamente finora le famiglie hanno avuto accesso nella scuola dell’infanzia non può diventare a pagamento, in barba al principio, dichiarato dalla legge stessa, per cui i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia vanno esclusi dai quelli a domanda individuale.

La UIL ha posto inoltre l’esigenza di trasformare i tavoli tecnici in sedi decisionali nelle quali assumere orientamenti condivisi che incidano concretamente sulle scelte per apportare i necessari correttivi alla legge.

Per la UIL le questioni attinenti i profili professionali, l’organizzazione del lavoro delle diverse tipologie di personale, dovranno essere assunte in sede di confronto contrattuale. A tale fine la UIL, insieme alle altre organizzazioni, ha chiesto che il confronto di merito possa proseguire per i successivi stadi di approfondimento delle diverse questioni attinenti il complessivo percorso di attuazione delle deleghe.All’incontro ha preso parte Noemi Ranieri. segretario organizzativo nazionale.

By segreteria territoriale Uil Scuola Catania.   salvo mavica segretario generale

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA : la presentazione slitta al 15 gennaio 2016

05 OTTOBRE 2015 

La presentazione slitta al 15 gennaio 2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

I TEMPI DELLA SCUOLA NON COINCIDONO CON QUELLI DELLA POLITICA 

Come era nelle cose, il Miur, con una nota del Capo Dipartimento, è indotto dalle circostanze a differire al 15 gennaio 2016 i termini per la presentazione da parte delle scuole del Piano triennale dell’offerta formativa.
Chiaramente la tempistica prevista dalla Legge 107, che prevedeva la presentazione del piano entro il 31 ottobre 2015, non è compatibile con il funzionamento delle scuole.
Lo slittamento dei termini al 15 gennaio, per la Uil Scuola è un fatto positivo. Vuol dire che il Governo sta comprendendo che, come più volte da noi rappresentato, i tempi e i modi della scuola non possono essere influenzati da quelli della politica.
Ci auguriamo che sia la premessa per trovare, anche con il confronto di merito in atto, gli strumenti che permettano il rilancio dell’autonomia della scuola.

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’.- DELEGA ALLA LEGGE 107

mercoledì, 7 ottobre 2015

INFORMATICONUIL
Inclusione degli studenti con disabilità | Delega alla Legge 107
UIL: Siamo impegnati a proporre soluzioni concrete
Vanno eliminate definitivamente le “cattive prassi” come l’utilizzo del l’insegnante di sostegno per supplenze. Gli interessi degli studenti e degli insegnanti sono coincidenti.
Si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Miur, era presente il Capo Dipartimento dott.ssa Di Pasquale, e le organizzazioni sindacali su un aspetto per il quale la Legge 107 prevede la delega al governo: l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.
Il Capo Dipartimento ha comunicato che su questi aspetti è in atto una interlocuzione con le varie associazioni di settore, con l’università, i dirigenti scolastici, associazioni professionali e associazioni di genitori.
Ha comunicato, inoltre, che la “Delega” dovrà prendere in considerazione soprattutto la formazione del personale poiché i tempi attuali di formazione non sono sufficienti a dare risposte in positive alle disabilità più gravi.
La UIL, insieme agli altri sindacati, ha stigmatizzato il fatto che il Miur, sia nel metodo che nel merito, non abbia considerato appieno il ruolo del sindacato, mettendolo sullo stesso piano di non meglio individuate associazioni.
Fermo restando che il MIUR ha il diritto di ascoltare e confrontarsi con chi desidera, tutti hanno ricordato che quello del sindacato è un osservatorio diverso da quello delle associazioni e anche i contributi possono essere diversi, anche in considerazione che si tratta di organizzazioni la cui rappresentatività è certificata da una legge dello Stato.
Importante la gestione delle ricadute sulla didattica e sull’organizzazione del lavoro.
La UIL ha posto il problema della ridefinizione del ruolo del docente di sostegno, aspetto che nella comunicazione del Miur è stato carente, il problema della continuità tra i vari segmenti scolastici.
Quest’ultimo aspetto, che può sicuramente rappresentare una opportunità per i ragazzi, deve però, a nostro avviso, trovare regolamentazione all’interno di una sezione specifica di contrattazione.
Per la UIL, al fine di offrire un servizio utile, vanno messe in sinergia tutti gli organismi operanti a livello regionale che afferiscono al sostegno all’handicap.
In questo quadro gli Enti Locali  dovranno garantire le necessarie risorse professionali di supporto,  in caso contrario ricondurre tutto all’interno della scuola dell’autonomia, comprese le risorse economiche.
La UIL ha proposto anche il superamento della titolarità provinciale della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado prevedendo, al fine di garantire la continuità, una titolarità di “rete”.
Infine, ha chiesto ai rappresentanti del Miur che nelle scuole vanno eliminate definitivamente le “cattive prassi” come l’utilizzo del l’insegnante di sostegno per supplenze, fenomeno che, se non arginato, rischia di diffondersi ulteriormente con l’impossibilità da parte dei dirigenti scolastici di nominare il supplente per un giorno, come previsto dalla legge di stabilità.
In conclusione dell’incontro, il Capo dipartimento ha ricordato che siamo solo all’inizio di un percorso e che, nella definizione dei decreti, sarà importante contemperare le esigenze dei docenti con quelle dei diritti dei ragazzi.
Il decreto che verrà definito dovrà rimuovere anche tutte le criticità che si sono presentate negli anni.
Il decreto, sempre secondo il Capo dipartimento, non prevederà la costituzione di una specifica classe di concorso ma un percorso concorsuale specifico.
La UIL ritiene che, invece, le esigenze dei docenti sono quelle dei ragazzi a cui vanno indirizzate tutte le attenzioni. In questo senso, respinge ogni sottesa idea per cui vi è una contrapposizione di interessi tra le esigenze della didattica e quelle del personale.

BY SEGRETERIA TERRITORIALE UIL SCUOLA CATANIA.  salvo mavica segretario generale

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

RINNOVO DEI CONTRATTI NELLA P.A. IL GOVERNO ATTUI ED OTTEMPERI ALL’ART.39 DELLA COSTITUZIONE OCCORRE OPERARE ED ATTUARE PIUTTOSCO CHE ANNUNCIARE O CROGIOLARSI FRA LE PIEGHE DELLE STATISTICHE. OPERI

A seguito dell’incontro delle Segreterie Unitarie di tutti i settori pubblici del 22 settembre 2015, CGIL-CISL-UIL condividono quanto segue in relazione al rinnovo dei contratti nella P.A. CGIL-CISL-UIL hanno richiesto formalmente al Governo l’apertura immediata della stagione contrattuale nella P.A. che il Governo avrebbe già dovuto avviare a maggior ragione dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale e sentenze collegate, sul tema del diritto all’esercizio della contrattazione nei settori pubblici in attuazione dell’art. 39 della Costituzione.Dopo il confronto svoltosi, valutato il percorso delle Categorie, le ipotesi di piattaforme e la relazione tra la stagione contrattuale e le politiche di intervento sui settori pubblici, CGIL-CISL-UIL ribadiscono che :sono pronte a fare l’accordo sui nuovi comparti che non può essere utilizzato come alibi per ritardare l’apertura dei tavoli contrattuali. Tale accordo può essere raggiunto in tempi celeri con comparti che unifichino settori omogenei prevedendo al loro interno sezioni contrattuali e salvaguardando così le specificità e la rappresentatività.

