22/08/2013
Graduatoria provvisoria secondo grado assegnazioni provvisorie provinciali
Graduatoria provvisoria secondo grado assegnazioni provvisorie interprovinciali
Graduatoria DOP secondo grado a.s. 2013-14
Graduatoria provvisoria UTILIZZAZIONI secondo grado a.s. 2013/14
Elenco esclusi secondo grado a.s. 2013/14
Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali scuola media
Graduatorie provvisorie utilizzazioni 2013-14 scuola media
Graduatoria a.p. provinciale scuola media
Graduatoria a.p. interprovinciale scuola medie
Esclusi graduatoria provinciale assegnazione provvisorie
Infanzia esclusi interprovinciali 2013_14
Il giorno 4 luglio 2013 si è svolto un incontro al Miur tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della Direzione generale del bilancio. Per la UIL scuola hanno partecipato Lacchei e Proietti.
Economie su personale comandato
In premessa il Miur ha comunicato che, a seguito dell’assenza di personale scolastico utilizzato presso l’INVALSI, nell’anno scolastico 2011/12 si sono registrate economie nell’ordine di Euro 26.414,00 sulle somme destinate al salario accessorio di tale personale. Queste risorse verranno destinate, come previsto dal CCNL, ad integrare il FIS 2013/14.
Il Direttore generale ha illustrato i contenuti di una circolare in via di emanazione relativa al pagamento delle ferie dei supplenti brevi e saltuari, oggetto dell’informativa di cui abbiamo dato conto nel report del 12 giugno.
Esami di Stato
Al fine di risolvere le criticità segnalate da parte sindacale sul pagamento dei commissari interni, il Miur si è impegnato ad affrontare il problema in un incontro specifico, già programmato per il 10 Luglio, alla presenza dei rappresentanti delle direzioni generali interessate: personale, bilancio, ordinamenti.
A margine della riunione si sono affrontati alcuni aspetti preliminari della ripartizione delle risorse Fis/Mof per l’anno scolastico 2013/14. Da parte sindacale sono stati richiesti i monitoraggi relativi alle somme destinate al finanziamento dei progetti relativi alle attività complementari di educazione fisica.
Il MIUR si è impegnato a presentarli in occasione del prossimo incontro.
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Come anticipato nel report del 2 luglio scorso, il Miur, con la nota n.6894 del 4 luglio 2013, fissa i termini di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, Ata.
Le date di scadenza entro le quali il personale interessato dovrà presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
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Come annunciato nelle notizie del 2 u.s., il MIUR ha emanato la C.M. n. 18 Prot. n. A00DPIT n.1587 del 4 luglio 2013, relativa all’oggetto.
INFORMATICONUIL del 15/05/2013
Il giorno 15 maggio, come previsto, tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Miur, e’ stata siglata l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative al personale docente, educativo e Ata, per l’anno scolastico 2013/14. ( Scarica l’ipotesi CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2013-14 )
Come anticipato nei precedenti report gli interventi si sono limitati soprattutto ad apportare elementi di chiarezza, finalizzati allo snellimento del testo.
Proprio a questo fine, e al fine di rendere esigibile il contratto, e’ stato “coordinato” in un unico testo il contenuto dell’art. 20 e quello dell’allegato 6, entrambe relativi alla sequenza operativa del personale Ata.
Sempre relativamente al personale Ata, al fine di gestire gli esiti del dimensionamento della rete scolastica, sono stati riconfermati i criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti ai DSGA, che consentono, anche in presenza di scuola sottodimensionata, l’utilizzazione nella scuola di titolarità in luogo della reggenza.
Ulteriori modifiche o chiarimenti:
Art. 2: possibilità, su specifica richiesta degli Istituti interessati, di utilizzazione di docenti e di I.T.P. negli Istituti Tecnici Superiori, per attività di supporto didattico.
Art. 5, c. 2: e’ stato chiarito che ai fini delle utilizzazioni del personale DOP e’ prevista una graduatoria unica, formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.
Art. 6-bis: e’ stata prevista la conferma con priorità dei docenti già utilizzati presso dette istituzioni scolastiche.
Allegato 3, punto 7: nell’ordine delle operazioni, e’ stata prevista la possibilità di conferma, con precedenza e a domanda, dei docenti della Dotazione Organica di Sostegno negli Istituti d’Istruzione Superiore, dove siano presenti organici distinti, anche negli indirizzi diversi da quello di titolarità.
Le domande per l’infanzia e primaria saranno on-line, per gli atri ordini di scuola e per gli Ata verranno presentate attraverso le precedenti modalità cartacee.
Il presente accordo, prima della firma definitiva, dovrà essere sottoposto alla verifica di competenza della Funzione Pubblica.
Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.
Con sentenza n. 13310 del 21.3.2013 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha deliberato che : “ in caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorge della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso, ma al massimo può essere oggetto di rimprovero”, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva condannato la docente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.
Durante un esercizio ginnico il ragazzo aveva riportato un infortunio e l’insegnante dopo aver accertato difficoltà respiratorie e praticato un massaggio lo aveva messo a riposo avvertendo poi della cosa il preside della scuola e gli insegnanti delle ore successive.
Ad avviso della Suprema Corte ciò non è sufficiente “a fondare il giudizio sulla colpevolezza dell’imputato formulata dai giudici d’Appello”. In simili casi “si rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ed errate modalità di soccorso per arginarla”. Quindi precisa la Corte “la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non aver adottato misure adeguate a fronteggiarli a causa della propria imperizia, non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”. Al contrario prosegue la Corte tutti i comportamenti dell’insegnante sono “accomunati da un grado di incompatibilità con il dolo del reato in contestazione”.
Quindi agli atti della Corte “emerge in maniera incontestabile l’evidenza della prova negativa della sua colpevolezza dovendosi escludere che nella condotta della medesima possa rinvenirsi traccia alcuna del dolo necessario per la sussistenza del reato contestato”. Dunque prosegue la Corte “deve reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qualora l’omissione di soccorso sia dovuta in un errore in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita attraverso i propri sensi, né può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo ed abbia poi errato nelle modalità di soccorso poste in essere”. La sentenza pertanto precisa che vi può essere solo un rimprovero e non responsabilità penale dell’accaduto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali fraterni saluti.
Dalla SEGRETERIA TERRITORIALE CATANIA.
At
Sigg.ri Dirigenti Scolastici. LORO SEDI
Scuole ogni ordine a grado. LORO SEDI
Agli amici TESSERATI LORO SEDI
Agli amici utenti del sito web www.uilscuolacatania.it
f.to : Salvo Mavica, segretario generale territoriale, CT