CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 24 marzo 2020

Dall’attualità all’utilità
 Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso 
per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone.
Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi.

Il punto della giornata 
Di Pino Turi
. Il sindacato non si ferma!Mentre il Presidente della Repubblica chiama all’unità in un momento difficile per il paese, il ministro dell’Istruzione, nottetempo in assoluta solitudine, emana l’ordinanza per la mobilità del personale. 
Se si pensa alla situazione che il Paese sta vivendo, che ne ha determinato la fermata – sono state rinviate anche le elezioni ammnistrative e il referendum – non si capisce come si possa solo pensare di mantenere procedure ordinarie, in un momento di straordinarietà in cui ognuno è preoccupato della propria salute.
La tradizionale fase di mobilità che impegna gran parte del personale, rappresenta un momento della vita professionale e personale di estrema importanza che merita un approfondito confronto che le organizzazioni hanno sempre dato come supporto a tali scelte. Ignorare che le sedi sindacali sono chiuse, che altrettanto chiusi sono anche gli uffici periferici, significa agire – come sta facendo questo ministro – con una superficialità inadeguata rispetto ai bisogni e alle aspettative delle persone. Noi non ci rassegneremo e faremo di tutto per stare vicino ai nostri iscritti.
Ci hanno chiesto 
Il congedo speciale dei 15 giorni è previsto anche per la scuola?

 

 

 

>>> La novità introdotta dal Decreto legge
Il Decreto legge n. 18/2020 introduce un congedo parentale specifico per i genitori di figli minori, fino ai 16 anni di età, in conseguenza dell’interruzione delle attività didattiche. Allo stato, la durata del periodo di congedo è compresa tra il 5 e marzo e il 3 aprile ma non si esclude, naturalmente, che vi sia una proroga.
>>> 15 giorni retribuiti al 50% per figli fino a 12 anni di età
I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (compresa la scuola) hanno diritto a fruire di un periodo di specifico congedo, frazionato o continuativo, per un termine non superiore ai 15 giorni, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni. Il congedo in parola sostituisce il congedo parentale (T.U. maternità e paternità). Ciò vuol dire che eventuali giorni di congedo parentale fruiti dal 5 marzo devono essere convertiti in questo speciale congedo con retribuzione al 50%.
>>> Figli dai 12 ai 16 anni
Nel caso i 15 giorni siano fruiti per i figli con età compresa tra 12 e 16 anni non vi è retribuzione.
>>> I limiti
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I nostri materiali /prestate attenzione a: 

L’articolo di Pino Turi su Italia Oggi:
«Appello al premier: sulla scuola decisioni difficili, serve condivisione»
https://uilscuola.it/appello-al-premier-situazione-difficile-serve-condivisione/