  • Il contratto deve essere uno strumento di cambiamento della P.A. e di qualificazione dei servizi pubblici. Il lavoro pubblico va valorizzato, potenziato e qualificato. Per questo occorre andare verso una stagione contrattuale innovativa che produca reali processi di cambiamento. In questo quadro temi come la revisione dei profili professionali, degli inquadramenti, della formazione come strumento di valorizzazione delle carriere, maggiore ruolo per le RSU e per la contrattazione decentrata, sono questioni su cui il sindacato confederale è pronto a sfidare il Governo. Ribadire oggi il ruolo della contrattazione vuol dire riconfermare il ruolo del CCNL come strumento di tutela dei diritti fondamentali e delle dinamiche retributive. Nel contempo deve essere pienamente liberata e valorizzata la contrattazione di secondo livello legata ad obiettivi, come strumento di miglioramento dei servizi pubblici e aumento dell’efficacia della P.A. e qualificazione della spesa.
  • I lavoratori pubblici si sono fatti carico in questi anni della crisi subendo 6 anni di blocco contrattuale e i tagli di sistema determinati dalle politiche di austerità. Pertanto il tema della tutela salariale ed occupazionale rimane un punto fondamentale del confronto con il Governo sia in sede di discussione sulla Legge di Stabilità che in sede di tavoli contrattuali. Occorre garantire in maniera certa e sufficiente lo stanziamento di risorse utili a tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici.
  • La contrattazione come strumento di innovazione della P.A. va prima di tutto esercitata e potenziata. Per tale ragione vanno superati i vincoli legislativi che oggi la limitano. Le innovazioni contrattuali devono essere rese pienamente esigibili poiché la stessa attività contrattuale e non la rigidità normativa è di per sé in grado di garantire la necessaria flessibilità nell’adeguamento ai cambiamenti organizzativi nella P.A. A tal fine CGIL-CISL-UIL sono impegnate a far si che la Delega sulla P.A. e i Decreti derivanti ristabiliscano il giusto rapporto tra contrattazione e legislazione dando piena effettività alle innovazioni introdotte con i contratti. Questi orientamenti generali che saranno portati al confronto con il Governo, dovranno essere oggetto di discussione e di approfondimento nelle strutture di Categoria, nelle RSU e tra i lavoratori sostenendo con la mobilitazione la stagione contrattuale.
  • Roma, 1° ottobre 2015

Azioni necessarie, dovute: partecipa alle iniziative unitarie. Di seguito il cronoprogramma.

 

 

 

30 settembre 2015

Oggetto: iniziative di mobilitazione unitarie. Si fa seguito alla nota già trasmessa sulle iniziative di contrasto ai provvedimenti sulla scuola con l’intento di fornire informazioni di carattere organizzativo stante il breve lasso di tempo in cui ben tre eventi impegneranno le nostre strutture nel coinvolgimento e nella partecipazione di docenti, dirigenti e personale ATA.

– Dirigenti scolastici il 15 ottobre 2015 Roma L’evento si svolgerà presso l’ITIS Galileo Galilei, sito in via Conte Verde, a pochi passi dalla stazione della metro A di Piazza Vittorio, con inizio alle ore 10.30 e conclusione alle ore 13.30. Si prevedono complessivamente duecento (200) partecipanti, divisi tra le quattro organizzazioni rappresentative dei dirigenti scolastici, con circa cinquanta partecipanti per ciascuna delle quattro sigle operativamente impegnate sui dirigenti. Rispetto a questa assemblea si reputa opportuno favorire la partecipazione degli interessati tramite il raccordo con le rispettive segreterie nazionali e/o territoriali.

Personale ATA 22 ottobre 2015 Roma. La manifestazione si svolgerà all’aperto davanti al ministero dell’istruzione in Viale Trastevere, dalle ore 11 alle 13.30. Si prevedono complessivamente circa 300 partecipanti, considerando circa 60/70 presenze per ciascuna delle cinque sigle. Un flash mob potrebbe essere inscenato nel corso della manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza e i media e rappresentare il disagio professionale.-

