Supplenze docenti e Ata. Le scuole devono essere messe in grado di funzionare.

INFORMATICONUIL30 settembre 2015

Supplenze docenti e Ata – un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.Le scuole devono essere messe in grado di funzionare. Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale docente che Ata. La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di bloccarne il funzionamento. Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il funzionamento stesso delle scuole loro affidate. Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di funzionalità delle scuole. In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa, che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici di nominare in caso di necessità. Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative. E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa, piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve cambiare la norma primaria. Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la scelta del dirigente scolastico.

MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015                                                         Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi setta giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale