Copertura straordinaria dei posti DSGA

 La nostra Organizzazione, pur avendo partecipato alla messa a punto del testo, che non si discosta da quello dell’anno scorso, non ha apposto la sua firma  avendola  condizionata ad una dichiarazione congiunta finalizzata ad un percorso di valorizzazione del personale  DSGA f.f., condizione respinta dal  del ministero che non ha voluto condividere un alcun impegno comune per individuare una soluzione all’annoso problema dei DSGA/FF che non si esaurirà quest’anno ma proseguirà nei prossimi, rimarcando che proprio, ancora loro, i FF sono i destinatari di questa intesa.

La UIL chiede al datore di lavoro ed al decisore politico una soluzione straordinaria e di ampio respiro che riconosca e valorizzi le migliaia di lavoratori che da decenni mandano avanti la scuola italiana e che dovranno farlo ancora nei prossimi. E’ sotto gli occhi di tutti che il reclutamento ordinario ha fallito su ogni fronte, anche per l’incapacità di programmazione del ministero e per la carica ideologia di cui è pervaso.

Resta fermo che le seconde posizioni economiche – pur avendo la priorità di scelta in caso di proposta – non hanno l’obbligo di accettare l’incarico in quanto loro obbligo è limitato a sostituire il DSGA temporaneamente assente e non per l’intero anno per coprire un vuoto di organico. A questo proposito alleghiamo la nota dal ministero all’USR veneto che tratta della questione.

Vista l’intransigenza del ministero, La UIL Scuola darà, comunque, copertura sindacale con lo ‘sciopero’ del rigetto di incarico ai DSGA ff a tutti coloro che volessero rifiutare l’incarico, a fronte di un grade sforzo lavorativo a cui non si vuole dare alcun valore; già qualcuno prefigura come un obbligo da fare valere con ordini di servizio. A questo proposito il nostro Ufficio Legale Nazionale ha predisposto uno specifico percorso di tutela giudiziaria a favore del personale amministrativo e per contrastare eventuali abusi da parte dei Dirigenti Scolastici. Difatti, sotto il profilo normativo contrattuale non esiste alcun obbligo ad assumere le funzioni di DSGA in caso di assenza del titolare. La norma contrattuale, come abbiamo già detto, prevede, un “obbligo” solo in caso di sostituzione del DSGA assente e non di assumere le funzioni in caso di “vacanza” del titolare.

Verbale d’intesa OOSS X DSGA 20-21 (2)

nota-9067-dell-8-ottobre-2010-sostituzione-dsga-assente (003)

comunicato dsga ff

 

Come nel caso dell’organico COVID e in quello dei contratti aggiuntivi per il completamento dell’orario degli ex LSU, assistiamo ad interventi tampone finalizzati a mettere toppe piuttosto che a favorire provvedimenti strategici di investimento, precarizzando sempre di più il settore con l’utilizzo di nuove categorie di personale usa e getta. Una posizione di chiusura e di estrema arroganza del ministero che a fronte di un problema di funzionalità e di continuità di servizio che si riproporrà anche negli anni successivi, meriterebbe ben altri atteggiamenti di disponibilità e responsabilità.

La UIL continuerà a rivendicare in ogni sede, un provvedimento legislativo urgente che dia risposte coerenti ed immediate alle diverse istanze dei DSGA/FF e degli altri precari, che in questi giorni sono chiamati a far funzionare le scuole.