Giornata nazionale di mobilitazione 24 ottobre 2015 capoluoghi di regione o altro La scelta delle modalità organizzative è rimessa alle valutazioni delle segreterie regionali tramite il coordinamento tra i rappresentanti delle cinque sigle promotrici. Elementi comuni sono lo svolgimento contestuale delle diverse iniziative, il Lazio svolgerà la propria manifestazione alla stregua delle altre regioni, salvo attirare come già avvenuto maggiore attenzione da parte della stampa per la collocazione di importanti testate sul suo territorio. Gli organizzatori del livello regionale sono impegnati a promuovere incontri e riunioni unitarie per condividere scelte di luoghi, orari, modalità organizzative e struttura degli eventi (manifestazioni con o senza corteo, presidi, fiaccolate, presidi informativi in luoghi centrali e frequentati, ecc.). Naturalmente occorrerà seguire le procedure conseguenti alle scelte con il necessario anticipo, ad esempio per la richiesta di utilizzo delle piazze, i percorsi dei cortei, gli spostamenti da e per la località prescelta, la predisposizione di striscioni, cartelli, bandiere e quant’altro. Su richiesta dei territori è possibile la presenza di rappresentanti delle segreterie nazionali previo accordo di distribuzione territoriale dei relatori nazionali. Lo svolgimento delle assemblee preparatorie segue l’indicazione di promuovere il più possibile l’unitarietà rispettando comunque, anche in casi contrari, la sintesi unitaria espressa nei documenti già prodotti dalla collaborazione delle cinque sigle. A tale fine si richiama l’importanza della sintesi unitaria del documento “Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107” anche in relazione alla elaborazione di documenti che potrebbero contrastare con la nostra idea comune rispetto alla libertà e all’autonomia decisionale di ciascuna scuola ed ai rapporti di non omologazione tra i diversi organi collegiali. Può essere utile per la giornata del 24 organizzare iniziative pubbliche preparatorie che coinvolgano studenti, associazioni e società civile. A livello nazionale stiamo predisponendo un volantino di sintesi delle tre iniziative.

I responsabili organizzativi FLC CGIL Maurizio LemboCISL ScuolaMaddalena GissiUIL ScuolaNoemi RanieriSNALS ConfsalAchille MassentiGILDA UnamsMassimo Quintiliani

Supplenze docenti e Ata. Le scuole devono essere messe in grado di funzionare.

INFORMATICONUIL30 settembre 2015

Supplenze docenti e Ata – un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.Le scuole devono essere messe in grado di funzionare. Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale docente che Ata. La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di bloccarne il funzionamento. Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il funzionamento stesso delle scuole loro affidate. Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di funzionalità delle scuole. In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa, che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici di nominare in caso di necessità. Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative. E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa, piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve cambiare la norma primaria. Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la scelta del dirigente scolastico.

MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015                                                         Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi setta giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale

ASSEGNAZIONE MOF. SIANO GARANTITI TEMPISTICA E CERTEZZA RISORSE.

30 settembre 2015

Incontro MIUR per l’assegnazione del MOF  .Il MIUR garantisca il rispetto dei tempi della scuola su tutte le partite contabili a partire dalle supplenze.                                                       Si è svolto ieri presso la direzione generale per le risorse umane e finanziarie un incontro per la definizione delle economie per l’intesa sulla ripartizione  dei fondi contrattuali per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). Per la UIL Scuola ha partecipato Noemi Ranieri.          Nel corso dell’incontro sono stati affrontate diverse tematiche legate  all’assegnazione delle risorse alle scuole.                                                                                                                                           Fondi per il Funzionamento amministrativo.                                                                                  Con la nuova legge  sulla scuola le risorse per il funzionamento amministrativo sono aumentate rispetto a quelle dello scorso anno. Nella nota di assegnazione cui il MIUR sta lavorando per la pubblicazione entro il mese di ottobre,  saranno comunicati sia i 4/12 del 2015 che gli 8/12 del 2016.  Fondi per il personale comandato presso gli uffici centrali e periferici del MIUR. Sussiste  ancora l’esigenza di chiarimenti da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, in particolare per l’anno 2011. Economie  MOF: Risultano alcuni sforamenti sulle funzioni strumentali ed alcuni risparmi sulle aree a rischio.   Per la UIL l’intesa per il MOF non può essere  siglata in assenza di elementi di certezza sulle economie e sul loro utilizzo. Occorre inoltre una informativa sui fondi  ex legge  440/97, da mettere in linea con quelli provenienti dalla legge 107/2015  su importanti ambiti di gestione quali ad esempio l’alternanza scuola lavoro, la formazione in servizio ed altro. Il prossimo incontro sarà fissato per la prima decade di ottobre..

by SEGRETERIA TERRITORIALE UIL SCUOLA CATANIA.                                                                 salvo mavica, segretario generale.