Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” – 24 aprile 2020

Dopo un lungo e difficile confronto andato avanti tutta la notte, all’alba del 24 aprile è stato sottoscritto, tra Cgil Cisl Uil e le Associazioni Imprenditoriali, il Protocollo su Salute e Sicurezza che adegua ed aggiorna quello già siglato il 14 marzo 2020.
Nella stesura del nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sono state colte le indicazioni dell’Inail e del Comitato di esperti proposte dal Governo, adottando le migliori soluzioni che sia stato possibile condividere.

In considerazione del contesto difficile in cui ci stiamo muovendo, possiamo considerare positivamente il risultato raggiunto con la sigla del nuovo protocollo, frutto del lavoro congiunto tra Governo, Datori di Lavoro e Organizzazioni Sindacali che ancora una volta, pur se con difficoltà, hanno lavorato in vista della fase di ripresa delle attività, per un obiettivo comune: la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

E’ importante sottolineare il passaggio con cui “si stabilisce che: le imprese adotteranno il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro” con cui si dà forza alla contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale, che andrà svolta nei prossimi giorni.

Riportiamo, di seguito, una sintesi delle integrazioni apportate al Protocollo, che ha tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020.

Tra i primi accorgimenti, come si legge in premessa, vi è l’indicazione secondo cui: “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

attachments: Protocollo condiviso SSL – 24 aprile 2020

Fact-Scheet Protocollo SSL –

 

 

Entrando nel dettaglio, alla sezione 1. Informazione, si indica come spetti all’azienda fornire “(…) una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

Alla sezione 2., riguardante le Modalità di ingresso in azienda, alle già citate modalità, si aggiungono, al punto 4, quella riguardante l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19, che “(…) dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza” e al punto 5 quella riguardante il datore di lavoro, al quale viene richiesto di fornire la massima collaborazione “Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori (…)”.

Per ciò che concerne le Modalità di accesso dei fornitori esterni, di cui alla sezione 3 del Protocollo, ai punti 7 e 8, si aggiunge quanto segue: al punto 8 “In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti” e al punto 9 “L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

Si legge ancora, a integrazione della sezione 4, riguardante Pulizia e Sanificazione in azienda: “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute”.

Sulle Precauzioni igieniche personali (sezione 5), si precisa come: “I detergenti per le mani (di cui ai precedenti punti della stessa sezione) devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili”.

La sezione 6. sui Dispositivi di protezione individuale, al punto 3 (in aggiunta ai precedenti), si integra come segue “Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

Importanti novità, riguardano la sezione 8., relativa all’Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi).

Si puntualizza, infatti, come sia “necessario il rispetto del distanziamento sociale”, che deve avvenire “(…) anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni”.

Si aggiungono ancora indicazioni, riguardanti da una parte “gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente”, nei quali, “(…) potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari” e dall’altra “le aggregazioni sociali” che “È essenziale evitare (…) anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

Per la Gestione di una persona sintomatica in azienda (sezione 11), si indica la seguente misura preventiva riguardante “il lavoratore al momento dell’isolamento” che: “(…) deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

Nella sezione 12, nella quale vengono date precise indicazioni sulla Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS, si raccomandano, altresì, i seguenti accorgimenti, rivolti in particolare all’attività svolta dal medico competente: “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (punto 6); “Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19” (punto 7); “È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età” (punto 8); “Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia” (punto 9).

In ultimo, per ciò che concerne l’Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (sezione 13), si danno indicazioni precise sulla costituzione dei Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo. Dopo un lungo e difficile confronto andato avanti tutta la notte, all’alba del 24 aprile è stato sottoscritto, tra Cgil Cisl Uil e le Associazioni Imprenditoriali, il Protocollo su Salute e Sicurezza che adegua ed aggiorna quello già siglato il 14 marzo 2020.

Nella stesura del nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sono state colte le indicazioni dell’Inail e del Comitato di esperti proposte dal Governo, adottando le migliori soluzioni che sia stato possibile condividere.

In considerazione del contesto difficile in cui ci stiamo muovendo, possiamo considerare positivamente il risultato raggiunto con la sigla del nuovo protocollo, frutto del lavoro congiunto tra Governo, Datori di Lavoro e Organizzazioni Sindacali che ancora una volta, pur se con difficoltà, hanno lavorato in vista della fase di ripresa delle attività, per un obiettivo comune: la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

E’ importante sottolineare il passaggio con cui “si stabilisce che: le imprese adotteranno il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro” con cui si dà forza alla contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale, che andrà svolta nei prossimi giorni.

Riportiamo, di seguito, una sintesi delle integrazioni apportate al Protocollo, che ha tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020.

Tra i primi accorgimenti, come si legge in premessa, vi è l’indicazione secondo cui: “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Entrando nel dettaglio, alla sezione 1. Informazione, si indica come spetti all’azienda fornire “(…) una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

Alla sezione 2., riguardante le Modalità di ingresso in azienda, alle già citate modalità, si aggiungono, al punto 4, quella riguardante l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19, che “(…) dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza” e al punto 5 quella riguardante il datore di lavoro, al quale viene richiesto di fornire la massima collaborazione “Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori (…)”.

Per ciò che concerne le Modalità di accesso dei fornitori esterni, di cui alla sezione 3 del Protocollo, ai punti 7 e 8, si aggiunge quanto segue: al punto 8 “In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti” e al punto 9 “L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

Si legge ancora, a integrazione della sezione 4, riguardante Pulizia e Sanificazione in azienda: “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute”.

Sulle Precauzioni igieniche personali (sezione 5), si precisa come: “I detergenti per le mani (di cui ai precedenti punti della stessa sezione) devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili”.

La sezione 6. sui Dispositivi di protezione individuale, al punto 3 (in aggiunta ai precedenti), si integra come segue “Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

Importanti novità, riguardano la sezione 8., relativa all’Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi).

Si puntualizza, infatti, come sia “necessario il rispetto del distanziamento sociale”, che deve avvenire “(…) anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni”.

Si aggiungono ancora indicazioni, riguardanti da una parte “gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente”, nei quali, “(…) potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari” e dall’altra “le aggregazioni sociali” che “È essenziale evitare (…) anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

Per la Gestione di una persona sintomatica in azienda (sezione 11), si indica la seguente misura preventiva riguardante “il lavoratore al momento dell’isolamento” che: “(…) deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

Nella sezione 12, nella quale vengono date precise indicazioni sulla Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS, si raccomandano, altresì, i seguenti accorgimenti, rivolti in particolare all’attività svolta dal medico competente: “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (punto 6); “Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19” (punto 7); “È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età” (punto 8); “Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia” (punto 9).

In ultimo, per ciò che concerne l’Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (sezione 13), si danno indicazioni precise sulla costituzione dei Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo