Precisazione eventuale licenziamento per emergenza epidemiologica collaboratore scolastico assunto su posto Covid.

 

Pervengono alle scriventi segreterie segnalazioni in merito alla preannunciata volontà, da parte di alcuni DS, di licenziare i collaboratori scolastici assunti su posto COVID in caso di chiusura della scuola per emergenza epidemiologica. Premesso che il licenziamento, secondo il precedente decreto, si sarebbe configurato solo in caso di lockdown nazionale e giammai nei casi di chiusura di singola scuola, come già ribadito nella scheda riassuntiva inviata nei giorni scorsi, il decreto agosto e la successiva nota ministeriale di chiarimenti escludono la possibilità di licenziare il personale assunto su posto Covid e non fanno distinzione TRA I DIVERSI PROFILI DEL PERSONALE ATA. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire in deroga a quanto previsto nel “Decreto agosto” (rescissione contratto collaboratore scolastico assunto su posto Covid) è necessario “vigilare” affinchè nel decreto che prevede la rescissione del contratto venga indicata la norma alla quale il Dirigente Scolastico fa riferimento. Il tutto al fine di tutelare legalmente eventuali licenziamenti illegittimi. 

Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil Scuola Rua.                                                                              salvo mavica – segretario organizzativo Uil Scuola Sicilia